davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nell'assemblea si era deciso di chiedere diversi preventivi per la riparazione delle balconate interne. e poi nell'assemblea successiva si sarebbe dato corso ai lavori.
Stante l'urgenza di garantire la sicurezza di coloro che passano sotto tali balconate, l'amm.re decideva di chiedere per posta l'autorizzazione a procedere, dopo aver verificato i vari preventivi.
La maggioranza dei condomini ( 22 su 33 ) ( maggioranza anche millesimale ) votavano in modo favorevole.
Quindi veniva dato ordine di esecuzione nella primavere 2017 ( quindi adesso )
Tre Condomini hanno eccepito tale decisione in quanto nell'ultima assemblea si era deciso di rimandare la decisione alla prossima assemblea ( Settembre/ottobre ).
Stante il carattere di urgenza questa votazione, in cui tutti i Condomini hanno votato, mentre ben pochi sono fisicamente presenti, non va oltre alla decisione dell'assemblea ?
Grazie.
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se il lavoro è urgente l'amministratore non deve avere l'approvazione dell'assemblea, invece procede e poi chiede la ratifica alla prima assemblea utile.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il lavoro è urgente l'amministratore non deve avere l'approvazione dell'assemblea,

Parla di "balconate interne"...salvo fraintendimenti significa parti private.
Inoltre il carattere di "urgenza" deve essere quello di incolumità di cose o persone...e non basta l'opinione di un amministratore ma "prescrizione" di un perito o di autorità di controllo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore riceve il mandato di amministrare il condomino.
Art. 1710 c.c. : “il mandatario deve eseguire il mandato conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia”.
Tra le attribuzioni dell'amministratore, secondo il Dlgs 220/2012, c'è quella di “compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio”.
Si evince con chiarezza che l'amministratore è tenuto a provvedere ad una corretta manutenzione alle parti comuni dell'edificio.
Anche se interne, sotto alle balconate ci passano delle persone, sia appartenenti al condominio che estranei in visita, quindi l'azione dell'amministratore potrebbe essere lecita. Inoltre il fatto di appartenere al condominio non fa decadere il diritto di chiedere i danni al condominio stesso se colpiti da calcinacci caduti dalle balconate.
Il vero problema è che se le balconate sono di proprietà dei singoli condomini la responsabilità è di costoro e l'amministratore, ed il condominio, non possono deliberare lavori sulle parti di proprietà singola e non condominiale.
 

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