la mia osservazione scaturiva dal fatto che tu hai scritto:
i millesimi di proprietà della rampa che porta ai garage, se non vi è scritto nulla sul Regolamento di Condominio Contrattuale a tale proposito, e se in continuità strutturale con le rampe che portano ai piani, appartengono a tutti i condomini anche a quelli che non hanno il garage perché potenzialmente possono usare le scale. (Corte d' appello di Bologna n.° 273/1989)I millesimi di proprietà coinciderebbero solo se tutti fossero proprietari di garage...cosa che nello specifico non ricorre.
Nel caso di scale usate solo dai proprietari dei garage il 1124 c.c. consente di suddividere le spese di manutenzione e ricostruzione per il 50% in base ai valori di proprietà del piano e per il 50% in base alla distanza dal piano zero. In questo caso, secondo me, i millesimi di questa rampa nel loro complesso devono vedere il 50% in base alla proprietà (conteggiando sia la proprietà dei garage che degli appartamenti) per ribadire la condominialità di tutte le rampe, mentre il 50% dalla distanza dal piano zero solo tra i proprietari dei garage.
Secondo la Cassazione n.°8657/1996, interpretando l' art. 1123 secondo comma del c.c., le spese di pulizia ed illuminazione delle scale sono spese che contribuiscono ad un uso più confortevole delle medesime (non sono spese tendenti a preservare l'integrità e la conservazione del valore capitale di un bene comune) pertanto non vanno suddivise secondo i millesimi di proprietà di tutti i condomini ma solo in base all'uso delle scale.