salvo cervino
Nuovo Iscritto
L’art. 1759 C.C. stabilisce al primo comma che il mediatore ha l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Non parla di obbligo di visure ipotecarie. Cortesemente leggiti http://www.ce.camcom.it/files/normativa/L39_89.pdf, questa legge come ti ebbi a dire disciplina solo la professione ma nulla dice di obblighi verso i clienti.
non capisco che vuoi dire:
Ogni idea è legittima anche condivisibile, ma comunque discutibile e opinabile da altre idee o opinioni l'importante è discuterne e provare ciò che si dice. Le leggende metropolitane non portano da nessuna parte e comunque propit nasce per un confronto non per trincerarsi dietro le proprie convinzioni, solo così si cresce. Ho usato le tue stesse citazioni SMONTALE!
non capisco che vuoi dire:
.che qualsiasi camera di commercio vedendosi presentare dei formulari nei quali non siano esplicitate eventuale iscrizioni, trascrizioni ecc, difficilmente accetterebbe come idonei tali formulari.
Ogni idea è legittima anche condivisibile, ma comunque discutibile e opinabile da altre idee o opinioni l'importante è discuterne e provare ciò che si dice. Le leggende metropolitane non portano da nessuna parte e comunque propit nasce per un confronto non per trincerarsi dietro le proprie convinzioni, solo così si cresce. Ho usato le tue stesse citazioni SMONTALE!