Marcella.antonio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Ciao a tutti. Al termine di una lunga e dibattuta riunione condominiale, l'amministratore non ha chiesto all'assemblea di votare sulla revoca/conferma del suo incarico, né ha precisato il proprio emolumento.
Un condomino ha pertanto impugnato l'assemblea precisando che, vista questa lacuna, tutte le delibere raggiunte in corso d'assemblea sono nulle. Io vi chiedo se ciò è lecito, che conseguenze porterà, e se devo pagare le spese condominiali. Tanti mi dicono che non dobbiamo pagarle finché non viene indetta una muova assemblea valida, che veda approvato il consuntivo relativo a tali rate. E' la prima volta che capita, di solito gli amministratori mettono conferma ed emolumento al punto 1 delle delibere.
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
La mancata votazione sulla scelta dell’amministratore, non inficia la validità delle altre delibere.
Non si capisce se la nomina/revoca non è nemmeno stata messa all’ordine del giorno, ne se avete approvato il consuntivo.
Se l’amministratore era in carica da un solo anno, potrebbe avere ragione, secondo alcune interpretazioni della riforma del condominio, a non aver chiesto nuova nomina.
 
Ultima modifica:

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
ma secondo me tutto nasce dalla poca chiarezza della Legge 220/2012 detta "Riforma del condominio".
L'art. 1129, decimo comma, c.c. recita:
"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. […]"
L’Articolo, a mio parere, è scritto male per via della locuzione "si intende rinnovato", utilizzata dal legislatore, riferito al soggetto della frase “incarico”, che lascia intravedere diverse interpretazioni sulla prosecuzione del rapporto del mandato dell’amministratore condominiale.
Per alcuni, per la verità minoritari, questa norma ha introdotto una sorta di rinnovo automatico dell'incarico sine die: secondo questa tesi l'incarico si rinnova per un'altra annualità fintanto che non interviene una richiesta di convocazione dell'assemblea per deliberare la revoca. Questa opinione si basa su due considerazioni:
- che nel medesimo comma la frase successiva recita: “ La Assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.”
- che se, trascorsi i 12 mesi di incarico, l’assemblea consente all’amministratore di continuare nelle sue funzioni questo conserva i propri poteri per “tacita conferma” fino ad una assemblea che lo sostituisca con debito quorum deliberativo.

Per altri, maggioritari, la norma deve essere letta diversamente: l'incarico ha durata di un anno e se l'assemblea non chiede di deliberare sulla conferma, o sulla revoca, s'intende prorogato per un solo altro anno. Al termine di questo biennio l'amministratore cessa dall'incarico e v'è necessità di una nuova nomina: in pratica non ci sarebbero più ulteriori rinnovi annuali dopo il primo. Si instaurerebbe in questo modo una sorta di durata biennale dell’incarico.
Quindi può darsi che questa'anno ricada nella prosecuzione dell'anno precedente.
Io sono più propenso a far inserire nel Regolamento di Condominio che l’amministratore in carica, nel mese in cui scadono i 12 mesi dall’inizio del suo mandato, debba sempre indire una assemblea con all’ OdG “ rinnovo/conferma dell’incarico ”.
Così si taglierebbe la testa al toro.
 

Marcella.antonio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
La mancata votazione sulla scelta dell’amministratore, non inficia la validità delle altre delibere.
Non si capisce se la nomina/revoca non è nemmeno stata messa all’ordine del giorno, ne se avete approvato il consuntivo.
Se l’amministratore era in carica da un solo anno, potrebbe avere ragione, secondo alcune interpretazioni della riforma del condominio, a non aver chiesto nuova nomina.
Grazie Franci. Sì, era stata messa all'ordine del giorno: conferma/revoca e nomina amministratore e determinaz suo emolumento x la gestione 1.5.22 - 30.4.23". Il consuntivo non è stato approvato. Allora, se ho ben capito, le delibere approvate in corso d'assemblea restano valide. Lo farò presente a chi vuol rifare tutto da capo.
 

