Attualmente gli anni sono diventati 5.
Tra l'altro mi sembra di ricordare che dal 2012, l'impresa costruttrice venditrice può opzionare per applicare l'IVA anche successivamente ai 5 anni (andrò a cercare il riferimento normativo e poi vi aggiornerò)
Da tenere conto, cosa a mio modo di vedere molto importante, che la grossa differenza tra applicazione di IVA e NON e la base imponibile, che nel caso di IVA è il valore reale di compravendita, mentre senza IVA, se l'acquirente è un privato che acquista personalmente si ha la facoltà di applicare le imposte sul valore catastale che è solitamente molto inferiore al valore reale.
Ecco il riferimento normativo al quale mi riferivo nel post precedente (vedi annuario del contribuente dell'Agenzia delle Entrate agenzia delle entrate a pag. 12
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4/annuario.online.Parte II.def_1502.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f4eea9004bb1ef709470f5d94f8d55f4
dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012), in luogo del regime naturale dell’esenzione, le
cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate, oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a IVA (10%, o 21% per i fabbricati di lusso) se il cedente opta nell’atto di vendita per il regime dell’imponibilità. In caso
di opzione e applicazione dell’IVA, le imposte di registro e quelle ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.