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Esattissimo! Da tempo mi comporto in questo modo, anche perchè, qualora l'obbligo di ritinteggio a fine locazione sia inserito nel contratto, nessun conduttore ha mai rispettato la clausola, quindi....Si può sempre decidere di non consegnare l'immobile tinteggiato e farlo fare al conduttore.
Tradotto: Se non mi tinteggi l'immobile lo fai tu oppure te lo tieni così, sai che mi frega
Sì, lo sapevo, perchè se ne era parlato in un sito per avvocati...e stiamo parlando non del giudice monocratico di 1° grado (che solo MOLTO teoricamente potrebbe non essere aggiornato), ma dei giudici (plurale) di Cassazione: nessuno del Collegio giudicante che si sia minimamente preoccupato di andare a controllare che l'art. 79 fosse ancora in vigore (ma nessuno che si dimentichi di riscuotere l'abnorme stipendio mensile...o di opporsi al misero decurtamento di emolumenti e/o pensione.. a questo stanno MOLTO attenti...). Ora, per la giurisprudenza, questa sentenza dovrebbe essere nulla, facendo esclusivamente riferimento ad un articolo di legge inesistente; ma per le parti in causa? Cosa dovranno fare? Si può chiedere una "revisione" di una sentenza di Cassazione? E a spese di chi? Dovranno rispettare quanto sentenziato erroneamente?Possiamo ancora parlare di giustizia?La sentenza si "dimentica" di dire che l'art. 79, l. 392/1978 (che è la motivazione su cui i giudici basano la nullità della clausola) è stato abrogato con riferimento alle locazioni abitative.
Dedurresti bene,.... ma la sentenza riguardava proprio una unità abitativa. Condivido le tue obiezioni: temo in caso di contestazione valgano come il due di picche quando la briscola è fiori.Ne deduco che la clausola è nulla solo se prevista da un contratto commerciale.
e stiamo parlando non del giudice monocratico di 1° grado (che solo MOLTO teoricamente potrebbe non essere aggiornato), ma dei giudici (plurale) di Cassazione: nessuno del Collegio giudicante che si sia minimamente preoccupato di andare a controllare che l'art. 79 fosse ancora in vigore
La sentenza si "dimentica" di dire che l'art. 79, l. 392/1978 (che è la motivazione su cui i giudici basano la nullità della clausola) è stato abrogato
Certo che prendere atto che una sentenza della Cassazione sia viziata da errore per "ignoranza", nel senso di avere ignorato un articolo di legge vigente, è veramente come perdere ogni certezza.
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