Prelievi e versamenti sul conto corrente bancario, anche se di importi superiori a mille euro, sono sottratti alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, per cui si può operare anche superando il predetto limite.
Esistono ancora molti dubbi in materia di tracciabilità dei pagamenti, dubbi alimentati soprattutto dal clima di tensione che la lotta all’evasione ha generato. Vale la pena, quindi, chiarire alcune delle domande più frequenti sull’argomento.
Posso prelevare dal mio conto corrente una somma superiore a mille euro?
Contrariamente a quanto molta gente ancora crede, non vi è alcun vincolo o limite a prelevare, dal proprio conto corrente, somme superiori a mille euro.
Con le nuove norme sulla “tracciabilità”, che impongono – come noto – l’obbligo di utilizzare assegni, carte di credito, bonifici bancari ecc. per tutti i trasferimenti di denaro superiori a mille euro, si è diffusa la convinzione che il medesimo tetto riguardi anche i prelievi dal conto in banca. Insomma, qualcuno crede che non sia possibile prelevare, in un’unica soluzione, 1.500 euro dallo sportello o dal bancomat (ammesso che quest’ultimo lo consenta), ma che lo si possa fare solo frazionando la somma in tanti prelievi inferiori a mille euro, in svariati giorni.
Si tratta di un convincimento errato. Le nuove norme vietano il trasferimento di denaro in contanti tra soggetti diversi per importi a partire da 1001 euro. Tali trasferimenti devono essere necessariamente fatti con sistemi tracciabili come la carta di credito, gli assegni, ecc. Ciò vale a prescindere dalla causa del trasferimento (pagamenti, donazioni, prestiti, ecc.).
Invece, per quanto riguarda le operazioni allo sportello della banca o delle Poste, come i prelievi o i versamenti, esse non sono soggette a questa normativa. Dunque, il correntista ben potrà prelevare somme anche di svariate migliaia di euro, senza incorrere in responsabilità, salva comunque la disciplina in materia di antiriciclaggio.
Posso effettuare un versamento in contanti sul mio conto di importo superiore a mille euro oppure devo necessariamente effettuare un bonifico?
Anche in questo caso, come nel precedente, il versamento di somme in contanti presso la propria banca non è soggetto ad alcun limite di importo. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’operazione sia una società.
Tutt’al più, la banca è tenuta a segnalare all’Unione Informazione Finanziaria (UIF) eventuali operazioni che possano apparire sospette. La segnalazione non è automatica, ma rimessa alla valutazione dell’Istituto.
Per evitare tale segnalazione, potrebbe quindi essere opportuno giustificare le operazioni di versamento e prelievo di contanti, indicando le relative causali, anche per una propria futura memoria.
Posso frazionare il pagamento a favore di un fornitore o un professionista in tante trance di importi inferiori a mille euro?
Quando si è debitori di un importo superiore a mille euro, è possibile “eludere” l’obbligo della tracciabilità del pagamento effettuando tanti versamenti in contanti di acconti singolarmente inferiori a mille euro, ma complessivamente superiori.
Per esempio: è possibile pagare il compenso del dentista, dell’importo complessivo di 1.500 euro, anche in tre rate mensili da 500 euro versate in contanti e non con assegno.
La possibilità di frazionamento è subordinata ad alcune condizioni:
1) il frazionamento deve essere previsto dalla natura stessa dell’operazione (per esempio, un appalto d’opera normalmente pagato per s.a.l.);
2) oppure deve derivare da un preventivo accordo tra le parti;
3) inoltre, per ogni singolo pagamento, deve essere conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.
Così, è ipotizzabile una rateizzazione del debito con il proprio dentista, ma lo è molto meno l’anticipo dato a un costruttore per l’acquisto di una casa.
La pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, infatti, è frutto di un’ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. In questo caso, non si configura alcuna violazione alla normativa sulla tracciabilità in quanto è fisiologico che, nella prassi commerciale, il pagamento di determinati importi venga rateizzato.
Tuttavia, è stato anche osservato che, al fine di dimostrare le caratteristiche della dilazione, le modalità di pagamento (frazionato) devono scaturire da un accordo preventivo tra le parti. In buona sostanza, al fine di prevenire possibili contestazioni, è necessaria l’esistenza di un atto o un documento scritto dal quale si desuma che acquirente e venditore si siano accordati sin dall’inizio in relazione alla possibilità di effettuare un pagamento dilazionato in più rate.