Marcella.antonio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
ma secondo me tutto nasce dalla poca chiarezza della Legge 220/2012 detta "Riforma del condominio".
L'art. 1129, decimo comma, c.c. recita:
"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. […]"
L’Articolo, a mio parere, è scritto male per via della locuzione "si intende rinnovato", utilizzata dal legislatore, riferito al soggetto della frase “incarico”, che lascia intravedere diverse interpretazioni sulla prosecuzione del rapporto del mandato dell’amministratore condominiale.
Per alcuni, per la verità minoritari, questa norma ha introdotto una sorta di rinnovo automatico dell'incarico sine die: secondo questa tesi l'incarico si rinnova per un'altra annualità fintanto che non interviene una richiesta di convocazione dell'assemblea per deliberare la revoca. Questa opinione si basa su due considerazioni:
- che nel medesimo comma la frase successiva recita: “ La Assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.”
- che se, trascorsi i 12 mesi di incarico, l’assemblea consente all’amministratore di continuare nelle sue funzioni questo conserva i propri poteri per “tacita conferma” fino ad una assemblea che lo sostituisca con debito quorum deliberativo.

Per altri, maggioritari, la norma deve essere letta diversamente: l'incarico ha durata di un anno e se l'assemblea non chiede di deliberare sulla conferma, o sulla revoca, s'intende prorogato per un solo altro anno. Al termine di questo biennio l'amministratore cessa dall'incarico e v'è necessità di una nuova nomina: in pratica non ci sarebbero più ulteriori rinnovi annuali dopo il primo. Si instaurerebbe in questo modo una sorta di durata biennale dell’incarico.
Quindi può darsi che questa'anno ricada nella prosecuzione dell'anno precedente.
Io sono più propenso a far inserire nel Regolamento di Condominio che l’amministratore in carica, nel mese in cui scadono i 12 mesi dall’inizio del suo mandato, debba sempre indire una assemblea con all’ OdG “ rinnovo/conferma dell’incarico ”.
Così si taglierebbe la testa al toro.
Grazie Vittorievic! Ottima idea, non ci avevo pensato. Lo proporrò alla prossima assemblea.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Sì, era stata messa all'ordine del giorno:
E come mai non avete trattato quel punto?
Non è l’amministratore a decidere come gestire l’assemblea, ma il presidente nominato dai presenti.
Il consuntivo non è stato approvato.
Questo punto allora dovrà essere riproposto.
le delibere approvate in corso d'assemblea restano valide.
Si, a meno che la loro impugnazione venga validamente proposta e accolta .

Mi pare che dobbiate gestire meglio le decisioni condominiali, a partire dal modo di condurre l’assemblea
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
ì, era stata messa all'ordine del giorno: conferma/revoca e nomina amministratore e determinaz suo emolumento x la gestione 1.5.22 - 30.4.23".
guarda che se questo è un argomento all'ordine del giorno nel verbale dovrebbe essere riportato l'esito della votazione.
Il fatto è che per la nomina, la conferma e la revoca dell'amministratore ci vuole la stessa duplica maggioranza: maggioranza dei presenti che abbiano 500/1000.
Se la conferma non raggiunge il quorum l'amministratore non è confermato: rimane in "prorogatio imperii" per la normale gestione del condominio fino a quando una nuova assemblea nomina lui o un altro amministratore.
Se la nomina non raggiunge il quorum l'amministratore non è nominato, rimane in carica quello vecchio in "prorogatio"
Se la revoca non raggiunge il quorum rimane in carica l'amministratore uscente.
Certo che non approvare il bilancio è un gesto di sfiducia nei confronti dell'amministratore.
 

Marcella.antonio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
se questo è un argomento all'ordine del giorno nel verbale dovrebbe essere riportato l'esito della votazione.
Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a votare, x' l'oratorio ha dovuto chiudere.
Forse è bene mettere la nomina/revoca + emolumento amministratore al punto 1. Cmq complimenti per la competenza, non è un soggetto semplice...
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Purtroppo era molto + tardi del previsto e tanti condomini, stanchi e svogliati, sono andati a casa.
Allora: chi si allontana deve essere registrato come testa e come millesimi. Si può verificare il caso in cui i rimasti non abbiano né il quorum deliberativo per gli argomenti all'OdG né il quorum costitutivo per l'assemblea. Ma chi era il presidente?
 

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