Il contratto di mandato non si perfeziona "di fatto", ma bensì con la firma di un contratto formale di mandato, che non è mai stato definito a causa dell' enorme confusione che sussiste circa il ruolo dell' organo di governo identificato con il termine "amministratore di condomìnio".
Natura legale attribuita all' Ente Condomìnio
Dottrina e giurisprudenza, hanno dibattuto nel merito della NATURA GIURIDICA del condomìnio.
Sia la dottrina che la giurisprudenza, concordemente, hanno definito il condomìnio come ENTE DI GESTIONE.
Pertanto la natura di questo organo collettivo resta non giuridicamente definita (Non ha personalità giuridica in senso tecnico, tuttavia, di fatto ha una capacità giuridica collettiva, in quanto stipula contratti ed esercita diritti in nome proprio, ed è anche riconosciuto dalla legge come ente soggetto di obblighi fiscali propri, in quanto è considerato sostituto di imposta a tutti gli effetti, con l' obbligo conseguente di presentazione della dichiarazione fiscale).
Organo deliberante
L' organo deliberante dell' ente di gestione è stato individuato dallo stesso legislatore nell' assemblea dei condòmini (vedi articoli 1135 e 1136 del Codice Civile).
Natura legale attribuita all' amministratore
Il legale rappresentante di questo "organo collettivo" definito dalla giurisprudenza con il termine "ente di gestione" è indicato nella persona fisica denominata "amministratore di condomìnio".
Siccome la natura giuridica del condomìnio non è giuridicamente definita, pertanto, anche la natura giuridica della figura dell' amministratore di condomìnio, risulta anch' essa non precisamente definita.
L' amministratore, infatti, appare un "ente governatore" che non può essere definito "organo del condomìnio" in senso tecnico, in quanto l' ente è sprovvisto di personalità giuridica, e non può neanche essere definito "mandatario" in senso tecnico, in quanto, a differenza di quanto accade nel rapporto di mandato, l' amministratore può non godere della fiducia di tutti i condòmini, poichè alcuni possono aver votato contro la sua nomina e/o riconferma.
Inoltre, in alcuni casi, l' amministratore ha il potere di agire nei confronti del proprio mandante, ad esempio per far rispettare il regolamento di condomìnio, o per risquotere i contributi dai condòmini morosi.
Sono questi i motivi di fondo che determinano la necessità di delimitare e dirigere i poteri attribuiti nel tempo dalla legge all' amministratore di condomìnio, poichè gli obblighi di legge imposti in modo contingente, non coordinato a a cascata sia all' ente condomìnio, sia all' amministratore in quanto "rappresentante" e "parafulmine" di ogni incombenza attribuibile, hanno causato e causano una confusione e una zona d' ombra, in cui è facile che interessi privati prevalgano sull' interesse collettivo di una gestione di qualità.
Questa qualità dei servizi, deve essere a vantaggio dell' ente di gestione, inteso sia come collettività dei condòmini (con l' interesse di accrescere il valore patrimoniale del proprio bene immobile), sia come collettività dei residenti (con l' interesse di accrescere la qualità dei servizi e la qualità della vita di tutto l' ambiente sociale del condomìnio). Nel lungo periodo gli interessi dei condòmini e gli interessi dei residenti tendono a coincidere.