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L'aumento Istat (nella misura max del 75% dell'indice) è applicabile se previsto dall'Accordo Territoriale vigente nel Comune dove si trova l'immobile e se il contratto concordato contiene la relativa clausola.un contratto a canone concordato 3+2,
Il contratto concordato 3 + 2 deve essere redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato A al D.M. 16/01/2017) che nell'Articolo 2 - Canone -prevede la clausola relativa all'adeguamento Istat nella misura non superiore al 75% dell'indice.devo rifare il contratto!
Fin che opti per la cedolare secca, non è ammesso applicare l’aumentobuongiorno
In un contratto a canone concordato 3+2, con scelta di cedolare secca, è possibile applicare l'aumento istat alla scadenza del terzo o del quinto anno, senza rifare il contratto?
appunto, quindi refare il conratto, visto che i parametri per il canone concordato vengono rivalutati periodicamenteFin che opti per la cedolare secca, non è ammesso applicare l’aumento
Da quanto capisco stai dicendo che intendi dare disdetta, compatibilmente con il preavviso di legge, in modo da “attualizzare” i nuovi canoni col prossimo contratto.appunto, quindi refare il conratto, visto che i parametri per il canone concordato vengono rivalutati periodicamente
Quando si vuole applicare la cedolare secca, si scrive espressamente "nel contratto" che si rinuncia agli aumenti istat; e cmq anche se si potesse revocare la cedolare secca sarebbe antieconomico xké l'aumento istat sarebbe mangiato in toto e "con sovrapprezzo" dalle tasse che dovrei pagare in più.Se non vuoi aspettare che l'Accordo Territoriale venga modificato e rivalutati i parametri, puoi revocare l'opzione per la cedolare secca. E applicare tu (all'inizio dell'annualità) l'adeguamento Istat al canone attuale.
Ovviamente se sussistono le condizioni già dette nel post n. #2.
questa penso sia l'unica soluzione, disdire 6 mesi prima del 5° anno.cosa che aggireresti con una preventiva non proroga
Si: sempre facendo i conti con la presenza dell'inquilino.questa penso sia l'unica soluzione, disdire 6 mesi prima del 5° anno.
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