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Il 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione). La disciplina energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (che ha attuato la direttiva 2002/91/CE). I commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005 prevedevano l’obbligo di allegazione dell’AQE, Attestato di Qualificazione Energetica, o dell'ACE, Attestato di Certificazione Energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) e le rispettive sanzioni di nullità.

(segue...)
 

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Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che con l'art. 35 comma 2 bis a firma Calderoli, che sanciva l'abrogazione con effetto immediato dell'allegazione nell'atto di trasferimento a titolo oneroso abrogando i sopra citati commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005. Ma la legge 133, nata per semplificare la questione, invece l'ha ingarbugliata. Salta sì, a livello nazionale, l'obbligo di allegazione, ma è rimasto quello di dotare l'edificio del certificato.

La mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia.
Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale “gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”.

Cosa accade dal 1° luglio 2009?
Per mettere chiarezza in un ambito tanto controverso è recentemente intervenuto uno Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato pubblicato nella Biblioteca di propit.it che suggerisce le linee di comportamento dei notai in relazione dell'allegazione dell'ACE o AQE al rogito.

Le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, in attuazione di quanto previsto al co. 9 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, il decreto del 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni. In base all’art. 3 co. 3 delle Linee Guida, esse si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei predetti strumenti.

ACE scaccia AQE

L’emanazione delle Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e "precisamente, - secondo quanto si legge in una nota interpretativa del notariato - in base all’art. 11 co. 1-bis del decreto 192, dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) sarà definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). In considerazione del co. 1-ter dell’art. 11, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE per come predisposti all’Allegato 6 del decreto."

Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell’AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell’immobile che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le indicazioni contenute nel punto 8 dell’All. A ed in base al modello di cui all’All. 6, che si differenzia dall’AQE essenzialmente per due elementi:

- L’indicazione della classe energetica dell’edificio, che manca nell’AQE;

- Il Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare conto nell’ACE stesso (si veda all’ALL. 6, il punto 14). Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.

La redazione del documento ACE avviene sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto certificatore competente.

Nulla cambia per il costruttore, il quale rimane in ogni caso soggetto alla sanzione di cui all’art. 15 co. 7 del decreto 192 nell’ipotesi in cui ometta di consegnare l’ACE contestualmente alla consegna dell’immobile.Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali l’attestato ACE è stato sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). L’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione, o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante, grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.

Immobili soggetti all'attestato di certificazione

Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida è la definizione dell’ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari.

Al punto 2 dell’All. A del decreto qui in esame, è previsto che il decreto legislativo sulla certificazione energetica si applica a tutti gli edifici dellecategorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.

Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Pertanto, alla luce di tali specificazioni, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc. ecc.);

- edifici adibiti a uffici;

- edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura;

- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti, sale da ballo);

- edifici adibiti ad attività commerciali;

- edifici adibiti ad attività sportive;

- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Dal 1° luglio 2009 non è più possibile distinguere tra “vecchi” e “nuovi” immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici l’obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell’obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna.

Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestato di certificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l'immobile può essere dotato dell ACE anche dopo il rogito.

Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica. Quanto al diverso obbligo di consegna, il notaio informerà le parti che nessuna prescrizione in tal senso, da adempiere in sede di trasferimento, è posto dal decreto in capo alle stesse.

Con riferimento ai “vecchi” edifici, potendo semmai l’alienante essere obbligato alla consegna dei documenti relativi all’“uso” della cosa, detto obbligo, è ritenuto pacificamente derogabile per volontà espressa delle parti. Si rammenta, in particolare, che per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) la certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità.
 

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Sanzioni

Va ricordato infine che l’unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell’obbligo di dotazione è quella di cui all’art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegni al proprietario contestualmente all’immobile (secondo le tipologie di cui all’art. 6 co. 1) l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro. E quindi ammettendo indirettamente che potendo la consegna dell’immobile precedere o seguire il rogito di compravendita, la consegna dell’AQE potrebbe non coincidere con il momento della stipulazione.

