Fabinus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno
Sono stati eseguiti alcuni anni fa dei lavori sulla terrazza (privata) che é il tetto del condominio, con la percentuale di 1/3. Poiché adesso sono state riscontrate alcune anomalie, specialmente sulle grondaie desideravo sapere la garanzia della ditta su questi lavori per quanti anni valida. Grazie
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
SAlve, i lavori solitamente sono garantiti per un determinato periodo he varia da 1 a 10 anni, tutto dipende dalla tipologia di contratto che è stato sottoscritto e se non c'è alcun contratto, magari pagato in contanti o nero, allora la garanzia la potete dimenticare ...
 

Fabinus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se non ho capito male ho letto che entro un anno da quando sono realizzati i lavori necessita una denunzia, nel senso di comunicare alla ditta il problema oppure un procedimento legale?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
entro un anno da quando sono realizzati i lavori necessita una denunzia
Se è applicabile (e non è detto che lo sia) la garanzia decennale ex art. 1669 c.c.,
Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro.
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che il costruttore è tenuto a garantire la stabilità dell'opera per un periodo di dieci anni. Questo periodo comincia dal giorno nel quale il committente ha preso in consegna l'opera o da quello in cui è divenuta operativa la diffida, nel caso di mora del committente medesimo.
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione.
Il committente deve farsi parte diligente a denunciare all'appaltatore il fatto entro un anno dalla scoperta, altrimenti decade dal suo diritto; e dopo deve iniziare l'azione entro un altro anno. L'inosservanza di questi termini produce sia la decadenza sia la prescrizione.
 

Fabinus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se è applicabile (e non è detto che lo sia) la garanzia decennale ex art. 1669 c.c.,
Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro.
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che il costruttore è tenuto a garantire la stabilità dell'opera per un periodo di dieci anni. Questo periodo comincia dal giorno nel quale il committente ha preso in consegna l'opera o da quello in cui è divenuta operativa la diffida, nel caso di mora del committente medesimo.
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione.
Il committente deve farsi parte diligente a denunciare all'appaltatore il fatto entro un anno dalla scoperta, altrimenti decade dal suo diritto; e dopo deve iniziare l'azione entro un altro anno. L'inosservanza di questi termini produce sia la decadenza sia la prescrizione.
Ok capito il tutto. Grazie
 

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