Salve.
L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea oppure dall’autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino se per due anni non ha reso il conto della sua gestione o se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (art. 1129 Cod.civ.). Le deliberazioni che concernono la revoca dell’amministratore devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 Cod. civ.). Si sottolinea, inoltre, che gli appunti non hanno valore alcuno e che i documenti contabili devono poter essere visionati dai condomini: la sentenza della Cassazione n. 15159/2001 riconosce la facoltà di ciascun condomino di chiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche in qualsiasi altro momento. La Cassazione sottolinea, inoltre, che il condomino che richiede di visionare i (o estrarre copia dei) documenti non è obbligato a indicare la ragione della richiesta e che gli unici limiti all'esercizio di tale facoltà sono che la richiesta non comporti un intralcio per l'attività di gestione condominiale e non violi i principi di correttezza. Infine, la Cassazione afferma che il condomino che richiede di visionare i documenti è tenuto a rimborsare i relativi costi.