vascodegame

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Salve, possiedo un appartamento e un garage in un condominio in cui non abito. Le pareti delle scale che dall'ingresso principale dell'edificio portano al livello inferiore, quindi alla corsia dove si trovano i garage, presentano dei danni e vanno rifatte. Le pareti in questione hanno due tipologie di danni, umidità di risalita che ha scrostato l'intonaco e lesioni dovute ai terremoti. I condomini che non sono proprietari di garage sostengono che quella spesa non li riguarda, perché, non possedendo garage non usufruiscono di quelle rampe di scala. Tuttavia nella corsia dei garage è anche presente l'autoclave condominiale, più una grande vasca di acqua in muratura. Ma, anche a prescindere dall'autoclave, io ritengo che la spesa riguardi tutti, perché è interesse di tutti preservare i muri dell'edificio (un aggravamento delle lesioni comporterebbe un danno che potrebbe compromettere tutta la struttura sovrastante) ma mi piacerebbe avere il parere di qualcuno più esperto di me. Grazie anticipatamente.
 

luciano1949

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Le parti comuni sono, appunto, comuni e quindi ognuno è proprietario in millesimi indivisibili, quindi ognuno è proprietario dei muri perimetrali e delle scale come del tetto e tutte le parti che compongono il condominio e che sono usufruibili da tutti, se poi una parte di questo sono le scale che mostrano danni da umidità e da movimenti tellurici vanno ripristinate e va fatta l'adeguata manutenzione, le parti in discussione sono sicuramente la base della costruzione, e quindi a maggior ragione vanno sistemate, non è certo dettoo che quello che abita al quinto piano sia tranquillo perchè la casa si sgretola sol al primo piano, sempre che non si sia in un condominio manicomiale dove i pazzi vanno sul tetto perchè a terra non si riesce a volare, e si buttano urlando che volano, sono lavori da afre e, se non disposto diversamente, la divisione va fatta in millesimi.
 

Dimaraz

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e, se non disposto diversamente, la divisione va fatta in millesimi

Permettimi una correzzione: la ricostruzione di scale va fatta per il 50% su base millesimale l'altra metà in base altezza piano.

Ps.
Le rampe spesso sono strutture autonome e credo che le lesioni non siano gravi ... altrimenti avrebbero sgombrato l'edificio dichiarandolo inagibile.
 

luciano1949

Membro Attivo
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Permettimi una correzzione: la ricostruzione di scale va fatta per il 50% su base millesimale l'altra metà in base altezza piano.
Ps.
Le rampe spesso sono strutture autonome e credo che le lesioni non siano gravi ... altrimenti avrebbero sgombrato l'edificio dichiarandolo inagibile.

Sì vero, una mia svista, divisione spesa come per gli ascensori.........
Mi sono lasciato coinvolgere poi dal fatto che la struttura scale parte dall'ingresso principale e facesse parte integrante delle pareti portanti del condominio, e che le lesioni siano di piccola entità, tipo crepe di assestamento, sicuramente sono state valutate da tecnici preposti, ma alla fine sono spese che dovrebbero fare anche solo per la manutenzione "visiva" di un bene comune, :)
 

basty

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la ricostruzione di scale va fatta per il 50% su base millesimale l'altra metà in base altezza piano.
Vero.

Ma qui si parla di manutenzione: e a mio giudizio, di parti che anch'io ritengo condominiali.
E' molto probabile che l'orientamento giurisprudenziale, estenda il dettato del codice anche alle manutenzioni: imho non lo condividerei.
 

Dimaraz

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Mi permetto di correggere la correzione per eccesso di ...z. 😉

Ogni tanto mi scappa la digitazione e non sempre me ne accorgo oppure scrivo come parlo senza badarci.
Punto alla sostanza non alla forma... infatti difficilmente mi troverai a correggere l'errore di digitazione...questione diversa per sintassi o declinazione/coniugazione.

Mi metterò il cilicio.
 

Dimaraz

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La "confusione" regna sempre sovrana in qualcuno.

E' la norma (art. 1124 CC) a stabilire che la manutenzione straordinaria si ripartisce metà per altezza e metà per millesimi.

La manutenzione ordinaria (pulizia) si ripartisce puramente in base all'altezza (e questo secondo ultimi orientamenti giurisprudenziali).
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La "confusione" regna sempre sovrana in qualcuno.

E' la norma (art. 1124 CC) a stabilire che la manutenzione straordinaria si ripartisce metà per altezza e metà per millesimi.
Faccio ammenda ... a metà.....
.. poichè l'art. 1124 non si limita a trattare la manutenzione (straordinaria), ma tratta anche della sostituzione delle scale. ( mi sapresti spiegare perchè la parola ricostruzione è stata sostituita da "sostituzione"? )

Quanto all'orientamento giurisprudenziale sulla manutenzione ordinaria (se si intende solo come pulizia) quasi quasi sarei disposto a condividerlo: andare in causa e scomodare un giudice per corbellerie del genere ,merita una conclusione del genere.
 

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