davideboschi

Membro Attivo
Proprietario Casa
La Legge di Bilancio 2025 prevede il bonus ristrutturazione 50% soltanto per le abitazioni principali, 36% per le "seconde case".

Non è ancora chiaro come verrà considerato il bonus per lavori su parti comuni condominiali.

Io ho letto/sentito tre interpretazioni diverse:

1) I condòmini proprietari dell'abitazione principale usufruiscono del 50%; per quelli che danno in locazione l'appartamento o lo tengono a disposizione si applica il 36%.

2) Il bonus è il 36% per tutti i condòmini.
Perché il 50% riguarda soltanto la ristrutturazione dell'unità immobiliare detenuta come abitazione principale, non delle parti comuni condominiali.

3) Se il proprietario dell'abitazione principale la ristruttura e contestualmente vengono effettuati lavori sulle parti comuni, ha diritto al bonus 50% su tutto.
Perché gli interventi nell'unità immobiliare detenuta come abitazione principale "trainano" il bonus per quelli sulle parti comuni condominiali.

Se n'è parlato a febbraio a Telefisco (senza ottenere un chiarimento definitivo) e si sta ancora aspettando l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.
Stesso quadro riferitomi da un amministratore proprio l'altro ieri.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho letto sul Sole24Ore quanto segue:

La detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (cosiddetto bonus casa) è riconosciuta ai contribuenti persone fisiche, titolari di diritti reali sull’unità oggetto di interventi, a condizione che la stessa sia destinata ad abitazione principale; in caso contrario, si applica l'aliquota del 36 per cento (articolo 1, comma 55, della legge 207/2024, di Bilancio per il 2025).

Quanto agli interventi su parti comuni, non sono ancora arrivati chiarimenti ufficiali, nemmeno in occasione di Telefisco 2025.
Tuttavia, si ritiene che valga la stessa regola, con l’applicazione dell’aliquota del 50% per i proprietari di unità abitative destinate ad abitazione principale, e di quella del 36% per tutti gli altri.
La stessa soluzione - di applicazione di aliquote differenti in un caso riguardante lo stesso intervento in ambito condominiale - è stata enunciata con la risoluzione 49/E/2020.


(Fonte: L'esperto risponde del 28/01/2025)

E' un'interpretazione ragionevole ma, come scritto, bisogna aspettare chiarimenti ufficiali.
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
L'importante è che l'amministratore faccia bonifici parlanti.
Mi risulta che l'Agenzia delle Entrate accetti, in mancanza del bonifico "parlante", una dichiarazione da parte di chi ha emesso la fattura che gli importi percepiti sono stati regolarmente contabilizzati come ricavo del periodo di imposta ... e concorrono alla determinazione del reddito del medesimo periodo di imposta, che l'IVA sulla fattura è stata contabilizzata come “IVA contro vendite” che rientra nella liquidazione IVA del .... trimestre dell'anno .... , e come eventuali altre somme sono state contabilizzate.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Io mi fidavo della pagina dell'Agenzia delle Entrate (di cui ho messo il link). Invece no.
Le Leggi sono sempre abbastanza chiare...il problema è il numero esorbitante di modifiche e contromodifiche, eccezioni ed esenzioni/esclusioni.

Ps.
Neppure le "interpretazioni" della Agenzia delle Entrate sono probanti seppur limitano eventuali patemi.
 
Ultima modifica:

Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
Mi risulta che l'Agenzia delle Entrate accetti, in mancanza del bonifico "parlante", una dichiarazione da parte di chi ha emesso la fattura
Questo obbliga il singolo condomino che vuole avvalersi della detrazione ad attivarsi presso la ditta, mentre è invece obbligo dell'amministratore eseguire i versamenti in modo da rendere le detrazioni possibili per chi vuole usarle (c'è stata una sentenza della Cassazione sul tema: una condomina aveva chiesto i danni all'amministratore). Ora sono fuori casa, non mi è agevole ritrovarla)
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ultima modifica:

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Questo obbliga il singolo condomino che vuole avvalersi della detrazione ad attivarsi presso la ditta,
Può farlo l'amministratore e inviare il riparto fiscale ai Condomini. Certo bisogna vedere se rientra nei tempi per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Nel mio caso era l'amministratore, che accortosi per tempo dell'errore, aveva provveduto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto