Eh? L'ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Viene pertanto accesa prima dell'erogazione di un finanziamento.
Verissimo per l'ipoteca volontaria.
l bene può e sarà ipotecato con ipoteca anche di secondo,terzo grado,ecc solo se il finanziamento chirografario non verrà regolarmente onorato.
ciao
E qui si tratterebbe di ipoteca giudiziale
Riporto un breve sunto che ho trovato al seguente link:
Ipoteca Volontaria e Giudiziale
Ipoteche volontarie e giudiziali
Le ipoteche non sono tutte uguali. Ne esistono di tre tipi: volontarie, giudiziali e legali.
L'ipoteca volontaria è senz'altro la più diffusa delle tre. Com'è immaginabile essa viene iscritta volontariamente dal proprietario del bene quale garanzia di un debito.
Quando si sceglie di stipulare un mutuo si sottoscriverà spontaneamente questo tipo di garanzia, ai fini della concessione del prestito.
Se il bene è cointestato ciascuno dei proprietari avrà facoltà di iscrizione per la frazione di sua competenza.
NOTA: Le banche non sono interessate ad acquisire in garanzia ipotecaria quote indivise. In caso di vendita forzata sarebbe altrimenti difficile trovare presso il pubblico degli acquirenti interessati a diventare titolari di quote comuni.
L'ipoteca giudiziale è invece decretata da un giudice a seguito della richiesta di un creditore insoddisfatto.
All'origine può dipendere da qualsiasi debito, anche di modesto importo. E' sufficiente una fattura impagata cui sia seguito un provvedimento giudiziale di condanna del debitore, come un decreto ingiuntivo, per provocare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Esiste infine l'ipoteca legale, che tuttavia si incontra ben di rado. Ha relazione con i casi in cui il venditore non ha ricevuto l'intero prezzo del bene venduto; oppure le situazioni in cui i coeredi, a seguito dell'atto di divisione, lasciano pagamenti di conguaglio in sospeso.
In tali circostanze l'ipoteca legale viene iscritta spontaneamente dal Conservatore di Registri immobiliari, a meno che il beneficiario della tutela non dichiari espressamente di rinunciarvi.