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una banca può tergiversare quanto vuole ma può essere portata a un reato se non soddisfa la richiesta legittima del possessore del titolo
No.
Il prenditore non vanta alcun diritto al pagamento dell’assegno bancario nei confronti della banca trattaria.
Con la convenzione di assegno, consistente nel mandato, conferito alla banca dal titolare del conto corrente, a effettuare i pagamenti che il medesimo ordina mediante l’emissione di assegni con i quali il correntista-traente promette al prenditore e contestualmente ordina alla banca trattaria il pagamento, questa ultima non assume alcuna obbligazione verso il prenditore, ma presta per il traente un servizio di cassa, svolgendo, per ogni emissione di assegni, funzioni di delegato passivo.
La sola responsabilità cui la banca può, dunque, andare incontro, per il caso di mancato pagamento dell’assegno nei confronti del prenditore, è quella relativa al rapporto di provvista e alla correlata convenzione di assegno stipulata con il proprio cliente/traente; responsabilità di natura evidentemente contrattuale, cui la banca può sottrarsi secondo i noti parametri dell’art. 1218 c.c., dimostrando che l’inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla banca stessa.
La responsabilità della banca potrà essere predicata nelle sole ipotesi – da relegare su un piano di eccezionalità – nelle quali l'analisi del caso concreto palesi il fatto che il mancato pagamento del titolo sia da considerarsi del tutto ingiustificato.
Naturalmente, in tale ultima ipotesi, spetterà pur sempre al cliente / traente la prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 1218 c.c., e in particolare il nesso causale tra la condotta asseritamente negligente della banca e il danno verificatosi e il danno stesso.
 

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