L'area esterna al fabbricato condominiale può essere considerata parcheggio a servizio dei condomini se negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari non vi era alcun cenno ?
I giudici della VI sezione della Cassazione con la recente sentenza n. 5831 dell'8 marzo 2017 hanno precisato che "per affermare la natura condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. di un’area esterna all’ edificio, della quale manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica, dettata dall’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967 occorre preliminarmente accertare che si tratti di spazio destinato a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e poi che lo stesso sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e non impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d’altra natura (ex multis Cass. 13 gennaio 2010, n. 378).
Pertanto colui che "vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41 sexies Legge urbanistica, (dovrà) provare che la stessa sia compresa nell’ambito dell’apposito spazio riservato, in quanto elemento costitutivo dell’asserito diritto (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221).
studiolegaledevaleri@gmail.com
I giudici della VI sezione della Cassazione con la recente sentenza n. 5831 dell'8 marzo 2017 hanno precisato che "per affermare la natura condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. di un’area esterna all’ edificio, della quale manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica, dettata dall’art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967 occorre preliminarmente accertare che si tratti di spazio destinato a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e poi che lo stesso sia stato riservato a tal fine in corso di costruzione e non impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d’altra natura (ex multis Cass. 13 gennaio 2010, n. 378).
Pertanto colui che "vanti il diritto di uso a parcheggio di una determinata area, in quanto vincolata ex art. 41 sexies Legge urbanistica, (dovrà) provare che la stessa sia compresa nell’ambito dell’apposito spazio riservato, in quanto elemento costitutivo dell’asserito diritto (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221).
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