Tale normativa è stata successivamente modificata dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e da ultimo dal d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che con l'art. 35 comma 2 bis a firma Calderoli, che sanciva l'abrogazione con effetto immediato dell'allegazione nell'atto di trasferimento a titolo oneroso abrogando i sopra citati commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005. Ma la legge 133, nata per semplificare la questione, invece l'ha ingarbugliata. Salta sì, a livello nazionale, l'obbligo di allegazione, ma è rimasto quello di dotare l'edificio del certificato.
La mancata garanzia della consegna all'acquirente o locatario dell'attestato di certificazione ha fatto scattare da parte della Commissione la richiesta di chiarimenti e la messa in mora supplementare (per fatti aggiunti) dell'Italia.
Entro il 4 gennaio 2009 l'Italia avrebbe dovuto conformarsi integralmente a quanto stabilito dal citato art. 7, secondo il quale “gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi”.
Cosa accade dal 1° luglio 2009?
Per mettere chiarezza in un ambito tanto controverso è recentemente intervenuto uno
Studio n. 334-2009/C del Consiglio Superiore del Notariato pubblicato nella
Biblioteca di propit.it che suggerisce le linee di comportamento dei notai in relazione dell'allegazione dell'ACE o AQE al rogito.
Le Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2009, in attuazione di quanto previsto al co. 9 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, il decreto del 26 giugno 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico che definisce le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni. In base all’art. 3 co. 3 delle Linee Guida, esse si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica e comunque sino all’entrata in vigore dei predetti strumenti.
ACE scaccia AQE
L’emanazione delle Linee Guida Nazionali pone fine al periodo transitorio disciplinato fino ad ora dal Titolo II del d.lgs. 192/2005 e "precisamente, - secondo quanto si legge in una nota interpretativa del notariato - in base all’art. 11 co. 1-bis del decreto 192, dal 25 luglio l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) sarà definitivamente dismesso come documento di certificazione energetica in favore dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE). In considerazione del co. 1-ter dell’art. 11, gli Attestati di Qualificazione Energetica fino ad ora utilizzati perderanno la loro efficacia trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali, e pertanto dal 26 giugno 2010 la certificazione energetica degli edifici sarà affidata esclusivamente ai modelli di ACE per come predisposti all’Allegato 6 del decreto."
Fino a questa data, in sostanza, gli immobili già dotati dell’AQE potranno continuare a circolare con tale Attestato, ma dal 26 giugno 2010 qualora si debba procedere al trasferimento a titolo oneroso dell’immobile che fu dotato di AQE, si dovrà procedere alla sostituzione del predetto Attestato ormai inefficace ai fini della dotazione, con un nuovo documento - ACE - redatto secondo le indicazioni contenute nel punto 8 dell’All. A ed in base al modello di cui all’All. 6, che si differenzia dall’AQE essenzialmente per due elementi:
- L’indicazione della classe energetica dell’edificio, che manca nell’AQE;
- Il Soggetto certificatore, che non potrà più essere un soggetto coinvolto nella proprietà, ovvero nella progettazione o realizzazione dell'edificio, ma al contrario dovrà essere un soggetto imparziale ed indipendente e di ciò ne dovrà dare conto nell’ACE stesso (si veda all’ALL. 6, il punto 14). Tale dichiarazione assume rilevanza anche penale ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.
La redazione del documento ACE avviene sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto certificatore competente.
Nulla cambia per il costruttore, il quale rimane in ogni caso soggetto alla sanzione di cui all’art. 15 co. 7 del decreto 192 nell’ipotesi in cui ometta di consegnare l’ACE contestualmente alla consegna dell’immobile.Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali l’attestato ACE è stato sostituito a tutti gli effetti dall’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE). L’obbligo di dotazione riferito agli immobili di nuova costruzione, o che abbiano subito interventi di ristrutturazione c.d. importante, grava in capo al costruttore, per tutti gli altri edifici l’obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.
Immobili soggetti all'attestato di certificazione
Uno tra gli aspetti rilevanti ed innovativi della Linee Guida è la definizione dell’ambito applicativo del decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, in ordine alle diverse tipologie immobiliari.
Al punto 2 dell’All. A del decreto qui in esame, è previsto che il decreto legislativo sulla certificazione energetica si applica a tutti gli edifici dellecategorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.
Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.
Pertanto, alla luce di tali specificazioni, gli edifici coinvolti nella certificazione energetica sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
- edifici adibiti a residenza e assimilabili (tra cui case private, case vacanze, conventi, caserme, alberghi ecc. ecc.);
- edifici adibiti a uffici;
- edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto (cinema, teatri, sale mostre, musei, biblioteche, bar, ristoranti, sale da ballo);
- edifici adibiti ad attività commerciali;
- edifici adibiti ad attività sportive;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli.
Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.
Dal 1° luglio 2009 non è più possibile distinguere tra “vecchi” e “nuovi” immobili essendosi reso indistinguibile per tutti gli edifici l’obbligo di dotazione. Resta alle parti la possibilità di disciplinare convenzionalmente, come appresso specificato, le modalità di assolvimento dell’obbligo di dotazione del documento AQE nonché della sua consegna.
Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestato di certificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l'immobile può essere dotato dell ACE anche dopo il rogito.
Da queste indicazione emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica. Quanto al diverso obbligo di consegna, il notaio informerà le parti che nessuna prescrizione in tal senso, da adempiere in sede di trasferimento, è posto dal decreto in capo alle stesse.
Con riferimento ai “vecchi” edifici, potendo semmai l’alienante essere obbligato alla consegna dei documenti relativi all’“uso” della cosa, detto obbligo, è ritenuto pacificamente derogabile per volontà espressa delle parti. Si rammenta, in particolare, che per gli edifici realizzati o ristrutturati in forza di permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata in un periodo compreso tra l’8 ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2008, la certificazione energetica condiziona l’efficacia della dichiarazione di fine lavori (art. 8 co. 2 del decreto); inoltre, in base all’art. 2 co. 282 l. 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008) la certificazione energetica è elemento che subordina il rilascio del certificato di agibilità.