8franz

Nuovo Iscritto
In sede di passaggio di consegne, l'Amministratore dimesso si appresta a consegnare soltanto i documenti relativi all'ultimo anno di gestione, dicendo che "lui fa così"!:???:
Qualcuno ha già affrontato un caso simile, e mi può dire com'è andata?:p
Grazie!
 

acquirente

Nuovo Iscritto
bhe' diciamo che se i rendiconti passati sono stati approvati dall'assemblea condominiale tutto dovrebbe essere a posto,
per cui si danno i documenti dell'anno ancora in gestione.
comunque non vedo la difficolta' dell'amministratore a dare delle copie anche dell'anno prima.
mah.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il punto della questione è che la legge non prevede esplicitamente obblighi di conservazione dei documenti da parte dell' amministratore.
Pertanto ciò che vale, dal punto di vista legale, sono le norme che prevedono la prescrizione degli obblighi che scaturiscono dai documenti.

Ad esempio le dichiarazioni fiscali (mod. 770) si prescrivono entro i tempi previsti per i controlli che l' amministrazione finanziaria si concede per fare i controlli (ordinariamente 5 anni).
Pertanto l' amministratore uscente deve consegnare le dichiarazioni fiscali degli ultirmi 5 anni e non può rifiutarsi.
Invece le fatture ordinarie (non quelle dei professionisti), che prevedono la prescrizione breve di un anno per i crediti che scaturiscono dal documento, in teoria si possono buttare via dopo un anno.

E' opportuno comunque che i condòmini si organizzino per controllare con efficacia ed efficienza la propria amministrazione, in modo da evitare che l' amministratore si prenda il potere che la legge gli concede per arrogarsi il diritto di disporre come vuole delle risorse finanziarie di proprietà dei condòmini.
 

8franz

Nuovo Iscritto
Grazie!
... ma se ci dà solo i documenti dell'ultimo anno, a parte le fatture (che però essen do cose di contabilità, non dovrebbero conservarsi per 10 anni?..) non avremo i contratti coi Fornitori, certificazioni e conformità varie, ecc.; per non parlare dei movimenti della banca... :triste:
Ma è possibile che l'interpretazione dell'Art. 1173 possa essere così ... restrittiva come la fa lui (il precedente Amministratore)?
NOTA : faccio presente che l'abitudine del "nostro" era di consegnare solo in sede di Assemblea ordinaria il rendiconto da approvare, quindi niente spedizione in anticipo e tempo per analizzare, magari chiedere di visionare documenti, o altro. Il bello è che il ns. avvocato dice che si tratta di "pecche", ma non "gravi" dal punto di vista del Codice (...). Bella, no?!?:sorrisone:
Saluti cordiali e grazie a tutti.
:fiore:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
I contratti che il condominio ha stipulato rimangono in vigore quando cambia l' amministratore.
Le copie dei contratti devono essere consegnati.
Comunque, anche se non vengono consegnati non è un grande problema per il nuovo amministratore, a meno che non sorgano problemi con i fornitori.
Le certificazioni di conformità devono essere consegnate al nuovo amministratore, che è tenuto a sollecitarle con cortesia e fermezza.
I movimenti di banca, se necessari, possono essere richiesti alla banca dal nuovo amministratore; aggiungo che, se necessario, il nuovo amministratore ha titolo per richiedere alla banca anche copia degli assegni emessi dall' amministratore decaduto.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto