vedi in particolare il punto 2- che fà al tuo caso
2--LA GARANZIA PER I VIZI DELL’IMMOBILE
Il costruttore è obbligato a consegnare all’acquirente all’atto del rogito, una polizza assicurativa di durata decennale a tutela dell’ ipotesi di rovina totale o parziale e di gravi difetti costruttivi venuti alla luce dopo il rogito (infiltrazioni , muffe, cedimenti strutturali, etc.)
Il legislatore ha voluto rafforzare quanto già prevede il C.C. all’art. 1669 (garanzia decennale per il rischio di rovina totale o parziale dell’edificio) per ovviare al comportamento elusivo di molti soggetti truffaldini che costituivano ( e purtroppo l’andazzo continua tuttora ) una S.R.L o una S.p.a finalizzata ad un unico intervento edilizio; terminata la costruzione, venduti tutti gli immobili costruiti, la società veniva prima messa in liquidazione, poi cessata e cancellata dal registro delle imprese; in queste condizioni, in caso di rovina o gravi vizi verificatisi nel decennio post-rogito, riuscire ad ottenere il risarcimento del danno risultava al compratore praticamente impossibile. Con il dlgs 102/2005, in luogo del venditore ad indennizzare il sinistro, verrà chiamata a rispondere la banca o l’assicurazione che ha prestato la garanzia