mamoschi

Nuovo Iscritto
Ci provo qui ad esporre un problema inerente alnostro condominio.
c'e'una famiglia morosa da piu' di 2 anni e l'amministratore non ha mai fatto decreti ingiuntivi verso questa famiglia, ora è cambiato l'amministratore ma la famiglia è sempre morosa, ma il nuovo amministratore dice che dobbiamo mettere fuori i soldi noi per questa famiglia morosa, sperando di recuperarli qualora vendano l'appartamento.(impossibile in quanto essendo passati + di 2 anni qualora subenti un nuovo proprietario nn ha nessun vinccolo per i debiti precedenti).Mi chiedo se possiamo chiedere al vecchio amministratore di pagare lui anziche' noi, in quanto è stato negligente a non fare nessuna azione e avrà sicuramente un'assicurazione che coprirà il suo errore...o è una strada impraticabile? cosa dobbiamo fare con i condomini morosi che continuano ad usare ascensore, luce scale, acqua comune?
p.s. ma qui risponde l'esperto??oè un forum fra di noi???
 

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Ciao Mauro benvenuto su propit.it :)
Questa è una community costruita e formata da proprietari immobiliari come te.

In effetti non è un servizio di consulenza vera e propria per la quale ti consiglio di rivolgerti a un professionista che dietro la presentazione di una congrua parcella ti assista come ti conviene.

Chiarito questo punto direi fondamentale, sul forum abbiamo una pletora di utenti che oltre ad essere proprietari immobiliari come noi, per passione o lavoro si occupano proprio della materia e ci aiutano ogni giorno, senza compenso e responsabilità a rispondere ai quesiti come i tuoi.

Quindi pazienza sperando che qualcuno di loro, o qualche altro utente informato sulla questione per esperienze precedenti ti sappia aiutare.
Replicare il tuo messaggio di qua o di la oltre ad essere espressamente vietato dal regolamento del forum, non aiuta a ricevere le risposte che cerchi ;)

Sono sicuro che domani qualche anima generosa saprà ragguagliarti sulla spinosa e interessante questione che hai proposto :)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
D- Famiglia morosa da piu' di 2 anni , nessun decreto ingiuntivo; il nuovo amministratore dice che dobbiamo anticipare i soldi noi per questa famiglia morosa, sperando di recuperarli qualora vendano l'appartamento....
R. L'amministratore nuovo non è esonerato dallo stesso obbligo che gravava sul vecchio A. in quanto l' art. 1130 coma 3 impone Lui di riscuotere i contributi. Diffidate l’amministratore nuovo ed intimategli di agire con ogni possibile urgenza finanche all’iscrizione ipotecaria che l’eventuale acquirente dei morosi non potrebbe ignorare. Fino al momento della effettiva riscossione dal moroso è probabile che dovrete anticipare i soldi se non volete che gli enti pubblici sospendano l'erogazione dei servizi essenziali. L’ Istituzione di un fondo cassa pare opportuna indicando nella delibera che il versamento richiesto è solo a titolo provvisorio e salvo conguaglio ( a pena di nullità della delibera stessa -Tribunale di Firenze, 20 ottobre 1988 e Tribunale di Prato, 5 aprile 1994).

Mi chiedo se possiamo chiedere al vecchio amministratore di pagare lui ..., in quanto negligente.. è una strada impraticabile?
R. E' possibile intraprendere un'azione di risarcimento danni per non aver questi diligentemente adempiuto al suo mandato contribuendo a rendere progressivamente peggiore la situazione debitoria e maggiormente incerta la riscossione, cosa che probabilmente non sarebbe successa se fosse intervenuto tempestivamente tramite l’ottenimento di decreto ingiuntivo ed iscrizione ipotecaria.

E' possibile sospendere ai condomini morosi alcuni servizi ? ( ascensore, luce scale, acqua comune,)?
R. Si’ ai sensi dell’ articolo 63, delle disposizioni attuative del Codice civile, per il quale "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato"--Tale disposizione è infatti di scarsa attualità, atteso che la facoltà di sospendere i servizi deve essere prevista in un regolamento contrattuale e atteso che la norma può applicarsi solo dopo che sia intercorso "un semestre di morosità".
Istituzione di un fondo cassa pare opportuna indicando nella delibera che il versamento richiesto è deliberato solo a titolo provvisorio e salvo conguaglio.( a pena di nullità della delibera stessa -Tribunale di Firenze, 20 ottobre 1988 e Tribunale di Prato, 5 aprile 1994).

