L'ordinamento, in tal modo, riconosce per legge ai partecipanti alla comunione ereditaria, sorta a seguito della morte del defunto, la prelazione, ossia il diritto ad essere preferiti, rispetto ad un terzo soggetto estraneo alla comunione ereditaria stessa, nella cessione della quota o parte di essa a parità di condizioni.
La ratio di tale preferenza va rinvenuta nell'esigenza di garantire che i beni facenti parte della massa ereditaria continuino a restare nell'ambito familiare in cui si è aperta la successione, e di conseguenza, di evitare l'ingresso nella comunione ereditaria a soggetti non legati tra loro da vincoli di parentela e infine di limitare la divisione dei beni del defunto attraverso un frazionamento non eccessivo del suo patrimonio.