Un giocatore

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Dr.ssa, meno male che quella norma non c'è più. Già, perché i locatori sono una categoria debole e allora ogni tanto aiutiamola e non mettiamola nelle mani degli inquilini.
 

basty

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Proprietario Casa
Dr.ssa, meno male che quella norma non c'è più. Già, perché i locatori sono una categoria debole e allora ogni tanto aiutiamola e non mettiamola nelle mani degli inquilini.
Condivido che i proprietari sono alquanto tartassati e penalizzati: ma quella norma mi sembrava correttissima.
Ognuno stia al suo posto e paghi il dovuto: forse pagheremmo meno tasse tutti.
 

basty

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Proprietario Casa
oppure addirittura volture di utenze domestiche come gas, acqua ed elettricità, sarà molto semplice per gli inquilini ottenere l'applicazione della legge.
Anche se ottenute in modo truffaldino?
il contatore non é piú intestato a mio nonno, ma alla badante, e udite udite, questa ha fatto una voltura per eredi, cosa che assolutamente non si poteva fare.
 

Gianco

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Voglio vedere come si fa a dimostrare un pagamento in nero se non c'è la confessione del pagante, ossia di colui sul quale ricadono le conseguenze (evasione fiscale) di quel pagamento.
Salvo prova contraria le conseguenze su un'omessa denuncia di redditi ricadono sul proprietario non sul locatario.
 

Gianco

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Professionista
Credo che la prima cosa che farà la badante sarà quella di affermare che paga l'affitto per cui ha titolo ad occupare l'appartamento.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Per contrastare il fenomeno degli affitti in nero, la legge sulla cedolare secca aveva introdotto uno strumento formidabile - almeno sulla carta. Si prevede infatti, all'articolo 3 comma 8...
... del D. Lgs. n. 23/2011. Ma la Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 marzo 2014, n. 50 (in G.U. 1ª s.s. 19/3/2014, n. 13), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, insieme al comma 9.
E con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n. 169 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) la Corte Costituzionale ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale del comma 1-ter dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 80/2014, con il quale il legislatore avrebbe voluto far salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dei due commi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, dichiarati costituzionalmente illegittimi l'anno prima.
 
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