omiccioli fulvia

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Quindi, sempre che abbia compreso stavolta correttamente, dovrò inviare le ns richieste di offerta con una lettera ufficiale?, Inviata a tutti gli altri comproprietari? Il termine riscatto è solo riferito ad un estraneo oppure è sinonimo di acquisizione?
In sintesi: l'acquisto delle ns quote, mia e di mia sorella, vuole necessariamente i seguenti passaggi sequenziali:
1) una lettera ufficiale di offerta ( estremi dell'unità immobiliare rilevata dalla direz. generale del catasto) e l'importo di ciascuna quota, le % messe in compravendita
2) l'effettivo compenso accettato dalle parti (compratore/ comproprietario) e venditori ( gli altri due comproprietari)
3) atto notarile che suggella la vendita.
Posso risultare ingenua, ma qs è la mia posizione, incompetente e preoccupata di non sapermi muovere, di fronte a "parenti serpenti".
Imparerò prima o poi.
Grazie
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se vuoi vendere la tua quota a un comproprietario, non hai nessun obbligo d'informare gli altri comproprietari, dato che non hanno un diritto di prelazione.
Qua afferma un'altra cosa:
{{ngMeta.title}}
Difatti, in tali circostanze, si applica l'art. 732, cod. civ., il quale riconosce ai coeredi sia il diritto di prelazione, in caso di alienazione ad un estraneo della quota ereditaria da parte di altro coerede, sia il diritto di riscatto della quota medesima esercitabile in caso di mancata notifica della proposta di alienazione.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Vediamo fino a quando dovremo ripetere che in questa discussione s'ipotizza un'alienazione a un non estraneo.
Io leggo un'altra cosa:
Il diritto di prelazione del coerede
L'argomento che tratteremo oggi riguarda il tema della successione, e precisamente, il diritto di prelazione del coerede, nel caso in cui uno degli altri coeredi esprima la propria volontà di cedere la quota di sua pertinenza sull'abitazione che rientra nella comunione ereditaria.
Difatti, in tali circostanze, si applica l'art. 732, cod. civ., il quale riconosce ai coeredi sia il diritto di prelazione, in caso di alienazione ad un estraneo della quota ereditaria da parte di altro coerede, sia il diritto di riscatto della quota medesima esercitabile in caso di mancata notifica della proposta di alienazione.
L'ordinamento, in tal modo, riconosce per legge ai partecipanti alla comunione ereditaria, sorta a seguito della morte del defunto, la prelazione, ossia il diritto ad essere preferiti, rispetto ad un terzo soggetto estraneo alla comunione ereditaria stessa, nella cessione della quota o parte di essa a parità di condizioni.
La ratio di tale preferenza va rinvenuta nell'esigenza di garantire che i beni facenti parte della massa ereditaria continuino a restare nell'ambito familiare in cui si è aperta la successione, e di conseguenza, di evitare l'ingresso nella comunione ereditaria a soggetti non legati tra loro da vincoli di parentela e infine di limitare la divisione dei beni del defunto attraverso un frazionamento non eccessivo del suo patrimonio.

Detto ciò, vediamo nello specifico come funziona il diritto di prelazione del coerede.
1.1 La prelazione ereditaria
Il diritto di prelazione nella comunione ereditaria, determinata dall'apertura della successione mortis causa, è regolato dall'art. 732 cod. civ., secondo cui il coerede ha l'onere di notificare agli altri coeredi la proposta di vendita con l'indicazione del prezzo, qualora abbia intenzione di alienare la sua quota o una parte ad un soggetto estraneo alla comunione medesima.
L'art. 732 cod. civ. riconosce agli eredi due distinti diritti. Innanzitutto, abbiamo il diritto di prelazione, in base al quale, finché perdura la comunione ereditaria, se uno dei coeredi stessi intende cedere la propria quota a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta di vendita agli atri partecipanti, affinché questi possono avvalersi della preferenza ad essi riconosciuta dalla legge.
 
Ultima modifica:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Io leggo un'altra cosa:
E leggi male.
Il diritto di prelazione nella comunione ereditaria, determinata dall'apertura della successione mortis causa, è regolato dall'art. 732 cod. civ., secondo cui il coerede ha l'onere di notificare agli altri coeredi la proposta di vendita con l'indicazione del prezzo, qualora abbia intenzione di alienare la sua quota o una parte ad un soggetto estraneo alla comunione medesima.
Dove leggi che il diritto di prelazione sussista anche quando si voglia vendere a un coerede?
Le telenovela continua...
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
.... non mi è nuova questa vostra diatriba sulla presunta prelazione tra coeredi ...

usque tandem Gianco abutere patientiae Nemesis? :maligno:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto