Gagarin

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Si può sempre decidere di non consegnare l'immobile tinteggiato e farlo fare al conduttore.
Tradotto: Se non mi tinteggi l'immobile lo fai tu oppure te lo tieni così, sai che mi frega
Esattissimo! Da tempo mi comporto in questo modo, anche perchè, qualora l'obbligo di ritinteggio a fine locazione sia inserito nel contratto, nessun conduttore ha mai rispettato la clausola, quindi....
La sentenza si "dimentica" di dire che l'art. 79, l. 392/1978 (che è la motivazione su cui i giudici basano la nullità della clausola) è stato abrogato con riferimento alle locazioni abitative.
Sì, lo sapevo, perchè se ne era parlato in un sito per avvocati...e stiamo parlando non del giudice monocratico di 1° grado (che solo MOLTO teoricamente potrebbe non essere aggiornato), ma dei giudici (plurale) di Cassazione: nessuno del Collegio giudicante che si sia minimamente preoccupato di andare a controllare che l'art. 79 fosse ancora in vigore (ma nessuno che si dimentichi di riscuotere l'abnorme stipendio mensile...o di opporsi al misero decurtamento di emolumenti e/o pensione.. a questo stanno MOLTO attenti...). Ora, per la giurisprudenza, questa sentenza dovrebbe essere nulla, facendo esclusivamente riferimento ad un articolo di legge inesistente; ma per le parti in causa? Cosa dovranno fare? Si può chiedere una "revisione" di una sentenza di Cassazione? E a spese di chi? Dovranno rispettare quanto sentenziato erroneamente?Possiamo ancora parlare di giustizia?
 

Gianco

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Certo che prendere atto che una sentenza della Cassazione sia viziata da errore per "ignoranza", nel senso di avere ignorato un articolo di legge vigente, è veramente come perdere ogni certezza.
 

uva

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Concordo con @Aidualc che, nella discussione di novembre che ho linkato nel post n. # 3, aveva notato e commentato un'altra stranezza della sentenza in oggetto:
Mi sembra assurdo trovar scritto che l'articolo 1576 C.C. pone di regola l'ordinaria manutenzione a carico del locatore!

E giustamente @basty aveva osservato:
L'art. 1576 recita: Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [1583] (1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [1609, (brocardi.it)

Il "curioso" sta nel fatto che andando a consultare il dizionario giuridico del medesimo sito si trova a titolo di esempio proprio la tinteggiatura dei locali.

Che cosa significa "Riparazioni di piccola manutenzione"?
Sono quelle contrarie alle "riparazioni necessarie" e consistono in interventi di minore portata (per invasività e per esborso economico, es. la tinteggiatura delle pareti), che mirano ad ovviare al naturale decadimento della cosa in conseguenza del godimento di essa.
 

basty

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Ne deduco che la clausola è nulla solo se prevista da un contratto commerciale.
Dedurresti bene,.... ma la sentenza riguardava proprio una unità abitativa. Condivido le tue obiezioni: temo in caso di contestazione valgano come il due di picche quando la briscola è fiori.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
e stiamo parlando non del giudice monocratico di 1° grado (che solo MOLTO teoricamente potrebbe non essere aggiornato), ma dei giudici (plurale) di Cassazione: nessuno del Collegio giudicante che si sia minimamente preoccupato di andare a controllare che l'art. 79 fosse ancora in vigore
La sentenza si "dimentica" di dire che l'art. 79, l. 392/1978 (che è la motivazione su cui i giudici basano la nullità della clausola) è stato abrogato
Certo che prendere atto che una sentenza della Cassazione sia viziata da errore per "ignoranza", nel senso di avere ignorato un articolo di legge vigente, è veramente come perdere ogni certezza.

Senza scendere nello specifico del caso in esame faccio notare che:
-un Giudice (di qualsiasi grado) deve conoscere la Legge
-che le norme applicabili sono quelle in vigore nel momento in cui avviene il fatto motivo di causa
quindi una norma abrogata perde validità solo fal momento in cui viene decretata l'abrogazione
-che prima di arrivare in Cassazione decorrono svariati anni (nel caso in esame il procedimento in Primo grado era iniziato 4 anni dopo la denuncia...facile che siano arrivati in Cassazione dopo un decennio)
-che una Sentenza di Cassazione giudica l'esatta applicazione della norma (anche avvalendosi di precedenti interpretazioni della stessa) e, qualora riscontri motivi di accoglimento del ricorso, rinvia a nuova Corte d'Appello per nuova sentenza.

Poco da sorprendersi sulla fallibilità dei Giudici e sulla "stramberia" di certe decisioni...basta pensare al "non è stupro se la vittima indossava i jeans".
 

basty

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Proprietario Casa
Indubbiamente è verosimile che la causa sia iniziata prima del 98 L 431. (Non ho riletto gli estremi)
Ma curiosamente in primo grado avevano dato ragione al locatore. E bocciati in appello.
Ma vengo alla tua precisazione, per una curiosità.
Se al tempo dei fatti era applicabile la 392, ma in cassazione vigeva la 431 che abrogava l’articolo incriminato, quale viene applicato?
In penale mi risulta che valga il nuovo se più favorevole: qui?
 

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