Posso chiedere al commerciante di cambiarmi un assegno superiore a mille euro dietro consegna di denaro?
Per i motivi appena detti, non è più possibile, in caso di importi superiori a mille euro, chiedere a un commerciante o ad altri soggetti di cambiare un assegno con del denaro in contante, pratica un tempo diffusissima ed oggi via via sempre più desueta.
Nel caso di pagamento rateizzato, per stabilire se si incorre nel divieto legale di pagamento in contante è decisiva la natura del contratto.
Uno dei tanti problemi che pone il divieto di pagamento in contanti per importi uguali o superiori a 1000 euro [1] è nel caso di vendita di beni o servizi a rate.
Come noto, nel 2011 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi. Attualmente, il pagamento in contanti è possibile solo per importi fino a 999,99 per singola operazione. Superato tale limite, è obbligatorio usare strumenti di pagamento tracciabili come il bonifico bancario, la carta di credito, gli assegni, ecc.
Sul punto, la legge vieta espressamente manovre elusive del divieto di legge. Pertanto non è corretto frazionare il pagamento in più rate al solo fine di aggirare il divieto di pagamento con il contante.
Infatti, il vincolo in questione investe il valore complessivo oggetto di trasferimento. In particolare – dice la legge – il trasferimento in contanti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia se essi siano stati artificiosamente frazionati solo per ovviare al limite delle mille euro.
In pratica, per stabilire se il pagamento rateizzato è “artificioso” – e quindi illecito perché usato solo per eludere la legge – bisogna vedere la natura del contratto e gli usi commerciali intercorsi tra le parti. Se la suddivisione dell’importo pari o superiore a 1.000 euro dipende da contratti stipulati tra le parti che prevedano, ad esempio, rateazioni o somministrazioni, la molteplicità dei trasferimenti si può considerare una prassi commerciale e non, invece, una elusione della normativa. In tal caso, quindi, il pagamento in rate con cash è lecito.
[1] Decreto legge n. 201 del 13 agosto 2011, (la cosiddetta “manovra Monti”).
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Fonte
http://www.laleggepertutti.it/31092...-credito-piu-convenienti#sthash.Wb4vKRhd.dpuf
Esistono ancora molti dubbi in materia di tracciabilità dei pagamenti, dubbi alimentati soprattutto dal clima di tensione che la lotta all’evasione ha generato. Vale la pena, quindi, chiarire alcune delle domande più frequenti sull’argomento.
Posso prelevare dal mio conto corrente una somma superiore a mille euro?
Contrariamente a quanto molta gente ancora crede, non vi è alcun vincolo o limite a prelevare, dal proprio conto corrente, somme superiori a mille euro.
Con le nuove norme sulla “tracciabilità”, che impongono – come noto – l’obbligo di utilizzare assegni, carte di credito, bonifici bancari ecc. per tutti i trasferimenti di denaro superiori a mille euro, si è diffusa la convinzione che il medesimo tetto riguardi anche i prelievi dal conto in banca. Insomma, qualcuno crede che non sia possibile prelevare, in un’unica soluzione, 1.500 euro dallo sportello o dal bancomat (ammesso che quest’ultimo lo consenta), ma che lo si possa fare solo frazionando la somma in tanti prelievi inferiori a mille euro, in svariati giorni.
Si tratta di un convincimento errato. Le nuove norme vietano il trasferimento di denaro in contanti tra soggetti diversi per importi a partire da 1001 euro. Tali trasferimenti devono essere necessariamente fatti con sistemi tracciabili come la carta di credito, gli assegni, ecc. Ciò vale a prescindere dalla causa del trasferimento (pagamenti, donazioni, prestiti, ecc.).
Invece, per quanto riguarda le operazioni allo sportello della banca o delle Poste, come i prelievi o i versamenti, esse non sono soggette a questa normativa. Dunque, il correntista ben potrà prelevare somme anche di svariate migliaia di euro, senza incorrere in responsabilità, salva comunque la disciplina in materia di antiriciclaggio.
Posso effettuare un versamento in contanti sul mio conto di importo superiore a mille euro oppure devo necessariamente effettuare un bonifico?
Anche in questo caso, come nel precedente, il versamento di somme in contanti presso la propria banca non è soggetto ad alcun limite di importo. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il beneficiario dell’operazione sia una società.
