Gentile Signora non conosco gli atti, ma pare sia stata versata una caparra confirmatoria ( se la caparra versata fosse " penale" Lei potrebbe solo trattenersi i denari non potendo fare altro);
cio' premesso Le dico come mi comporterei nel suo caso :
1-Inviare una lettera per tempo (meglio se raccomandata) chiedendo al promissario acquirente di indicarLe almeno 15 gg prima del rogito il nominativo del notaio che questo avesse scelto per il rogito, giustificando il fatto che Lei dovrà consegnare al professionista la documentazione della casa ( atto di provenienza, abitabilità, licenza di costruzione,schede catastali etc).
2-Se non rispondesse Lei dovrà provvedere a scieglier un notaio di sua fiducia e comunicargli il nominativo di detto Notaio intimandogli che se non verrà all'appuntamento per eseguire l' atto Lei lo considererà inadempiente.
3-verificata la inadempienza Lei dovrà scegliere:
3a.Invocare la risoluzione del contratto, trattenere la caparra ricevuta e fine così.
3b.Invocare la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni (attivare una pratica legale o arbitrale)
3c.Chiedere la esecuzione giudiziale del contratto ed i danni . Pratica che comporta qualche incertezza di tempi e di costi : se il promissario non avesse disponibilità economiche perchè aveva pianificato l'acquisto eventuale con un mutuo? Nel frattempo Le conviene congelare il bene in attesa che finisca la causa ? ( visto che non puo’ chiedere che venga obbligato il promissario a comperare la casa e parallelamente prometterla a qualcuno altro)
Nella pratica Lei comprende bene come sia preferibile riscuotere la caparra ed immediatamente procedere a rimettere celermente in vendita il bene.
La prossima volta in sede di acconto si faccia versare una caparra sostanziosa che rappresenti la somma dell’eventuale danno della mancata esecuzione del contratto più le eventuali spese che lei dovesse sostenere comunque ( p.es. agenzia, caparra versata da Lei per un impegno finalizzato al nuovo acquisto di casa che Lei avrebbe voluto finanziare con la vendita della vecchia casa, etc.)
Tenga conto di questa (nel suo caso importante) sentenza e dell’art.1385 che si allegano in calce
Trattenere la caparra fa rinunciare al giudizio -CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA N. 553 DEL 14 GENNAIO 2009
Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 553 del 2009, hanno chiarito che, l'art. 1385 c.c., in caso di inadempimento contrattuale, pone un'alternativa precisa: la parte non inadempiente, cioè, può decidere se recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta ( o esigere dall'altra il doppio di quanto versato) oppure chiedere giudizialmente la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Tali rimedi, precisa la Corte, sono alternativi ed infungibili e si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, di modo che la scelta dell'uno preclude il ricorso all'altro.
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA N. 553 DEL 14 GENNAIO 2009
Art.1385 codice civile
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali“.