per TARSU e/o TIA dei comuni dove abbiamo proprietà si ragiona sempre per "AREE COPERTE". In alcuni casi è previsto l'esonero per immobili ad uso abitativo privo di utenze. Se come pernso la tua seconda casa è a "disposizione" con regolari utenze, penso che tu debba integrare la denuncia che hai in essere per la Tarsu di detto appartamento con l'aumento dei mq calpestabili della nuova pertinenza.
IN MERITO ALLA RISPOSTA, NON SONO TOTALMENTE IN ACCORDO CON QUANTO è SCRITTO SOPRA
IN QUANTO MI TROVO IN LITIGIO CON UNA AGENZIA TRIBUTI PER RISCOSSIONE TARSU
Da quello che ha appurato, la Tarsu è regolato dal dlgs n. 507 del 93.
Poi la circolare n.85463 del 07.12.2005 dell agenzia del territorio, spiega come deve essere
calcolata dettagliatamente la Tarsu.
Ovvero, se il locale che si occupa è una pertinenza separata dall unità principale, la superficie
calcolata è valutata al 25% dell intero. ( esempio, ho un piano sottotetto, oppure ho un piano cantina, il cui ingresso avviene tarmite una scala esterna)
SE invece la cantina o la soffitta hanno l' ingresso unito all unità principale ( si accede con una scala
dislocata all interno dell unità principale), allora la superficie calcolata è valutata al 50%.
Questa è la norma generale, poi ogni comune l' adotta come vuole.
Ad esempio, il mio comune, pur non applicando la norma dell agenzia dell entrata, si rifà
alla norma del dlgs n. 507/1993, nella quale stabilisce che la tariffa applicata al calcolo delle superficie
rimane invariata, ma nei locali non abitabili ( cantina o soffitta o etc etc) la tariffa si riduce di un terzo.
Ovvero, il comune ha applicato la norma del dlgs, perchè ci guadagna un 5% sulle dimensioni, e poi puo aumentare
la tariffa.