giallomagic

Membro Ordinario
Ciao a tutti,

in sintesi. 3+2 anno 2012 prima scadenza anno 2015

Ricevo 8 mesi prima della prima scadenza a/r in cui mi si comunica disdetta per adibire la casa ad abitazione propria... Nella lettera si "minacciano" vie legali, cioè la licenza di finita locazione...

Domanda: tale procedura si applica anche nel mio caso?

...perchè io sapevo che era esperibile solo prima della seconda scadenza contrattuale.... grazie a chi mi darà aiuto...
 
J

JERRY48

Ospite
SI'.
Il proprietario può essere mosso da molteplici necessità ma i motivi per i quali viene legittimato dalla legge a disdire il contratto sonotassativamente fissati dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Nella lettera di disdetta il locatore dovrà indicare i suddetti motivi in maniera esplicita e dettagliata specificando altresì la data di rilascio dell'immobile.
 

giallomagic

Membro Ordinario
si grazie, questo lo ha fatto citando l'articolo 1.... Pero' mi rimane il dubbio sulla procedura di licenza....In via teorica ho capito che potrebbe essere esperita anche il giorno dopo la stipula del contratto.... ma quale data avrebbe ad oggetto? la prima scadenza triennale o il quinquennio?
 

giallomagic

Membro Ordinario
Che la disdetta sia legittima (anche se pretestuosa) sono d'accordo......

Quello che non capisco è riassunto nel copia incolla che ho fatto sotto...


Va comunque ribadito che il procedimento regolato negli artt. 657 ss. può essere richiesto solo in caso di morosità e in caso di seconda scadenza contrattuale, perché in caso di diniego di rinnovazione alla prima scadenza per i motivi di cui agli artt. 29 e 59 l. n. 392/1978 il locatore deve promuovere il giudizio di merito ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. e si applica l’art. 30 della l. n. 392/1978
 
J

JERRY48

Ospite
E' bene ricordare tuttavia che, alla prima scadenza, il recesso del locatore è previsto solo per i casi espressamente previsti dall'art. 3 della Legge 431/98 e precisamente:
- quando il locatore intende destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
- quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
- quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
 

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