Luigi Criscuolo

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da: Le innovazioni nel condominio
Nel silenzio del legislatore è stata la giurisprudenza a definire le innovazioni come "le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni" (Cass. n. 12654/2006).

Automatizzare l'apertura/chiusura di un portone che prima era ad azionamento manuale, secondo me, è una innovazione.
Automatizzare in questo caso significa mettere un dispositivo per cui non c'è più bisogno dell'intervento umano per movimentare le ante del portone Il dispositivo di apertura può essere via cavo (interruttore) o via etere (telecomando).
Purtroppo l'automatizzazione non è una innovazione ad utilizzo separato per cui è una innovazione vietata se non viene approvata con delibera assembleare con 1000/1000; a meno che i favorevoli si accollino l'intero costo della innovazione consentendo l'utilizzo gratuito ai contrari.
A parte la possibilità di apertura manuale del portone in caso di guasto dell'automatismo, qualora fosse possibile mantenere sia l'automazione che la manualità della apertura/chiusura del portone, l'innovazione dovrebbe essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500/1000 di proprietà. Chi vuole partecipare godrà dell'automatismo chi non vuole partecipare aprirà/chiuderà a mano il portone, fino a quando non si deciderà di pagare la sua compartecipazione.
 

Dimaraz

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Automatizzare un cancello esistente non è innovazione!!!
Ed esistono già svariate sentenze in merito...anche di 3° grado.
 

Luigi Criscuolo

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Automatizzare un cancello esistente non è innovazione!!!
Sicuramente hai ragione tu. Ma per il senso comune credo che abbia ragione io. Un portone che prima si doveva aprire a mano, e che poi, in seguito alla installazione di un dispositivo, si apre e chiude da solo se no è una innovazione che cosa è ? Un misto tra un miracolo di San Gennaro ed un adeguamento (non obbligatorio) alla tecnologia moderna?
Io ho trovato queste sentenze:
da Delibera d'installazione di cancelli in condominio
Una sentenza della Cassazione, la n. 4340 del 21 febbraio 2013, ha risolto la questione optando per la natura non innovativa dell'intervento in esame. La pronuncia parte proprio dal concetto d'innovazione.

Gli ermellini hanno ricordato che in tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque opus novum), ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni , in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.

In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, da deliberarsi con le maggioranze di cui agli artt. 1120-1136 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto (Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).

In questo contesto, affermarono da Piazza Cavour, le deliberazioni concernenti l'apposizione, all'ingresso dell'area condominiale, di due cancelli per il transito pedonale e due cancelli per il passaggio veicolare, non potevano ricondursi al concetto di innovazioni come qualificate dall'art. 1120 c.c., non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, dirette a disciplinare, in senso migliorativo, l'uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l'indiscriminato accesso al condominio ,...... .

.....Sulla stessa lunghezza d’onda s’è posta, nel mese di aprile del 2015, una sentenza (la n. 547) resa dal Tribunale di Teramo. I giudici abruzzesi si sono spinti oltre specificando altresì i quorum deliberativi all’uopo necessari.

Nel caso risolto dalla pronuncia depositata in cancelleria il 15 aprile 2015, un condomino aveva proposto impugnazione della delibera con la quale l’assemblea aveva deciso l’installazione di cancelli di chiusura dell’area cortilizia condominiale.

sempre da Le innovazioni in condominio
........
Ed ancora l'automatizzazione dello stesso cancello non rientra nel concetto d'innovazione in quanto l'intervento sul bene comune ne rende più comodo il godimento.
Cioè dal punto di vista tecnico legale automatizzare un cancello rientra tra le lavorazioni di ordinaria manutenzione del cancello stesso.
 
Ultima modifica:

Dimaraz

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Sicuramente hai ragione tu. Ma per il senso comune credo che abbia ragione io. Un portone che prima si doveva aprire a mano, e che poi, in seguito alla installazione di un dispositivo, si apre e chiude da solo se no è una innovazione che cosa è ?

Premesso che vale sempre quanto risulta da sentenze e non quel che il "senso comune" produce...mi pare un "cortocircuito" verbale.

Quelle che hai citato sono sentenze persino "esuberanti" visto che nell'estratto qualificano come non si tratti di "innovazione" nemmeno l'apposizione di un cancello/barriera (dove prima non c'era)...qui si tratta di una seemplice automazione di ciò che già esisteva (quindi modifica e non innovazione).
 

