pontedinona

Membro Attivo
Saluti a tutti i navigatori del sito, è la mia prima presenza nel sito
Breve premessa ,dopo varie discussioni con il nostro amministratore, ed a seguito della richiesta
di assemblea straordinaria , prima verbalmente, poi con raccomandata(in base alla disp. att.
66 c.c), abbiamo finalmente ricevuto dopo qualche giorno la risposta con la convocazione, fin
qui tutto normale, se nonchè la convocazione è tra 4 mesi alle ore 12:00(sia la prima che
la seconda convocazione).
Tralasciando sulla richiesta di motivazione di tale scelta, per la quale è stato risposto che "non è
un mio problema":rabbia:, e sicuramente tale comportamento comporta una rottura finale
C'e' la possibilità di costringerlo ad anticipare la riunione, per far si di dare seguito alla revoca
dello stesso?
Vi ringrazio anticipatamente e buon serata a tutti
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il vostro amministratore è furbo, e conosce la legge.

Pertanto, dovete tutelarvi con le dovute cautele:

1) Trovate un' amministratore di vostra fiducia a cui volete affidare l' incarico.
2) Trovate anche un avvocato di vostra fiducia che vi tuteli
3) Convocate voi stessi l' assemblea ex articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, specificando sull' avviso di convocazione che questo atto avviene a seguito della richiesta fatta in data (specificate la data) e del rifiuto dell' amministratore a convocare l' assemblea entro termini ragionevoli.

All' assemblea convocata dai condòmini deve partecipare anche l' avvocato, il quale si impegnerà a difendervi, e scriverà un' apposita dichiarazione di sostegno sul verbale.

4) Il verbale che revoca il vecchio amministratore e nomina quello di vostra fiducia, deve essere notificato all' amministratore uscente per raccomandata a mezzo dell' avvocato insieme ad una lettera accompagnatoria che sia convincente riguardo tutte le conseguenze civili e penali a cui l' amministratore andrebbe in contro in caso di resistenza.

A mio giudizio, se fate le cose bene, l' amministratore revocato si guarderà bene prima di attaccarsi ad un cavillo per difendere la sua poltrona, e si affretterà a cedere le consegne.
 

pontedinona

Membro Attivo
Gentilissimo Antonio
Ti ringrazio moltissimo per la tua pronta risposta .La tua risposta seppur mi inquieta... per ciò che potrebbe farci passare questa persona, mi dà una speranza sulla possibilità di fare un po' di giustizia.
Scusami se approfitto della tua cortesia, per avere conferma di aver capito correttamente ti chiedo se l'iter è il seguente

1)la convocazione che dobbiamo convocare ex articolo 66 comma1 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dobbiamo organizzarala in assenza dell'amministratore(attuale), ma in presenza di un avvocato e di un nuovo amministratore.(domanda! la convocazione deve essere spedita anche all'amministratore uscente? credo di no)

2) Durante la riunione sarà redatta la relazione dall'avvocato e sarà nominato il nuovo amministratore

3) Il verbale sarà inviato all'amministratore uscente dall'avvocato, insieme ad una lettera accompagnatoria che sia convincente riguardo alle conseguenze civili e penali a cui l'amministratore andrebbe in contro in caso di resistenza

Ringraziandoti anticipatamente per il tempo che mi hai dedicato e per quello che mi dedicarai per ripondere a questo secondo quesito ti auguro una buona serata.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
1)la convocazione che dobbiamo convocare ex articolo 66 comma1 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dobbiamo organizzarala in assenza dell'amministratore(attuale), ma in presenza di un avvocato e di un nuovo amministratore.(domanda! la convocazione deve essere spedita anche all'amministratore uscente? credo di no)

L' assemblea la devono convocare i condòmini con l' assistenza dell' amministratore da nominare.
L' amministratore uscente (attuale) non deve essere convocato.
L' amministratore da nominare e l' avvocato parteciperanno alla riunione


2) Durante la riunione sarà redatta la relazione dall'avvocato e sarà nominato il nuovo amministratore

Durante la riunione sarà redatto il verbale (come in ogni assemblea) dal segretario.
Il segretario può essere anche l' avvocato


3) Il verbale sarà inviato all'amministratore uscente dall'avvocato, insieme ad una lettera accompagnatoria che sia convincente riguardo alle conseguenze civili e penali a cui l'amministratore andrebbe in contro in caso di resistenza

