Dimaraz

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se foste nella posizione di questo amministratore ( no, lo so, non ci sareste finiti , nella sua posizione) , come vi comportereste con me ?
Decreto Ingiuntivo a breve, per le rate scadute, o alla fine dei tre anni previsti per il pagamento ?

Posso solo ipotizzare quel che farebbe un "capra" di amministratore:
-facile supporre che sarebbe una ripetizione di quanto già è solito fare e visto che scrivi esistono già altre morosità puoi verificare (se giá non sai) se abbia intrapreso azioni
-non escludibile che se si fosse risentito per la tua seppur cortese contestazione potrebbe riservarti un trattamento diverso dando inizio "alle danze".

Ps.
In privato eventualmente ti spiego quel che un "innominabile" non ha appreso.
 

Dimaraz

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Io comunque contesterei la delibera, affinché non si possa in futuro dare per scontato che, non avendola tu contestata nei tempi e modi previsti, l'hai implicitamente accettata,

Se la delibera é "nulla" non scadono mai i tempi per impugnare, non serve una azione preventiva... e mai si potrebbe addurre una accettazione implicita visto che la nullità può essere invicata anche da chi ha votato a favore.

Hai comunque posto una questione che avevo trascurato: la delibera "viziata" in oggetto va considerata "nulla" od "annullabile"?

Stante la "varietà" di pensiero dei Giudici sarebbe preferibile agire comunque.
 

Dimaraz

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Se nella tabella millesimale che hai "ereditato" c'è scritto che per quanto riguarda le proprietà generali tu contribuisci per 2 millesimi, non puoi esimerti dal pagare.

La tabella A o di Proprietà serve solo a misurare i rapporti di proprietà e non la competenza di spesa.
E contrariamente a quanto oersano certuni non serve redarre una nuova e specifica tabella per ogni "singolarità" di spesa.

Se nella tabella millesimale che hai "ereditato" c'è scritto che per quanto riguarda le proprietà generali tu contribuisci per 2 millesimi, non puoi esimerti dal pagare.
Ma una questione sono le cose "generali" altra quelle "particolari" in quanto di interesse d una sola parte del Condominio
Per il caso di Condominio "Parziale" basta mantenere gli stessi valori millesimali (della tabella A) adeguando il divisore: al /1000 si sostituisce la somma di quanti devono concorrere alla spesa.

Ps.
Sei per caso la reincarnazione di L. Tolstoj ???!!!
 
U

User_29045

Ospite
Quando rispondi spesso lo fai con "stesure" estremamente lunghe (stile "Guerra e Pace" da cui il riferimento all'autore) ... talmente lunghe che ci si perde.
Magari un filo di sintesi non guasterebbe.

:birra:

Ah, scusami. Ora ho capito. :) Pensa che ho pure cercato su Google Tolstoj + reincarnazione ma non ho trovato niente. Non ricordavo Tolstoj così prolisso.
Io ricordavo Manzoni, con le sue lunghissime descrizioni estenuanti, un po' "palloso" :)
Ciao :)
 

basty

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Per il caso di Condominio "Parziale" basta mantenere gli stessi valori millesimali (della tabella A) adeguando il divisore: al /1000 si sostituisce la somma di quanti devono concorrere alla spesa.
Ma che scoperta...
Ma rimane la domanda: se il RdC considera l'insieme condominiale come tutt'uno, è lecita questa ovvia operazione matematica, per escludere alcuni condomini dalla ripartizione delle spese?

Quanto alla seguente originale interpretazione
La tabella A o di Proprietà serve solo a misurare i rapporti di proprietà e non la competenza di spesa.
trova conferme sistematiche in giurisprudenza? Come la si mette in relazione con l'art. 1123? Capisco benissimo che l'accento della tua frase è posto sul termine competenza di spesa, e non sulla spesa in se. ma allora ritorniamo al punto: per separare le competenze tra gruppo box a se stante ed edificio residenziale, è sufficiente considerare il terzo comma del 1123? La giurisprudenza è univoca al riguardo?
 

