Grazie mille...
nel frattempo ho rintracciato dati sul sito della regione..:
Dal 1 luglio 2009 il provvedimento riguarderà anche le singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, mentre a decorrere dal 1 luglio 2010 l’obbligo dell’attestato di certificazione energetica sarà esteso anche alle unità immobiliari soggette a locazione.
Via alla certificazione energet - ERMES Regione Emilia-Romagna
e purtroppo non c'è nessuna esenzione:
Non è invece attualmente prevista una clausola esimente specificamente ed esplicitamente relativa alla presenza o meno dell’impianto termico. Nel caso sia necessario redigere un ACE in un edificio o unità immobiliare sprovvisto di impianto (per il quale non è quindi possibile il calcolo dell’indice EP) occorre attivare nel software di registrazione la condizione iniziale di “attestato emesso per edificio privo di impianto termico”.
In merito al secondo quesito, si fa presente che le condizioni esimenti l’obbligo di produzione ed allegazione dell’Attestato di Certificazione energetica sono indicate in D.A.L. 156/2008 al punto 5.14. Occorre quindi innanzitutto verificare con attenzione e caso per caso, anche con riferimento alle specifiche definizioni riportate in Allegato 1, se sussistano tali condizioni, nel qual caso non è necessario procedere alla certificazione energetica.
le uniche esenzioni sono elencate qui sotto
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al presente punto, le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell’art. A-9, commi 1 e 2 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
Ermes Energia - Faq
sob... mi tocca :-/