Tutt’al più, la banca è tenuta a segnalare all’Unione Informazione Finanziaria (UIF) eventuali operazioni che possano apparire sospette. La segnalazione non è automatica, ma rimessa alla valutazione dell’Istituto.
Per evitare tale segnalazione, potrebbe quindi essere opportuno giustificare le operazioni di versamento e prelievo di contanti, indicando le relative causali, anche per una propria futura memoria.
Posso frazionare il pagamento a favore di un fornitore o un professionista in tante trance di importi inferiori a mille euro?
Quando si è debitori di un importo superiore a mille euro, è possibile “eludere” l’obbligo della tracciabilità del pagamento effettuando tanti versamenti in contanti di acconti singolarmente inferiori a mille euro, ma complessivamente superiori.
Per esempio: è possibile pagare il compenso del dentista, dell’importo complessivo di 1.500 euro, anche in tre rate mensili da 500 euro versate in contanti e non con assegno.
La possibilità di frazionamento è subordinata ad alcune condizioni:
1) il frazionamento deve essere previsto dalla natura stessa dell’operazione (per esempio, un appalto d’opera normalmente pagato per s.a.l.);
2) oppure deve derivare da un preventivo accordo tra le parti;
3) inoltre, per ogni singolo pagamento, deve essere conservata la disposizione scritta dei contraenti circa la corresponsione e l’accettazione del versamento.
Così, è ipotizzabile una rateizzazione del debito con il proprio dentista, ma lo è molto meno l’anticipo dato a un costruttore per l’acquisto di una casa.
La pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, infatti, è frutto di un’ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. In questo caso, non si configura alcuna violazione alla normativa sulla tracciabilità in quanto è fisiologico che, nella prassi commerciale, il pagamento di determinati importi venga rateizzato.
Tuttavia, è stato anche osservato che, al fine di dimostrare le caratteristiche della dilazione, le modalità di pagamento (frazionato) devono scaturire da un accordo preventivo tra le parti. In buona sostanza, al fine di prevenire possibili contestazioni, è necessaria l’esistenza di un atto o un documento scritto dal quale si desuma che acquirente e venditore si siano accordati sin dall’inizio in relazione alla possibilità di effettuare un pagamento dilazionato in più rate.
Posso chiedere al commerciante di cambiarmi un assegno superiore a mille euro dietro consegna di denaro?
Per i motivi appena detti, non è più possibile, in caso di importi superiori a mille euro, chiedere a un commerciante o ad altri soggetti di cambiare un assegno con del denaro in contante, pratica un tempo diffusissima ed oggi via via sempre più desueta.
Nel caso di pagamento rateizzato, per stabilire se si incorre nel divieto legale di pagamento in contante è decisiva la natura del contratto.
Uno dei tanti problemi che pone il divieto di pagamento in contanti per importi uguali o superiori a 1000 euro [1] è nel caso di vendita di beni o servizi a rate.
Come noto, nel 2011 è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi. Attualmente, il pagamento in contanti è possibile solo per importi fino a 999,99 per singola operazione. Superato tale limite, è obbligatorio usare strumenti di pagamento tracciabili come il bonifico bancario, la carta di credito, gli assegni, ecc.
Sul punto, la legge vieta espressamente manovre elusive del divieto di legge. Pertanto non è corretto frazionare il pagamento in più rate al solo fine di aggirare il divieto di pagamento con il contante.
Infatti, il vincolo in questione investe il valore complessivo oggetto di trasferimento. In particolare – dice la legge – il trasferimento in contanti è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia se essi siano stati artificiosamente frazionati solo per ovviare al limite delle mille euro.
In pratica, per stabilire se il pagamento rateizzato è “artificioso” – e quindi illecito perché usato solo per eludere la legge – bisogna vedere la natura del contratto e gli usi commerciali intercorsi tra le parti. Se la suddivisione dell’importo pari o superiore a 1.000 euro dipende da contratti stipulati tra le parti che prevedano, ad esempio, rateazioni o somministrazioni, la molteplicità dei trasferimenti si può considerare una prassi commerciale e non, invece, una elusione della normativa. In tal caso, quindi, il pagamento in rate con cash è lecito.
[1] Decreto legge n. 201 del 13 agosto 2011, (la cosiddetta “manovra Monti”).
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Fonte
http://www.laleggepertutti.it/31092...-credito-piu-convenienti#sthash.Wb4vKRhd.dpuf