Franci63

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Grazie davvero a tutti per gli interventi e gli spunti forniti.
Ma rimane la domanda: se il RdC considera l'insieme condominiale come tutt'uno, è lecita questa ovvia operazione matematica, per escludere alcuni condomini dalla ripartizione delle spese?
per separare le competenze tra gruppo box a se stante ed edificio residenziale, è sufficiente considerare il terzo comma del 1123?
I regolamenti considerano sempre l’insieme come tutt’uno, ma questo non sposta la questione.
In caso di spese che riguardino solo una parte dei condomini, solo a questi vanno addebitate le spese. Nella mia esperienza in diversi altri condomini questa regola vige senza nessuna difficoltà.
Il problema è che non ho chiesto l’annullamento della delibera , quindi ora mi dovrò difendere, se mi fanno il decreto ingiuntivo .
Vedremo come andrà; sono più curiosa che preoccupata.
Anche nella tua vecchia discussione mi pare i commenti fossero univoci, tranne per il caso che si sia sempre fatto così, per non penalizzare di colpo alcuni che hanno pagato per le spese di altre palazzine, che , se ci si adeguasse improvvisamente al criterio “legale”, dovrebbero sostenere da soli le spese della propria.
In altro condominio (tecnicamente non supercondominio) di 10 palazzine con parco e poco altro in comune , dove ho degli immobili, ogni palazzina si paga le sue spese, che , se sono ingenti,vengono deliberate in apposite assemblee “singole”.
Mentre passano dall’assemblea normale le spese correnti di ogni palazzina (elettricità o piccole riparazioni) , pur attribuite ai soli condomini interessati in apposite colonne del riparto .

In tutto questo spero tu abbia letto con attenzione il regolamento di condominio contrattuale.
Certamente, lo conosco meglio io dell’amministratore...;)
Paradossalmente se sostituiscono il portone della palazzina, ti può arrivare qualche spicciolo da pagare
A volte capita che tali spese siano inserite, ma vengono regolarmente tolte a consuntivo, dopo mia “contestazione”.

Grazie ancora a tutti.
 

basty

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Grazie @Franci63 per la gentile risposta. Che così dovesse essere in verità non avevo dubbi, ma non sempre nei casi reali questa linea prevale.

Che i regolamenti considerino il condominio in tutt'uno è vero: ma quelli ben fatti entrano poi nei dettagli della attribuzione delle spese e stabiliscono a chi competono le spese del complesso box, del complesso residenziale, a tutti eccetera
Quando non lo fanno è frequente assistere ai casi in cui l'amministratore e/o la maggioranza portano ad addebitare tutto a tutti, come è avvenuto nel tuo caso. E tu stessa saresti stata tenuta ad impugnare la delibera e attendere la decisione del giudice di turno : che a mio parere non abbiamo la certezza matematica ti sarà favorevole. Allora si va in appello? Quando questo succede qualcuno sostiene che saresti capitata con un giudice non degno di questo nome; io invece ritengo che la norma sia un po' troppo labile e quindi elastica.

Quanto alla vecchia discussione, salvo divagazioni fuori tema, è vero che inizialmente era stato risposto doversi trattare singolarmente i vari palazzi, ma poi viene sempre fuori la "consuetudine".
Nel caso citato era però sfuggito ai più che in precedenza l'insieme non era condominiale appartenendo in toto all'Inpdai
Solo dopo la dismissione si è posto il problema degli interventi straordinari: eppure anche lì amministratore e maggioranza hanno avallato un riparto che colpisce tutti, compresi i condomini di palazzi già precedentemente ristrutturati (manutenuti) dall'ente e compresi i non proprietari di box posti sotto il parco comune.

Di li la mia perplessità: non puoi mai essere sicuro di come vada a finire, salvo contemplare sempre di partecipare alle assemblee col coltello fra i denti, tenere pronto l'esposto al giudice e metter mano al portafoglio in attesa di sentenza.
Poiché queste situazioni si ripetono con frequenza, ecco perché insistevo: con tutto il rispetto non mi illudo che si risolvano in assemblea dicendo "me lo hanno assicurato Dimaraz, Luigi, Francesca ..."
Comunque auguri, e facci sapere come va a finire
 

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