Cosa accade in sede di rogito notarile

Fermo restando quanto sopra precisato sull’obbligo di informazione, e sull’eventuale documentazione di essa all'interno dell'atto, in sede di contrattazione al notaio potrebbero presentarsi i seguenti casi che, secondo il Consiglio Superiore del Notariato possono essere così disciplinati:

1) l’immobile è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi la parte alienante potrebbe:

a) consegnare l’AQE all’acquirente;

b) non consegnare l’AQE all’acquirente perché già consegnato prima dell’atto, oppure perché la parte alienante si impegnerà ad eseguire la consegna. In caso di edificio di nuova costruzione il notaio informerà della sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 co. 7 del decreto;

2) l’immobile non è dotato della certificazione energetica. In tale ipotesi (nella quale ricade anche quella in cui le parti dichiarano di non sapere se l’immobile sia dotato dell’AQE) le parti, compiutamente informate dal notaio, saranno da quest’ultimo sollecitate a regolamentare su chi gravi l’obbligo di dotare l’edificio dell’AQE. Tale pattuizione non è di ostacolo alla sanzione amministrativa di cui all’art. 15 co. 7 in capo al costruttore, destinata comunque a perseguire il comportamento di quest’ultimo se si è pattuito di accollare al compratore l’obbligo di dotazione. Rispetto a questa ipotesi si può quindi distinguersi tra:

a) Trasferimento di un “vecchio” edificio: in tale caso, pur non essendo sanzionata dal decreto la mancata dotazione della certificazione energetica, il notaio avvertirà le parti del mancato rispetto dell’art. 6 comma 1 bis, invitandole a disciplinare come regolare l’obbligo, che potrebbe restare in capo al venditore come per legge (art. 6 co. 1 bis) - prevedendosi eventualmente (con valutazione da compiere caso per caso, in base alla volontà espressa dalle parti) anche le sanzioni di tipo contrattuale a carico del venditore inadempiente - ovvero, spostarsi in capo al compratore.

b) Trasferimento di edificio nuovo ovvero soggetto a ristrutturazione c.d. importante ex art. 3 co. 2 lett. a) del decreto: anche in questa ipotesi vale quanto detto sopra compresa la possibilità di pattuire liberamente a carico di chi graverà l’obbligo della dotazione della certificazione. In tale ipotesi, inoltre, il notaio rammenterà al costruttore la sanzione a suo carico di cui all’art 15 co. 7 del decreto.

Va segnalata l’importanza di una completa informazione del notaio a favore delle parti in sede di contrattazione di nuovi edifici o integralmente ristrutturati, evidenziandosi come in determinate ipotesi possa apparire rilevante dar conto in atto di quanto pattuito dai contraenti. Ciò per i riflessi che ha la certificazione energetica in relazione al rilascio di altri documenti inerenti l’immobile oggetto del trasferimento.
 

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L’autodichiarazione del proprietario

le Linee Guida sulla certificazione consentono un'ulteriore possibilità. Infatti il punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:

- l’edificio è di classe energetica G;

- i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

La predetta autodichiarazione costituisce un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di trasferimento dell’immobile: ciò si evince dalla formulazione della norma, che ricollega al (solo) proprietario l’emanazione della dichiarazione per “mantenere la garanzia di una corretta informazione all’acquirente”.

Secondo il Notariato "la circostanza che il bene possa essere trasferito con l’autodichiarazione in parola, non sposta le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 334-2009/C in ordine all’ammissibilità delle pattuizioni con cui le parti stabiliscono le modalità per assolvere all’obbligo di dotazione. Resta ferma infatti per le parti, la possibilità di affidarsi ad un soggetto certificatore che attesti nell’ACE lo stato energetico dell’immobile, quando ad esempio in sede di vendita l’alienante non sia in grado di rendere la predetta dichiarazione (perché non conosce se lo stato energetico dell’edificio sia “scadente” nel senso previsto dal D.M. ovvero, non conosca in generale quale sia lo stato energetico del bene). Vi sarà quindi la possibilità di pattuire con l’acquirente che sia quest’ultimo a dover provvedere alla dotazione della certificazione energetica dell’edificio".

