In un condominio costruito nei primi anni 70 con servizio di ascensore, al piano strada vi sono delle attività commerciali che hanno ingressi indipendenti, dal piano terra si accede all'ascensore e non vi sono unità immobiliari, al primo piano ve ne sono tre, dal secondo al sesto quattro unità per piano per un totale di 23, al settimo piano vi sono le soffitte di proprietà di una parte di questi condomini e una finestra che permette di accedere al tetto condominiale.
L'Amministratore ha convocato una riunione straordinaria, per decidere o meno, se ammodernare l'ascensore, in quella sede si è scelto per l'ammodernamento, la ditta a cui affidare i lavori, in base ai preventivi presentati.
I condomini proprietari delle attività commerciali non erano presenti e solo in seguito l'amministratore mi ha detto di non averli convocati, in quanto la tabella millesimale, mai aggiornata, a queste unità immobiliari non attribuisce millesimi per questo tipo di lavori, che lui considera di manutenzione ordinaria dovuta ad usura.
L'intervento approvato, ad esclusione della cabina, prevede la sostituzione del motore, del quadro di manovra e di tutta la componentistica elettrica e meccanica esistente, con l'aggiunta di diverse innovazioni, come l'impianto di comunicazione GSM, indicatori di piano ecc., un intervento quindi molto importante che io ritengo abbia tutte le caratteristiche per essere considerato come manutenzione straordinaria.
La tabella millesimale del condominio, redatta più di quaranta anni fa, alla voce "Scale e ascensore, manutenzione ordinaria-straordinaria-ricostruzione-esercizio", attribuisce i millesimi alle sole abitazioni, considerando il 50% per millesimi generali, e il 50% per altezza da terra, alle attività commerciali site al piano strada, non sono stati attribuiti millesimi per lavori di manutenzione alle scale e all'ascensore.
In assenza di un regolamento condominiale, contrattuale o convenzionale che stabilisca deroghe, la riforma del condominio non prevede che tutti i condomini, comprese le attività commerciali al piano strada, debbano partecipare alle spese per il mantenimento delle parti comuni, quali l'ascensore e le scale, considerato che per la recente ristrutturazione del tetto, i tecnici e gli operai per accedervi hanno più volte dovuto usare il passaggio sito al settimo piano?
I valori millesimali dovranno essere ricalcolati, considerando anche le attività commerciali?
L'amministratore poteva indire la riunione senza notificarlo ai proprietari di queste unità?
Grazie per le risposte.
L'Amministratore ha convocato una riunione straordinaria, per decidere o meno, se ammodernare l'ascensore, in quella sede si è scelto per l'ammodernamento, la ditta a cui affidare i lavori, in base ai preventivi presentati.
I condomini proprietari delle attività commerciali non erano presenti e solo in seguito l'amministratore mi ha detto di non averli convocati, in quanto la tabella millesimale, mai aggiornata, a queste unità immobiliari non attribuisce millesimi per questo tipo di lavori, che lui considera di manutenzione ordinaria dovuta ad usura.
L'intervento approvato, ad esclusione della cabina, prevede la sostituzione del motore, del quadro di manovra e di tutta la componentistica elettrica e meccanica esistente, con l'aggiunta di diverse innovazioni, come l'impianto di comunicazione GSM, indicatori di piano ecc., un intervento quindi molto importante che io ritengo abbia tutte le caratteristiche per essere considerato come manutenzione straordinaria.
La tabella millesimale del condominio, redatta più di quaranta anni fa, alla voce "Scale e ascensore, manutenzione ordinaria-straordinaria-ricostruzione-esercizio", attribuisce i millesimi alle sole abitazioni, considerando il 50% per millesimi generali, e il 50% per altezza da terra, alle attività commerciali site al piano strada, non sono stati attribuiti millesimi per lavori di manutenzione alle scale e all'ascensore.
In assenza di un regolamento condominiale, contrattuale o convenzionale che stabilisca deroghe, la riforma del condominio non prevede che tutti i condomini, comprese le attività commerciali al piano strada, debbano partecipare alle spese per il mantenimento delle parti comuni, quali l'ascensore e le scale, considerato che per la recente ristrutturazione del tetto, i tecnici e gli operai per accedervi hanno più volte dovuto usare il passaggio sito al settimo piano?
I valori millesimali dovranno essere ricalcolati, considerando anche le attività commerciali?
L'amministratore poteva indire la riunione senza notificarlo ai proprietari di queste unità?
Grazie per le risposte.