Le multe e le sanzioni le paga lui.Dal 1 gennaio 1998 gli Uffici delle Imposte possono chiedere agli amministratori di condominio dati, notizie e documenti riguardanti la gestione condominiale.
Qualora egli non esibisca o non trasmetta, tale materiale l’Amministrazione finanziaria non potrà prendere in considerazione gli stessi a favore del contribuente medesimo, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Il rendiconto deve essere analitico e corretto e vi è l'obbligo di conservazione sia delle scritture contabili sia dei documenti in base ai quali viene redatto il rendiconto consuntivo.
Gli amministratori di condominio hanno l’obbligo di comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare di beni e servizi acquistati dal condominio e i dati dei fornitori.
Non devono, invece, essere comunicati i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas, i dati relativi alle forniture di servizi con pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte, i dati elencati alla lettera al fornitore qualora l’importo complessivo degli acquisti effettuati nell’anno solare non sia superiore a lire cinquecentomila.
Egli ha l'obbligo di presentare il modello 770, di comunicare il quadro SW riguardo l' acquisto di beni e servizi effettuati dal condominio
Nella comunicazione devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali delle ditte fornitrici, e il totale degli importi versati per l’acquisto di beni e servizi.
Anche se durante l'anno vengono nominati più amministratori, viene fatta ugualmente una dichiarazione sempre riferita all’intero anno.