Si tratta, in ultima analisi, di due strumenti alternativi – ma diversi – da cui consegue il medesimo risultato (la conoscenza dello stato energetico del bene), in un caso conseguibile necessariamente con l’intervento del venditore, nell’altro con un documento redatto da un tecnico abilitato su incaricato del venditore o del compratore.

Resa la dichiarazione il proprietario è tenuto a trasmetterne copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, entro quindici giorni dalla data del rilascio. Non sono previste sanzioni per il proprietario in caso di autodichiarazione mendace e nemmeno un sistema di controlli sull’effettiva portata energetica degli edifici dichiarati essere di classe G. Quanto alle modalità con cui il venditore può rilasciare tale dichiarazione in sede di trasferimento del bene, appare possibile che la stessa – in assenza di contrarie disposizioni – possa non essere contenuta nell’atto traslativo.

Autodichiarazione = atto di notorietà?

Un recente aggiornamento dello studio ritiene che "L’autodichiarazione di cui al punto 9 non sembra che possa annoverarsi tra le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 con l’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 76 del medesimo decreto, per le seguenti ragioni: in primo luogo, manca nel testo dell’allegato un riferimento normativo espresso al DPR 445/2000; in secondo luogo, la ratio che ha mosso il legislatore nelle ipotesi in cui ha imposto l’autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 – a titolo esemplificativo la dichiarazione resa ai sensi del co. 2 dell’art. 40 della l. 47/1985 (c.d. dichiarazione ante ’67) – risiede nella circostanza che simili autodichiarazioni assumono valore vincolante nella fase di commercializzazione dell’immobile e ciò giustifica il particolare sistema sanzionatorio previsto all’art. 76 DPR 445/2000. La medesima ratio non appare rinvenibile anche nell’autodichiarazione di cui al punto 9 dell’All. A, posto che essa mantiene un valore puramente informativo e non condiziona, così come detto per la dotazione dell’ACE, la commercializzazione dell’immobile e l’efficacia dell’atto traslativo".
 

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Il Consiglio del notariato sollecitato anche dalle associazioni di settore ha pubblicato sul sito delle note di indirizzo per superare il vuoto normativo legato alla definizione della figura del certificatore.

Secondo il notariato "le Linee Guida non stabiliscono alcunché in relazione alla definizione dei Soggetti certificatori. Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. c d.lgs. 192/2005, un tale compito resta affidato a successivi decreti presidenziali che definiranno i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione,.

In attesa di tali decreti, nelle regioni che non hanno legiferato in materia energetica ovvero che hanno legiferato ma la normativa è ancora in attesa di attuazione, si ritiene debba essere applicata la normativa nazionale ed in particolare quanto previsto dal comma 6 dell'art. 18 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115. Esso ha disposto che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III del decreto 115. Il punto 2 del predetto allegato III definisce i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici; così recita:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni” (comma 2).



Al comma 3 del predetto punto 2 allegato III si dispone che: "Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente".

Si precisa poi al comma 4 del predetto allegato III che: "Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi".


FONTE: Consiglio nazionale del Notariato notariato.it e CasaClima.it
 

SweetHome

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Grazie al Guardiano per queste comunicazioni. Gli ho dato una letta veloce, ma mi sembra di capire che, per quanto riguarda le compravendite immobiliari "di tutti i giorni" sia sufficiente che il venditore faccia questa dichiarazione dove classifica il suo immobile di categoria G oppure che l'acquirente dichiari che sarà suo compito, una volta diventato proprietario, contattare un tecnico certificatore per farsi fare la certificazione e il gioco è bello e fatto! :shock:
Fatta la legge .... trovato l'inganno! :^^: :affermazione:
 

adele civile

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Salve, vorrei ancora un chiarimento in proposito: devo vendere un appartamento di 40 mq. che non è dotato di impianto di riscaldamento; ha solo un condizionatore per l'estate. Poichè si tratta di un'eredità lasciata dai nostri genitori a me e mio fratello, che già lo abita e che comprerà la mia parte, sono tenuta ad avere la certificazione energetica? Spero di essere stata chiara. grazie e saluti a tutti.
 

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