Vorrei dare il mio piccolo contributo alla discussione.
L'automobile del defunto, ai sensi dell'
articolo 12 lettera l) del d.lgs. 346 del 31 ottobre 1990, non è compresa nell'attivo ereditario.
Secondo la suindicata norma del testo unico successioni, i “
veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico” non sono compresi nell'attivo ereditario.
Occorre rispettare la norma contenuta nell'
articolo 94 del d.lgs. n. 285/1992, poiché in caso di trasferimento della proprietà di un veicolo, è necessario fare richiesta al PRA (pubblico registro automobilistico), entro 60 giorni dal passaggio di proprietà, al fine di ottenere la trascrizione del trasferimento ed il rilascio del nuovo certificato di proprietà.
Tanto premesso, l'auto puo' venire ereditata da voi cugini-unici parenti.
A conferma:
Vendita auto usata del de cuius prima della dichiarazione di successione
Saluti