AugustaDM

Membro Junior
Professionista
"La pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta non già l'abrogazione, o la declaratoria di inesistenza o di nullità, o l'annullamento della norma dichiarata contraria alla costituzione, bensì la disapplicazione della stessa, dando luogo ad un fenomeno che si colloca, sul piano effettuale, in una posizione intermedia tra l'abrogazione, avente di regola efficacia ex nunc, e l'annullamento che, normalmente, produce effetti ex tunc. Pertanto, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima deve essere disapplicata con effetti ex nunc o con efficacia ex tunc, a seconda che tale diversa efficacia nel tempo della dichiarazione di incostituzionalità discenda dalla natura o dal contenuto della norma illegittima, oppure dalla portata del precetto costituzionale violato o dal diverso grado di contrasto tra quest'ultimo e la norma di legge, ovvero, infine dalla natura del rapporto sorto nel vigore della norma successivamente dichiarata incostituzionale. Fuori delle ipotesi, aventi carattere di eccezionalità, in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la dichiarazione di incostituzionalità (avuto riguardo al precetto costituzionale violato, alla disciplina dettata dalla norma riconosciuta costituzionalmente illegittima e alla natura del rapporto disciplinato da quest'ultima) comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della corte costituzionale, restando quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur essendo riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitivamente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti (Cass. Civile, sez. III, 11-04-1975, n. 1384)".
E' notorio, infatti, che una sentenza della Corte Costituzionale statuisce soltanto per il futuro e non per il passato facendo quindi salvi i diritti acquisiti.
Dello stesso avviso sono numerosissime altre sentenze sia della Corte di Cassazione che del Consiglio di Stato nonché della Corte Costituzionale, laddove si afferma che " mentre l'efficacia retroattiva della dichiarazione di illegittimità costituzionale è giustificata dalla stessa eliminazione della norma che non può più regolare alcun rapporto giuridico salvo che si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, in ipotesi di successione di legge - dal momento che la norma anteriore è pienamente valida ed efficace fino al momento in cui non è sostituita - la nuova legge non può che regolare i rapporti futuri e non anche quelli pregressi, per i quali vale il principio che la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si p realizzata la situazione giuridica o il fatto generatore del diritto. (Cass. civile, sez. 28 maggio 1979, n. 311 in giustizia civile mass 1979 fasc. 5)" in ossequio al noto brogardo "tempus regit actum".
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie per le precisazioni, da ... centellinare a piccole dosi, insieme ad un gastroprotettivo ....
E' tuttavia da evidenziare che, come noto
?.. salvo anche eventuali ulteriori dichiarazioni di incostituzionalità, visto che @Nemesis ricorda xhe sono stati annullati pure i contratti sorti nel frattempo sulla base della norma incostituzionale.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Cerro. Ma tornando terra terra, che fine hanno fatto quei contratti definiti d'ufficio calcolati in relazione alla rendita catastale, post denuncia del nero?
Quale l'esito?
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
In termini generali, la sentenza di incostituzionalità produce l'effetto di disapplicare la norma censurata retroattivamente, travolgendo la validità di tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione, con la sola esclusione dei «rapporti esauriti» come, ad esempio, quelli decisi con sentenza passata in giudicato, oppure non più operanti, per decadenza o prescrizione.
Nel caso di specie, i contratti sorti in applicazione delle norme annullate della Consulta dovranno considerarsi estinti o risolti a tutti gli effetti, con conseguente recupero dei precedenti contratti.
Se si tratta di un contratto di locazione scritto e non registrato, la riduzione automatica del canone, operata ex art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23/2011, è illegittima e si torna al condizioni contrattuali di partenza.
Ne consegue che il pagamento in misura ridotta configurerò un inadempimento del conduttore, con la possibilità, per il locatore, di attivare la procedura di sfratto per morosità.
Nel caso di contratto verbale di locazione, poiché è richiede la forma scritta a pena di nullità, il locatore non potrà agire in forza della locazione, ma con una causa ordinaria, contestando l'occupazione senza titolo dell'immobile e chiedendo la condanna dell'occupante al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione.
Sul punto, peraltro, la giurisprudenza ha stabilito che la registrazione effettuata dall'inquilino ex art. 3 del d.lgs. 23/2011 presuppone, comunque, un contratto valido e che, pertanto, la registrazione predetta non valeva a sanare un contratto di locazione nullo ab origine per difetto di forma scritta .
Infine, in presenza di contratto di comodato fittizio, dissimulante una locazione, il proprietario dovrà agire in via ordinaria per la risoluzione del contratto alla scadenza e la condanna al rilascio (artt. 1809-1810 c.c.). Nella stessa causa potrà richiedere una somma titolo di indennità di occupazione, a decorrere dalla scadenza del contratto di comodato.
 

lella laria

Membro Ordinario
Proprietario Casa
se non c'e' un contratto regolare registrato all'agenzia delle entrate e avete le chiavi di casa occupatela voi...cambiate la serratura e stateci dentro voi curatela quando esce per la spesa ) o fate una denuncia ai carabinieri........per registrare il contratto questa deve firmare e poi fare lo sfratto per morosita'- seppoi in nero lei da dei soldi a qualcuno e' in nero e non ha nessun valore giuridico salvo un controllo con la finanza.....o staccate la luce con lettera di avvocato.....tagliate acqua ....insomma per me dovete buttarla fuori! e' dentro abusiva! (certo non e' regolare ma tanti lo fanno ) il famoso detto non vedo non sento non parlo ma quando ce vo' ce vo'.....se nn se ne va con le buone con le cattive ma sentite bene un avvocato
 

lella laria

Membro Ordinario
Proprietario Casa
buttatela fuori con le forze dell'ordine logicamente in regola.....avvocato ecc,,,,,non si puo ancora farsi giustizia da soli ......io guardo spesso dalla vostra parte su rete 4 e ci sono casi....stranissimi tipo la nonna e la figlia ricoverate e in casa la badante si e' impossessata ma non sappiamo come e' andata a finire la storia...la nonna vuole tornare a casa sua....speriamo bene....comunque e' ora che il governo tuteli i proprietari di casa....ah la storia della signora che voleva i 2 imbianchini e le hanno preso casa e il giudice li ha lasciati dentro ora e' successo sempre con la trasmissione che verificano questo giudice la cavolata che ha fatto ...peccato che non si sa mai come va a finire la storia....io sono ottimista in questo momento con la giustizia...ma si devono dare una mossa i politici a fare leggi a tutela degli italiani proprietari di case ecc. case popolare per gli italiani ....insomma tante cose...
 

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