Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
la mia osservazione scaturiva dal fatto che tu hai scritto:
I millesimi di proprietà coinciderebbero solo se tutti fossero proprietari di garage...cosa che nello specifico non ricorre.
i millesimi di proprietà della rampa che porta ai garage, se non vi è scritto nulla sul Regolamento di Condominio Contrattuale a tale proposito, e se in continuità strutturale con le rampe che portano ai piani, appartengono a tutti i condomini anche a quelli che non hanno il garage perché potenzialmente possono usare le scale. (Corte d' appello di Bologna n.° 273/1989)
Nel caso di scale usate solo dai proprietari dei garage il 1124 c.c. consente di suddividere le spese di manutenzione e ricostruzione per il 50% in base ai valori di proprietà del piano e per il 50% in base alla distanza dal piano zero. In questo caso, secondo me, i millesimi di questa rampa nel loro complesso devono vedere il 50% in base alla proprietà (conteggiando sia la proprietà dei garage che degli appartamenti) per ribadire la condominialità di tutte le rampe, mentre il 50% dalla distanza dal piano zero solo tra i proprietari dei garage.
Secondo la Cassazione n.°8657/1996, interpretando l' art. 1123 secondo comma del c.c., le spese di pulizia ed illuminazione delle scale sono spese che contribuiscono ad un uso più confortevole delle medesime (non sono spese tendenti a preservare l'integrità e la conservazione del valore capitale di un bene comune) pertanto non vanno suddivise secondo i millesimi di proprietà di tutti i condomini ma solo in base all'uso delle scale.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
millesimi di proprietà della rampa che porta ai garage, se non vi è scritto nulla sul Regolamento di Condominio Contrattuale a tale proposito, e se in continuità strutturale con le rampe che portano ai piani, appartengono a tutti i condomini anche a quelli che non hanno il garage perché potenzialmente possono usare le scale.

Il "potenzialmente" va riferito ad una effettiva necessità (seppur saltuaria) di utilizzare le scale che nello specifico si individua per la presenza di autoclavi o qualsiasi altro impianto comune che necessita di intervento o controllo.
Per essere "prigata" la scala deve dare accesso solo ad una area di un singolo.
Il mio "assunto" se tutti fossero stati proprietari di garage era per confermare che il risultato finale sarebbe stato identico ad una suddivisione su base puramente millesimale.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi sulla condominialità delle rampe che portano ai garage non dovrebbe esserci dubbio, anche se queste non sono in continuità strutturale con le rampe che portano ai piani.
Sulla condominialità non discuto ( ancorché , forse, parziale), ma sui criteri di ripartizione si.
Niente 50%-50% , se è una rampa che non collega i piani, ma solo piano terra/seminterrato.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Sulla condominialità non discuto ( ancorché , forse, parziale), ma sui criteri di ripartizione si.
Niente 50%-50% , se è una rampa che non collega i piani, ma solo piano terra/seminterrato.

Il 1124 non fa distinzione.

Capiamoci... nello specifico ho fatto un appunto alla risposta di @luciano 1949 unicamente per precisione. Nel caso specifico l'altezza piano non influisce salvo la riparazione/sostituzione sia da fare anche per i piani superiori.

Se le rampe che scendono portassero a 2 livelli "sotto" con accesso a proprietà non "generali" ecco che le cose cambiano sostanzialmente.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Sempre che l'accastatore si sia basato, come dovrebbe, su indicazioni riportate sui rogiti, e non interpretando soggettivamente la situazione
Generalmente gli accatastamenti delle unità immobiliari e delle parti comuni vengono presentati in catasto alla fine della costruzione preliminarmente ai rogiti. Successivamente, si presentano le variazioni
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
preliminarmente ai rogiti
... intendevo dire che sarebbe salutare , appunto prima di eventuali frazionamenti e delle compravendite, che il proprietario originario stabilisse a priori cosa essere comune a tutti o ad una parte; così dopo non rimane niente da discutere.
E che verificasse col geometra l'impostazione dell'accatastamento,
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
... intendevo dire che sarebbe salutare , appunto prima di eventuali frazionamenti e delle compravendite, che il proprietario originario stabilisse a priori cosa essere comune a tutti o ad una parte; così dopo non rimane niente da discutere.
E' quello che ho detto.
gli accatastamenti delle unità immobiliari e delle parti comuni vengono presentati in catasto alla fine della costruzione preliminarmente ai rogiti. S
 

vascodegame

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Il postante non ha specificato se le scale da sistemare sono le stesse che servono anche i piani , o sono scale che portano solo al piano terra ai garage interrati.
Potrebbero non essere le stesse, come nel mio condominio.
Intanto grazie a tutti i partecipanti al dibattito. Provo ad essere più preciso. Il palazzo ha un ingresso principale a piano strada dal quale le scale portano sia ai piani superiori che ai garage (i quali si trovano ad un piano inferiore rispetto all'ingresso principale). Non c'è nessuna porta che separa le scale che vanno ai garage da quelle che portano ai piani superiori.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Metà spesa fra tutti su base millesimale, poi definire un valore per la zona occupata da impianti comuni (suggerirei un calcolo dei mq.)e ripartire in quota parte con i soli proprietari di garage.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto