aie

Nuovo Iscritto
l'amministratore uscente poco tempo fa nel periodo del suo mandato ha fatto istallare quasi selvaggiamente parabole satellitari senza deliberare alcunche'in assemblea con il condominio in pratica fai da te,arrecando qualche danno ell'estetica del fabbricato e forse anche un deprezzamento.a questo punto cosa bisogna fare ci si attiva legalmente? grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Quando scrivi "fatto installare", esattamente, intendi "ha permesso a dei condòmini di installare la propria antenna satellitare a proprie spese sul tetto comune"?

Se è così non poteva fare altro.
 

aie

Nuovo Iscritto
grandeindio mettiamola cosi i condomini hanno provveduto ad istallare senza richiesta a nessuno la posizione dell' antenna senza salvarguardare l'estetica del fabbricato dall'altra parte nel momento delle lamentele l'amministratore non ha neanche mosso un dito (non cè assemblea che dice la regolare applicazione ) mi sembra ovvio consultarsi prima di procedere, praticamente fai da te.tu che ne pensi? l'istallazione e ha proprie spese. grazie
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
A te sembra ovvio. Ma ai sensi dell’art. 1102, 1° co., c.c., ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

La citata norma regola l’uso della cosa comune ad opera dei partecipanti alla comunione e, con riguardo al condominio negli edifici, deve ritenersi operante in virtù del rinvio alla disciplina sulla comunione in generale operato dall’art. 1139 c.c.

Se questo non ti basta, è possibile istallare un' antenna autonoma, a condizione che la nuova istallazione non pregiudichi l' uso, da parte degli altri condòmini, della parte comune dell' edificio sulla quale è prevista l' occupazione, e non arrechi un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante (Cassazione, 5399 del 6/11/1995)

La delibera che vietasse l' istallazione di antenne autonome, essendoci quella condominiale, sarebbe nulla , e il condòmino dissenziente può impugnarla in ogni tempo.

Pertanto cercate di trovare insieme la via migliore per andare d' accordo e salvaguardare il decoro delle parti comuni.
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
grandeindio in virtu' dell'amministratore uscente e tutto da rifare ho capito bene?grazie

No.

I condòmini hanno il diritto di installare sul tetto comune le antenne che vogliono, e l' amministratore non ha il potere di intromettersi.

Ciò che può fare l' amministratore è cercare di organizzare il consenso verso una soluzione condivisa (Ad esempio l' installazione di un antenna satellitare comune che soddisfi tutte le esigenze di ciascuno)

Buona vita!
 

aie

Nuovo Iscritto
grandeindio dici bene e' concordo l'istallazione del tetto comune della parabola. nel condominio la centralizzata parabola ne godono 3 su 8 di cui 1 per conto suo a l'istallazione a ringhiera sulla parte sud direzione nord-ovest del fabbricato l'altro invece a pensato bene di istallarla a parete(parte comune)nord.ovest la parte restante non sa, anche perche la linea da tenere per la ricezione e solo nord-ovest.come la vedi!grazie grandeindio
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Io non sono un' esperto di antenne paraboliche.

Che ti posso dire?

Fossi in te andrei a parlare con l' amministratore, magari insieme ad un tecnico specialista del settore, e proverei ad immaginare una soluzione possibile da proporre in assemblea.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
I singoli condomini, che non possono opporsi al diritto di ciascuno di installare antenne radio-televisive, spesso trovano motivo di litigio nel proliferare di un disordine causato dalle iniziative dei singoli. La legge è venuta incontro alle nuove esigenze di informazione e decoro e già a partire dal 1998, ha stabilito che gli immobili composti di più unità abitative, di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazione generale, devono avvalersi, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari di antenne collettive, quindi centralizzate, demandando alle amministrazioni l'emanazione di regolamenti per l'installazione di antenne nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia del decoro paesaggistico.
Le maggioranze utili, nelle deliberazioni assembleari, al fine dell’approvazione dell’installazione di un impianto centrale (terrestre o satellitare) sono adesso ridotte ad almeno un terzo dei partecipanti al condominio (che siano maggioranza in assemblea) e ad un terzo del valore millesimale generale. Questo facilita l’approvazione della delibera evitando così quel proliferare disarmonico di una antenna per ogni utente.

E’ stato corretto, almeno in questo caso, il concetto di “innovazione” che ora prevede anche questo nuovo profilo detto “necessaria” che impone anche ai dissenzienti e contrari l’accettazione della decisione assembleare di dotarsi di impianto centralizzato e la partecipazione alla spesa comune.

Consultato il regolamento , se lo stesso risulta contravvenuto si puo' demandare la soluzione della controversia al Giudice di Pace (basta presentarsi in segreteria e spiegare verbalmente la questione) oppure tramite una "conclizione" che facoltativamente le Camere di Commercio possono già attivare in una materia (controversie condominiali) che diverrà obbligatoria dall' aprile 2011
 

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