Non concordo col Guru sulla "esigibilità" :
Gli assegni post datati. L'emissione di un assegno post datato è procedura, si ricorda, illegale. Ciò nonostante va evidenziato che il rilascio di detto titolo di credito dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 507/99 non configura più un illecito penale, bensì, solo una condotta sanzionabile amministrativamente per evasione dell'imposta di bollo (dpr 642/72).
Di fatto, il rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta «legge assegno») all'art. 31 dispone: «L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione». Da quanto sopra deriva che la data successiva (post datazione) non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito e, concretamente consente al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.
Non si configura, quindi, una sanzione specifica per chi emette assegni post datati, anche se di norma (regola di fatto quasi sempre disattesa), qualora il beneficiario li ponga all'incasso prima della data indicata, la banca pur dovendo pagare l'assegno (ovviamente se c'è la provvista), avrebbe l'obbligo di denunciare all'Ufficio del registro chi ha emesso l'assegno per evasione dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi del dpr n. 642/1972.
Da :
Assegni post datati a rischio di incasso
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Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza futura: e sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33).
Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto dalla Legge 386/90).
Da :
Assegno Bancario
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Pare quanto mai opportuno prima di trattare le problematiche giuridiche e l’ orientamento della dottrina riguardo l’assegno postdadato precisare: che l’emissione di un assegno postdatato era ed è illegale, anche se l’emissione di detto titolo di credito dopo l’entrata in vigore del decreto L. 507/99 non configura più il fatto come illecito penale, bensì, come condotta sanzionabile amministrativamente per l’evasione del bollo (D.P.R. 642/72).
Il problema di fondo è che la legge sull’assegno bancario, tuttora in vigore è il R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, certamente encomiabile per la sua durata, dovuta, sicuramente ad un attenta analisi del legislatore del tempo, che ben seppe prevedere le diverse fattispecie e le problematiche sottese a questo titolo di credito, anche se ad oggi il “Regio” Decreto necessiterebbe di una rivisitazione, stante la ricca produzione dottrinale creatasi in diversi decenni riguardo detto titolo di credito.
L’art. 31 del R.D. recita testualmente: “L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione”, pertanto se ne conviene che la data successiva (postdatazione) non induce di per sé la nullità dell’assegno bancario , ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente , l’assegno bancario postdatato , non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cass. civ., Sez. II, 31/10/2006, n. 2160).
Pertanto presumendo la buona fede del prenditore e dando per certo che lo stesso non abbia voluto scientemente arrecare un danno al debitore violando così il patto di non presentazione al pagamento prima di una determinata scadenza , questi è legittimato a richiederne il pagamento a vista non producendo, tra l’altro, un illecito ai sensi dell’art. 2739 c.c. (Cass. Civ. 11 febbraio 1978, n. 627).
Quindi gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono modi anormali di pagamento.
Da :
L’assegno postdatato: validità e regolarizzazione fiscale
:daccordo: