dsacchi

Nuovo Iscritto
Buongiorno. Nel caso di decesso del propretario di un appartamento, considerati le spese condominiali - ordinarie e straordinarie - tenuto conto della presenza 5 eredi (proprietari di una quota paritaria dell'immobile), ciascuno con diversa residenza al di fuori del Comune ove e' situato l'appartamento stesso,vorremmo sapere se l'amministratore del condominio , regolarmente avvertito con consegna dell'atto di decesso del congiunto e in possesso dei dati di tutti gli eredi, e' tenuto a dividere per quote le spese condominiali inoltrando avviso di pagamento a ciascun erede.
Inoltre vorrei sapere se tali eredi non avendo ricevuto avviso di assemblea strordinaria nella quale si e' stabilità una grossa spesa da sostenere possono richiedere l'annullamento dell'assemblea stessa .
grazie per la collaborazione.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Per il il primo quesito, voi eredi siete obbligati in solido per gli oneri condominiali (ciascuno risponde per il tutto); pertanto l' amministratore non è tenuto a suddividere le quote condominiali tra di voi, ma vi considera come tutti egualmente debitori.

Per il secondo quesito, tenendo conto che, come stabilito dalla Cassazione 6926 el 22 marzo 2007, l’amministratore il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso. E' quindi da escludersi la nullità dell'assemblea convocata con l'avviso inviato "genericamente e impersonalmente" ai non meglio identificati eredi di un condomino.

Ciò tenuto conto, l' avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i partecipanti al condomìnio, che se titolari di una quota minima.
Devono essere convocati anche le persone che si trovano in conflitto di interessi con il condomìnio, e quelli eventualmente residenti in altra città o all' estero, salvo che non abbiano comunicato all' amministratore la nomina di un delegato.
L' assemblea non può decidere se non consta che tutti i proprietari siano stati regolarmente convocati (comma 6, articolo 1136 del Codice Civile).
La corte di cassazione (Sentenze 31 del 5/1/2000 e n. 3013 del 2/10/2000), ha però stabilito che la mancata convocazione di un condòmino comporta la semplice annullabilità delle decisioni prese in assemblea.
Le decisioni, in altre parole, possono essere impugnate nei 30 giorni successivi alla data della delibera.
 

dsacchi

Nuovo Iscritto
A quanto gia esposto vorrei precisare che l'amministratore ha continuato a spedire i rendiconti delle spese condominiali al defunto, essendo , come gia specificato ,a conoscenza della nuova situazione.
Vorrei sapere se l'amministratore ha seguito l'esatta procedura o ha commesso un irregolarità.
Ringrazio di nuovo per la collaborazione
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Più che irregolarità la chiamerei superficialità oppure disattenzione.

Fossi in voi gli scriverei una lettera nominando un rappresentante tra voi eredi, e chiedendo all' amministratore di inviare a lui tutta la corrispondenza.

In questo modo lui saprebbe come comportarsi secondo i suoi "canoni", e non si troverebbe nell' incertezza.
 

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