Luigi Criscuolo

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Ma se lo fosse (innovazione, ex art. 1120, comma 1 c.c.) la maggioranza richiesta non sarebbe questa.
da: Le innovazioni nel condominio
Le maggioranze richieste per deliberare sulle innovazioni
Proprio in considerazione di questa capacità delle innovazioni di incidere profondamente su una situazione preesistente, il codice ha previsto delle maggioranze ben precise e delle facoltà in capo ai dissenzienti per sfuggire al peso delle nuove opere.
In particolare, la riforma fa espresso rimando all'art. 1136, secondo comma, c.c.: al fine di disporre delle innovazioni è necessaria la maggioranza degli intervenuti e la presenza di un numero di condomini tale da rappresentare almeno la metà del valore dell'intero edificio.
 

Luigi Criscuolo

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Premesso che vale sempre quanto risulta da sentenze e non quel che il "senso comune" produce...mi pare un "cortocircuito" verbale.
qui si tratta di una seemplice automazione di ciò che già esisteva (quindi modifica e non innovazione).
E' proprio qui che emerge il paese reale dalla nicchia degli addetti ai lavori.
Tu, e a questo punto tutti i giuristi, estendente il significato di modifica di un portone che c'è, che funziona benissimo, ai dispositivi che si possono applicare al portone in modo che possa essere usato più agevolmente, con minore fatica, senza usare lo sforzo umano per aprirlo e chiuderlo.
Io ho una visione un pò più ristretta: secondo me una modica è, per esempio, quella lavorazione, fatta dopo l'installazione, che permette all'anta del portone di aprirsi a 135 gradi anziché 90. Un'altra modifica potrebbe essere quella che consente il passaggio pedonale senza dover aprire tutta l'anta del portone carrabile. Un'altra modifica potrebbe esser l'inversione del senso di apertura della porta del passaggio pedonale rispetto a quello della anta carrabile.
Applicare un dispositivo che consenta l'automazione del movimento di apertura/chiusura delle ante, sopratutto se si usa il telecomando, per me significa innovare cioè rendere il portone al passo con i tempi : cioè renderlo nuovo.
Le sentenze che ho trovato sono state promosse da persone che, applicando per traslato il concetto che l' installazione dell'ascensore è una innovazione, hanno pensato che tutte le installazioni di strutture, che prima non c'erano, siano innovazioni. Infatti nel caso della Cassazione si è discusso se era una innovazione installare due cancelli carrabili e due cancelli pedonali là dove prima ce ne era solo uno per sorta. Nel caso del tribunale di Teramo si è discusso se l'installazione di un cancello che racchiudeva uno spazio condominiale fosse una innovazione.
Questi episodi la dicono lunga sull' interpretazione del significato delle parole.
 

Dimaraz

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In particolare, la riforma fa espresso rimando all'art. 1136, secondo comma, c.c.: al fine di disporre delle innovazioni è necessaria la maggioranza degli intervenuti e la presenza di un numero di condomini tale da rappresentare almeno la metà del valore dell'intero edificio.

Mai preferire il commento di un "qualunque" giornalista/commentatore o sedicente esperto quando è tutto comprensibile nelle "tavole della Legge". (ogni tanto anche il Gallucci prende fischi per fiaschi)

Art. 1120 codice civile - Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (2).

Art. 1136 codice civile - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio

Solo qulaora le "innovazioni" abbiano carattere di "sicurezza/salubrità o eliminazione di barriere architettoniche" allora basta la maggioranza con almeno 500 millesimi.
Vedi comma 2° Art. 1120 del CC.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Le sentenze che ho trovato sono state promosse da persone che, applicando per traslato il concetto che l' installazione dell'ascensore è una innovazione, hanno pensato che tutte le installazioni di strutture, che prima non c'erano, siano innovazioni. Infatti nel caso della Cassazione si è discusso se era una innovazione installare due cancelli carrabili e due cancelli pedonali là dove prima ce ne era solo uno per sorta. Nel caso del tribunale di Teramo si è discusso se l'installazione di un cancello che racchiudeva uno spazio condominiale fosse una innovazione.
Questi episodi la dicono lunga sull' interpretazione del significato delle parole.

Continui a girare in tondo...e non ne comprendo la ragione.

Se prima c'erano solo le scale...un ascensore è una innovazione.
Se l'impianto era gia esistente ma si procede alla sostituzione integrale non è innovazione.

Se il portone ha un'apertura di 90° e lo "modifichi" per aprirlo a 120° o lo sostituisci perche lo fai diventare a 2 ante o scorrevole...non è innovazione.
 

Nemesis

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al fine di disporre delle innovazioni è necessaria la maggioranza degli intervenuti e la presenza di un numero di condomini tale da rappresentare almeno la metà del valore dell'intero edificio.
Ciò solamente nelle ipotesi del comma secondo dell'art. 1120 c.c.
Non in quelle del primo comma di tale articolo, come avevo scritto.
 

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