RITENGO che l'impresa possa reclamare di essere la detentrice del cantiere ; per cui lo spoglio implica prudenza ;meglio per prudenza consultare un legale ;
Con la sentenza 7700 del 21 agosto 1996 la Corte di Cassazione ha affermato che l'appaltatore ( ossia colui che ricevuto l'appalto ,per cui l'impresa ) , fino alla consegna dell'opera al committente ( tu) detiene l'opera stessa nel suo personale interesse, in virtù di un rapporto obbligatorio e deve pertanto considerarsi detentore qualificato. Da ciò consegue - da un lato - che, nell'ipotesi in cui l'appaltatore rifiuti la consegna dell'opera al committente, si ha spoglio solo se resti accertata l'assoluta mancanza di contestazione circa l'avvenuta cessazione del rapporto contrattuale, con l'esaurimento delle correlative posizioni soggettive, mentre, in presenza di una controversia relativa alle vicende contrattuali, va escluso il venir meno dello "jus detinendi" dell'appaltatore. Per altro verso, l'appaltatore - sempre in quanto detentore qualificato dell'opera - è legittimato all'azione di reintegrazione anche nei confronti del committente.
Sulla base di questi principi la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di Genova che aveva ritenuto che il rifiuto dell'appaltatore di consegnare il cantiere alla committente non configurasse spoglio e che si dovesse, anzi, tutelare la detenzione qualificata del cantiere medesimo da parte dell'appaltatore.
La decisione è da condividere. In senso sostanzialmente analogo si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza 7520 del 18 giugno 1992, stabilendo che l'appaltatore è legittimato ad agire contro il committente con l'azione di reintegra per lo spoglio subito dei beni strumentali (arnesi, attrezzature, apparecchiature) all'esecuzione dell'opera appaltata, perchè di questi beni egli è possessore (o detentore qualificato) con la più ampia disponibilità e autonomo potere di impiego secondo le necessità esecutive dei lavori, al di fuori di qualsiasi ingerenza del committente.
L'appaltatore è, quindi, legittimato ad agire in reintegra contro il committente che lo ha spogliato dell'opera non ancora consegnata, finchè rimane titolare di una detenzione qualificata dell'opera stessa. Tale detenzione viene però meno quando l'appaltatore abbandona il cantiere, mettendo fine alla relazione di fatto sull'opera instaurata con l'inizio dei lavori, nonchè quando i lavori stessi siano ultimati. In questo caso, l'appaltatore ha già acquisito il diritto di chiedere e conseguire il corrispettivo dell'opera e non sussiste più il suo interesse diretto e meritevole di tutela possessoria a ultimare i lavori al fine di poter consegnare l'opera per conseguire il prezzo pattuito (Pretore di Castellammare di Stabia, 3 febbraio '93).
In quest'ambito interpretativo si è affermato che va reintegrata nella detenzione del cantiere edile, dalla quale è stata spogliata per mano del committente, l'impresa appaltatrice che non abbia ancora consegnato l'opera oggetto del contratto, ove non vi sia stato alcun accertamento giudiziale della risoluzione dello stesso per colpevole inadempimento dell'appaltatore e ove il committente abbia manifestato la volontà di recedere "ad nutum" senza però adempire agli obblighi previsti dall'articolo 1671 del Codice Civile (Pretore di Milano 4 ottobre '91).
E ancora:
• Non si ha lesione del possesso qualora l'appaltatore, detentore qualificato del cantiere fino al momento della consegna, in virtù di un rapporto obbligatorio e in base a un interesse proprio connesso con l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera, si opponga al rilascio dell'opera al committente per motivi attinenti alla continuazione del rapporto obbligatorio in forza del quale ha ottenuto la detenzione (Pretore di Taranto 30 aprile '93).
• L'appaltatore è detentore della cosa costruita in esecuzione del contratto d'appalto. Il suo rifiuto di consegnarla al committente non integra uno spoglio qualora vi sia controversia in ordine all'adempimento delle obbligazioni sorte dal contratto d'appalto. Di spoglio può parlarsi solo quando venga attuata l'interversione di cui all'articolo 1141, secondo comma, del Codice Civile. E tale interversione si realizza nell'ipotesi in cui, risolto il contratto ed esaurite le contestazioni circa i diritti e le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, il detentore rifiuti di consegnare la cosa al possessore manifestando la volontà "rem sibi habendi", la quale è il supporto psicologico del possesso.
.avv. m. tilla