Ennio Alessandro Rossi

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I proprietari di prima casa che hanno subito l'aumento dell'aliquota IMU nel 2013 saranno chiamati a versare entro la metà di gennaio dell'anno prossimo un importo massimo oscillante tra i 71 e i 104 euro. I calcoli li ha realizzati la Cgia di Mestre, ipotizzando la situazione più sfavorevole nella quale si potrebbe trovare un proprietario di prima casa, che corrisponde all'aumento dell'aliquota IMU 2013 di due punti (dal 4 al 6 per mille); tuttavia, all'atto pratico, si tradurrebbe nel pagamento di un solo punto (l'altra metà sarà coperta dallo Stato). Ebbene, per un'abitazione di tipo civile (categoria catastale A2) con una rendita di poco superiore ai 621 euro (dato medio nazionale), l'aumento di aliquota di due punti si potrebbe tradurre in un aggravio complessivo di circa 209 euro. Come illustrato in precedenza, solo la metà sarà però in capo al contribuente che dovrà quindi pagare 104 euro. Per un'abitazione di tipo economico (categoria catastale A3), con una rendita di 421 euro (dato medio nazionale), l'incremento di due punti dell'aliquota sulla prima casa si tradurrà in un aumento complessivo di 142 euro. Essendo solo la metà a carico del proprietario, quest'ultimo dovrà pagare 71 euro.
 

smoker

Membro Attivo
Per un'abitazione di tipo economico (categoria catastale A3), con una rendita di 421 euro (dato medio nazionale)

Bella notizia quella della media.............. io possesso un A/3, rendita € 1091 e una manciata di cents........ aliquota abitazione principale "maggiorata".......

Ebbene, per un'abitazione di tipo civile (categoria catastale A2) con una rendita di poco superiore ai 621 euro (dato medio nazionale),

immobile a disposizione A/2 rendita oltre € 2000,00............... aliquota al massimo......

Alla fine della fiera pago più di Pantalone..........

Grazie Alessandro per i dati, dove li pubblica la Cgia di Mestre?

Smoker
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
aggiornamenti del 30 novembre 2013
Esenzione IMU su abitazione principale , quando è totale ? Immobili inclusi ed esclusi . Aggiunto il comodato a parenti stretti (primo grado)
L'esenzione è completa se il comune di riferimento non ha deliberato per il 2013 un'aliquota maggiore del 4 per mille. Altrimenti resta dovuto un importo pari al 40% della differenza, che deve essere versata entro il 16 gennaio 2014. Le agevolazioni riguardano, in primo luogo, la casa in cui il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il beneficio si estende alle pertinenze, che possono essere al massimo una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.
Restano invece escluse da qualsiasi beneficio le abitazioni classificate come A1, A8 e A9, che devono pertanto versare quanto dovuto entro il prossimo 16 dicembre.
Esenti ( con delibera comunale) sono anche le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero ovvero da cittadini italiani residenti all'estero. Si tratta di ipotesi già agevolate in sede di prima rata. A queste si è aggiunto il comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che il comodatario vi adibisca la propria abitazione principale e che non si tratti di beni di lusso. In questo caso, l'efficacia del l'eventuale delibera consiliare di assimilazione è limitata alla seconda rata.
Il decreto legge del Governo include inoltre gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci che vi adibiscono l'abitazione principale, assimilate ope legis a quest'ultima, e le unità immobiliari non locate, diverse dagli immobili di lusso, in proprietà degli appartenenti alle Forze armate e agli altri soggetti indicati nel l'articolo 2 del decreto legge 102/13. Per questi ultimi immobili, l'esonero vale dal 1° luglio scorso. Ne consegue che potrebbe essere dovuto un conguaglio tra quanto versato in prima rata, con le aliquote 2012, e quanto dovuto con le aliquote di quest'anno. Confermato inoltre l'esonero per gli immobili degli Iacp.
Il provvedimento menziona infine le case assegnate in sede di separazione e divorzio. Questi immobili, ai fini IMU, si considerano in diritto di abitazione del coniuge assegnatario, a prescindere dalle quote di possesso. La norma agevolativa dispone l'esenzione prescindendo dalla sussistenza dei requisiti della dimora e della residenza anagrafica dell'assegnatario.
il sole 24 ore 30 nov13 : sintetizzato dallo scrivente
 

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