Le spese per la pitturazione spettano al condominio.
Nella ripartizione di questa spesa il condòmino deve partecipare, in quanto vi è uno sdoppiamento tra la veste di proprietario danneggiato (Avente diritto) e la veste di condòmino danneggiante (Responsabile dei danni).
Nel caso da infiltrazioni d' acqua dalle parti comuni derivi danno ad una proprietà esclusiva, il condòmino danneggiato può agire, a norma dell’art. 2051 c.c., nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni sofferti, ponendosi nella veste di terzo nei confronti del condominio stesso quale soggetto tenuto alla custodia ed alla manutenzione degli impianti comuni (Cass. 11-2-1987, n. 1500). Il risarcimento, che è comprensivo di tutti gli oneri necessari al ripristino delle parti, dei rivestimenti e degli arredi danneggiati, fa carico a tutti i condòmini, in proporzione alle quote millesimali di proprietà, dedotta l’eventuale somma corrisposta, sempre a titolo di risarcimento, dalla compagnia assicuratrice.
Buona vita!