AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve a tutti,
c'è qualcuno che mi sappia dire se l'art.67 della legge sul fallimento (che tutela dopo il rogito l'acquirente dal vedersi annullare l'atto nel caso che la società venditrice fallisse) vale anche per gli acquisti di seconde case ?
Grazie a tutti quelli che vorranno rispondere.
Alexiron
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Lei probabilmnete si riferisce al comma c) che come vede trova applicazione solo per la casa di abitazione principale del potenziale compratore e famigliari stretti : sono escluse dalla tutela le seconde case

(Le consiglio di approfondire un mio articolo al riguardo su propit)


Art. 67

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.



Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;

omissis
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

;

.
 

AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gent. Ennio Alessandro Rossi,
sono andato a rileggermi il Suo articolo a proposito dell'art. 67 e avrei bisogno di un chiarimento.
Nella parte dove si cita il "giusto prezzo" ,che tutelerebbe dalla revoca del contratto, si dice che la tutela è "imperativa" in caso di abitazione principale. Questo vuol dire che comunque anche l'acquisto di una seconda casa ne gioverebbe in qualche maniera?
Per spiegarmi meglio : stò acquistando un appartamento (seconda casa) da una società con sede all'estero (il patrimonio consiste tutto in immobili dislocati sul territorio Italiano e i soci sono tutti parenti tra loro!) che risulta essere solvibile e senza debiti, l'appartamento non ha gravami di alcun tipo e l'acquisto verrebbe fatto al "giusto prezzo" ! Sono tutelato ?
Grazie anticipatamente per la risposta.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Se all'atto della cessione la venditrice come sembra non evidenzia "stato di decozione patrimoniale " l'applicazione del GIUSTO PREZZO sicuramentre la tutela dai rischi di revocatoria che potrebbero manifestarsi entro un anno post-rogito.
Colgo l'occasione per annotarle un altro rischio che lei non mi ha evidenziato ma che frequentemente si verifica: il caso di vizi costruttivi post rogito: In questo caso la reale tutela è rappresentata da una polizza specifica per danni e rovina. Se la ditta cessa e si cancella dopo il rogito la rivalsa ex art. 1669 è nella pratica infruttuosa
 

AlexIron

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per la tempestività !
Purtroppo nella fretta non si è mai troppo dettagliati !!!
Mi sono dimenticato di dire che l'appartamento non è una nuova costruzione ma è un condominio del 1980 per cui ..... navigato !!! Poi ho preso informazioni da altri condomini (vi abitano parecchi colleghi!!) e dal proprietario del piano di sotto (non ci sono perdite o altri problemi). Poi nel preliminare e rogito verrà inserita la solita frase sui "vizi occulti" !!
Che ne dice ??? ogni consiglio che mi darà sarà molto gradito !!
A proposito .... una serena e felice pasqua!!
Cordialità.
Alexiron
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Oltre che le parti esclusive , quello che in genere non si fà o non con la dovuta cautela: controllo preventivo parti comuni es tetto, impianti , eternit etc. Ricambio auguri .grazie
 

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