mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Dalla circolare 26/E del 01/06/2011, paragrafo 2.3
.....
Insomma, a mio avviso, e senza farla più lunga del necessario, la situazione va letta in questo modo. Quello che non puoi richiedere sono solo gli aggiornamenti cui hai rinunciato durante il periodo di adesione alla cedolare secca. Quelli sono persi, ma non nel senso che dopo non puoi recuperare l'infazione, bensì nel senso che non puoi richiedere gli importi passati.

Faccio un esempio per spiegare meglio:
- prima annualità con cedolare secca - Canone 100 Euro
- seconda annualità con revoca cedolare secca - Istat 2% - Canone 100 Euro, perché hai rinunciato all'adeguamento aderendo alla cedolare secca. Rinunci, solo per quell'anno, a percepire i 2 Euro di adeguamento all'inflazione
- terza annualità a tassazione ordinaria - Istat 2% - Canone 104,04, con recupero dell'inflazione su tutti e 2 gli anni pregressi e non solo sull'ultimo anno, ma solo a partire dall'annualità in cui si può applicare l'adeguamento (ovvero non richiedi anche il recupero dei 24 Euro cui hai rinunciato con l'adesione alla cedolare secca).

Spero così di essere stato più chiaro.

Sei stato chiarissimo ma secondo me la tua interpretazione contrasta con lo "spirito" della norma. Ossia che per usufruire di un regime fiscale più favorevole (altrimenti uno non sceglie la cedolare) devi mollare sul terreno qualcosa, ovvero deve esserci un vantaggio per il locatore ma anche per l'inquilino.
il vantaggio per quest'ultimo, a mio avviso e anche se posso non condividere lo spirito di questa "compensazione", non può essere solo quello di "rimandare" l'aumento del canone, bensì quello di "calmierare" il canone evitando fino alla fine del rapporto gli aumenti relativi ai periodi di cedolare secca.
Però, come ripeto, anche questa è solo una mia interpretazione.
Se la legge fosse stata scritta in maniera più chiara probabilmente non vi sarebbero questi dubbi.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma infatti il vantaggio per l'inquilino c'è, ed è quello di non vedersi applicare aumenti per il periodo di adesione al regime della cedolare secca, oltre al fatto di risparmiare le spese relative ai bolli ed alla sua quota di imposta di registro.

Quindi, non ci vedo nulla di male, dal momento che la legge non lo vieta, se il proprietario che revoca l'adesione alla cedolare secca applica in toto l'adeguamento Istat, tenuto anche conto che dovrà, ragionevolmente, pagare anche maggiori tasse.

Poi, tra i due estremi, ognuno è libero di regolarsi come meglio ritiene opportuno. Qui, però, bisogna dare un'informativa corretta e completa.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Guarda, poi non tornerò più sull'argomento, ma nell'ottica di dare (come dici tu) un'informazione corretta bisognava anche riportare il seguente successivo passo della circolare 26/E.
"Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità."

Ed è qui che sta il dubbio.
Secondo me la parola "rinuncia" non vuol dire procrastinare o rimandare. Rinunciare significa "farne a meno", ovvero "cedere spontaneamente qualcosa che ci toccherebbe o che si possiede con ragione".
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Il passo che citi c'era nel mio post, come puoi facilmente verificare. E se non ti fermi solo alla parola «rinuncia», ma leggi l'intero periodo, vedrai che è proprio come ho affermato io.

È scritto in modo un po' contorto, ma tant'è.

Ciao
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
allora tutti farebbero la cedolare secca non pagano i bolli, non pagano la tassa registro non applicano l'ISTAT per questi anni di c.s. e dopo cambio e passo a regime normale e secondo te ricupero gli aumenti ISTATdel periodo precedente che non oh applicati??, forse dovresti rileggere un po tutte le norme in merito alle locazioni ciao:daccordo::disappunto:
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Dammi i riferimenti puntuali, adimecasa, e sarò felice di ammettere che sull'argomento ci sono norme che non conosco e che tu conosci bene.

Comunque, quello che tu scrivi non è corretto. Non ho detto che si possono recuperare gli aumenti non applicati, anzi, ho detto proprio il contrario. Dico invece che puoi applicare la variazione Istat riferita a tutti gli anni precedenti in cui non l'hai applicata. Proprio come accade per chi «dimentica» di applicare tali variazioni per alcuni anni (fino a un massimo di 5 anni, mi pare).
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
tovrm, per l'ultima volta:disappunto:se non chiedi di applicare l'istat, in un contratto normale nei 30 giorni antecedente la scadenza devi applicarli nei mesi successivi (seguenti ) e perdi un mese, come puoi pretendere di ricuperare anni di arretrati, ciao
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Una dimenticanza è una cosa. Una rinuncia, prevista dalla legge e accettata dal locatore, è un'altra.

E infatti la rinuncia è tale per il periodo di adesione al regime della cedolare secca. E gli importi degli aumenti relativi a quel periodo non si recuperano.

tovrm, per l'ultima volta:disappunto:se non chiedi di applicare l'istat, in un contratto normale nei 30 giorni antecedente la scadenza devi applicarli nei mesi successivi (seguenti ) e perdi un mese, come puoi pretendere di ricuperare anni di arretrati, ciao

Continui a non capire quello che ho scritto. Ci rinuncio...:disappunto::disappunto::disappunto:
 

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