A te sembra ovvio. Ma ai sensi dell’art. 1102, 1° co., c.c., ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La citata norma regola l’uso della cosa comune ad opera dei partecipanti alla comunione e, con riguardo al condominio negli edifici, deve ritenersi operante in virtù del rinvio alla disciplina sulla comunione in generale operato dall’art. 1139 c.c.
Se questo non ti basta, è possibile istallare un' antenna autonoma, a condizione che la nuova istallazione non pregiudichi l' uso, da parte degli altri condòmini, della parte comune dell' edificio sulla quale è prevista l' occupazione, e non arrechi un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e rilevante (Cassazione, 5399 del 6/11/1995)
La delibera che vietasse l' istallazione di antenne autonome, essendoci quella condominiale, sarebbe nulla , e il condòmino dissenziente può impugnarla in ogni tempo.
Pertanto cercate di trovare insieme la via migliore per andare d' accordo e salvaguardare il decoro delle parti comuni.