Si, il verbale sarà trasmesso dall' avvocato, insieme ad una lettera accompagnatoria.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Le modalità di convocazione sono disciplinate dal regolamento di condominio; se nulla indica, riguardo alla tempistica rileva se la questione ha le caratteristiche di urgenza o meno . In caso positivo dovrà procedere tempestivamente pena la revoca ; nell'altro caso 4 mesi possono considerarsi un tempo ragionevole
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
PS: (ore 12,oo ?) L' orario invece riflettendo è molto scostante, sembra fatto apposta per far venire pochi o nessuno: nella prossima assemblea (quella annuale dove ci saanno in molti, si spera ) andrebbe modificato il regolamento o fatta una delibera ad hoc disciplinando gli orari piu' opportuni, escludendo la domenica, prefestivi e festivi almeno in seconda convocazione, e tempi piu' ristretti che devono decorrere dalla convocazione all'assemblea straordinaria
cordialità
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Giurisprudenza

1.Inquadramento normativo

Art. 66 Disp. Att. cod. civ.: "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L' avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza".

2.Giurisprudenza

In tema di convocazione dell'assemblea condominiale, il termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. decorre non dal giorno in cui è stato inviato l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale ma dalla data in cui, detta comunicazione, è stata effettivamente ricevuta da tutti i condomini (Trib. Roma Sez. V Sent., 09-06-2009).

In tema di convocazione dell'assemblea condominiale, posto che nel computo dei termini a giorni di cui all'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c., si deve escludere il giorno iniziale, mentre si calcola quello finale, il termine di cinque giorni prima dell'adunanza stabilitoper la comunicazione dell'avviso di convocazione deve essere calcolato a ritroso, partendo dal giorno immediatamente precedente a quello della riunione, e si riferisce a giorni non liberi. In ogni caso, la convocazione dei condomini per l'assemblea condominiale può avvenire con qualunque mezzo a ciò idoneo senza che l'avviso di convocazione sia stato materialmente consegnato a ciascun condomino, sebbene ricada poi sul Condominio l'onere di dimostrare il rispetto dei termini previsti dalla legge in ordine alla tempestività dell'avviso di convocazione. Nel caso di specie, sebbene il testimone confermi che l'avviso di convocazione avveniva personalmente da parte dell'amministratore, tramite chiamata citofonica e conseguente immissione degli avvisi di convocazione nelle cassette delle lettere dei rispettivi condomini, non risulta agli atti dimostrata la tempestività di detta convocazione. Ciò posto, alla luce delle emergenze istruttorie e in accoglimento della domanda svolta da parte attrice, la delibera condominiale in tal modo assunta in data viene integralmente annullata (Trib. Monza Sez. I Sent., 09-09-2008) .

In tema di condominio degli edifici, non é previsto alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica del detto avviso; deve, quindi, ritenersi legittima la prassi, precedentemente non contestata, in base alla quale l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, destinato ad un condomino non abitante nell'edificio condominiale, venga consegnato ad altro condomino, congiunto del primo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto regolare l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione al detto congiunto, essendo l'atto, così recapitato, pervenuto nella sfera di normale e abituale conoscibilità del destinatario e, pertanto, oggettivamente da quest'ultimo conoscibile con l'uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conformemente alla clausola generale di buona fede) (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 30 Giugno 2003) (Cass. civ. Sez. II Sent., 01-04-2008, n. 8449).

3.Conclusioni

Il Legislatore non fissa un termine massimo tra la comunicazione dell'avviso di convocazione e la riunione dell'assemblea, limitandosi a stabilire solo il termine minimo di cinque giorni, quindi in linea teorica essa potrebbe svolgersi anche un mese dopo la convocazione. Tuttavia il tenore letterale dell'art. 66 Disp. att. cod. civ. appare disvelare a chiare note la volontà del Legislatore di voler garantire una delibera assembleare nel più breve tempo possibile per salvaguardare gli interessi dei condomini che hanno richiesto la convocazione in via straordinaria. Sotteso al dato testuale della norma è infatti il requisito dell'urgenza che deve essere necessariamente perseguito, altrimenti non avrebbe senso la stessa norma, che è stata introdotta per consentire a ciascun condomino la possibilità di ottenere una riunione in tempi brevi.

Tenere l'adunanza oltre un mese dopo la convocazione rischia di ledere i diritti e gli interessi a tutela dei quali i richiedenti hanno richiesto la convocazione in via straordinaria, ovvero urgente, dell'assemblea, esponendo il condominio al rischio di eventuali azioni risarcitorie. Queste sono tuttavia considerazioni astratte e di mero principio, le uniche possibili dal momento che non conosciamo l'oggetto della riunione straordinaria. Si consiglia pertanto di applicare i richiamati principi generali alla fattispecie concreta e quindi valutare i possibili rischi derivanti dall'effettuazione dell'adunanza in tempi certamente non brevi rispetto alla convocazione ed alla richiesta.

Fonte: Foro di Napoli
 

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