aggiornamenti del 30 novembre 2013
Esenzione IMU su abitazione principale , quando è totale ? Immobili inclusi ed esclusi . Aggiunto il comodato a parenti stretti (primo grado)
L'esenzione è completa se il comune di riferimento non ha deliberato per il 2013 un'aliquota maggiore del 4 per mille. Altrimenti resta dovuto un importo pari al 40% della differenza, che deve essere versata entro il 16 gennaio 2014. Le agevolazioni riguardano, in primo luogo, la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il beneficio si estende alle pertinenze, che possono essere al massimo una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.
Restano invece escluse da qualsiasi beneficio le abitazioni classificate come A1, A8 e A9, che devono pertanto versare quanto dovuto entro il prossimo 16 dicembre.
Esenti ( con delibera comunale) sono anche le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero ovvero da cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di ipotesi già agevolate in sede di prima rata. A queste si è aggiunto il comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che il comodatario vi adibisca la propria abitazione principale e che non si tratti di beni di lusso. In questo caso, l'efficacia del l'eventuale delibera consiliare di assimilazione è limitata alla seconda rata.
Il decreto legge del Governo include inoltre gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci che vi adibiscono l'abitazione principale, assimilate ope legis a quest'ultima, e le unità immobiliari non locate, diverse dagli immobili di lusso, in proprietà degli appartenenti alle Forze armate e agli altri soggetti indicati nel l'articolo 2 del decreto legge 102/13. Per questi ultimi immobili, l'esonero vale dal 1° luglio scorso. Ne consegue che potrebbe essere dovuto un conguaglio tra quanto versato in prima rata, con le aliquote 2012, e quanto dovuto con le aliquote di quest'anno. Confermato inoltre l'esonero per gli immobili degli Iacp.
Il provvedimento menziona infine le case assegnate in sede di separazione e divorzio. Questi immobili, ai fini IMU, si considerano in diritto di abitazione del coniuge assegnatario, a prescindere dalle quote di possesso. La norma agevolativa dispone l'esenzione prescindendo dalla sussistenza dei requisiti della dimora e della residenza anagrafica dell'assegnatario.
il sole 24 ore 30 nov13 : sintetizzato dallo scrivente