D. Ma qui risponde l'esperto ? o è un forum fra de “noaltri” ?
R. Tu che dici ?
 

mamoschi

Nuovo Iscritto
R. L'amministratore nuovo non è esonerato dallo stesso obbligo che gravava sul vecchio A. in quanto l' art. 1130 coma 3 impone Lui di riscuotere i contributi. Diffidate l’amministratore nuovo ed intimategli di agire con ogni possibile urgenza finanche all’iscrizione ipotecaria che l’eventuale acquirente dei morosi non potrebbe ignorare. Fino al momento della effettiva riscossione dal moroso è probabile che dovrete anticipare i soldi se non volete che gli enti pubblici sospendano l'erogazione dei servizi essenziali. L’ Istituzione di un fondo cassa pare opportuna indicando nella delibera che il versamento richiesto è solo a titolo provvisorio e salvo conguaglio ( a pena di nullità della delibera stessa -Tribunale di Firenze, 20 ottobre 1988 e Tribunale di Prato, 5 aprile 1994).


R. E' possibile intraprendere un'azione di risarcimento danni per non aver questi diligentemente adempiuto al suo mandato contribuendo a rendere progressivamente peggiore la situazione debitoria e maggiormente incerta la riscossione, cosa che probabilmente non sarebbe successa se fosse intervenuto tempestivamente tramite l’ottenimento di decreto ingiuntivo ed iscrizione ipotecaria.


R. Si’ ai sensi dell’ articolo 63, delle disposizioni attuative del Codice civile, per il quale "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato"--Tale disposizione è infatti di scarsa attualità, atteso che la facoltà di sospendere i servizi deve essere prevista in un regolamento contrattuale e atteso che la norma può applicarsi solo dopo che sia intercorso "un semestre di morosità".
Istituzione di un fondo cassa pare opportuna indicando nella delibera che il versamento richiesto è deliberato solo a titolo provvisorio e salvo conguaglio.( a pena di nullità della delibera stessa -Tribunale di Firenze, 20 ottobre 1988 e Tribunale di Prato, 5 aprile 1994).


R. Tu che dici ?

GRAZIE davvero Grazie e mi scuso per il saltellamento qua e la', ma non riuscivo a capire se ero nel form giusto, chiedo scusa a tutta la community e all'esperto ma credevo fosse un forum cittadino domanda e esperto risponde....
Fra l'altro lo stesso giorno che ho mandato il primo post, il sito si è messo in ristrutturazione e sono stato rimandato su un altro indirizzo con cambio di password etc etc e quindi pensavo fosse andato tutto perso(come primo impatto non male eh:^^:)
Ora mi sono orientato e ringrazio l'esperto e il moderatore per avermi indirizzato al meglio.grazie ancora
Mauro Moschi:):):)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Trasmetta al nuovo amministratore anxhe questo appunto:
lasentenza: la n°9148/08, emessa dalla Corte di Cassazione, a sezione unite, ha introdotto un nuovo principio in caso di morosità di qualche condomino.
In pratica, in caso di spese per lavori, cade l'obbligo della solidarietà passiva del condominio, ovvero quanto finora previsto dall'Art. 1294 del Codice Civile.
Ciò significa che se nel palazzo, qualcuno non paga le rate a lui spettanti, gli altri condomini non devono rimediare rispondendo in solido per la parte morosa.
La decisione della corte, ha introdotto quindi un'importante novità al diritto di applicare alle parti coinvolte, ovvero tra creditori e condomini.
In caso di mancato pagamento, l'impresa od il fornitore di servizi, non potrà più rivalersi sull'intero condominio, ma solo sul singolo debitore.
Lo stesso accade per l'amministratore, che non può più usare l'intero condominio come cuscinetto ammortizzatore.
Un amministratore qualificato, dovrebbe sapere che le regole sono cambiate, ma è altrettanto vero che nelle azioni di giudizio, si è creata una certa confusione rispetto alla novità introdotta dalla Cassazione: altre sentenze avrebbero smentito il tramonto della solidarietà passiva.
Come è noto però, il pronunciamento della Cassazione, risulta "sopra ad ogni cosa", ed ha valore giuridico maggiore e più autorevole di qualsiasi altra carica giudiziale.
 

mamoschi

Nuovo Iscritto
Signori non ci crederete..ma è successo...il condomino ha pagato tutto e anche le spese legali.
non ce l'aspettavamo ma è successo....resistere-resistere-resistere
saluti Mauro
 

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