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User_57185
Ospite
Mi sono piegato male,per “interna” intendo che è’ all’interno delle mura stile condominio
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Il comodato d'uso può terminare in qualsiasi momento a discrezione del comodante.Ringraziandoti per la tua risposta ed il tuo tempo, ma io vorrei essere certo che se firmassi e registrassi un “comodato d’uso gratuito “ a tempo indeterminato nessuno possa Avere appigli Fino a che io non schiatti E per quanto riguarda il fatto del testamento?può’ inserire una persona diversa dalla famiglia come erede?(senza essere divorziato ufficialmente)
Meglio così !Mi sono piegato male,per “interna” intendo che è’ all’interno delle mura stile condominio
mai vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Eh... eh...A 70 anni la vedo dura
non ne sarei sicuro......Il comodato d'uso può terminare in qualsiasi momento a discrezione del comodante.
non vedo altra strada oltre la compravendita non simulata perché in questo caso potrebbe essere invalidata.cosa mi si consiglia?
dunque andiamo con ordine.Buongiorno,
la situazione attuale è’ la seguente:
Mio padre se ne è’ andato di casa,a livello ufficiale non ci sono pratiche di divorzio,anni fa’ al momento di acquisto della casa i miei genitori hanno fatto divisione dei beni.
La casa è’ composta di due piani,uno intestato a mia mamma e uno a mio padre,sono praticamente due appartamenti divisi collegati da una scala interna,ma X tutto il resto è’ come se fossero due appartamenti diversi in tutto e x tutto.
Ovviamente ora non essendoci più mio padre(andato a vivere all’estero)sarò io che andrò ad abitare nell’appartamento intestato a mio padre.
Vorrei avere risposta alle seguenti domande:
1- mio padre può intestare alla sua morte(oppure anche ora) l’appartamento alla sua attuale compagna ?Oppure ,a livello legislativo, non essendo separati a livello ufficiale una volta morto l’appartamento andrebbe a mia mamma?
2- Io entrerei in comodato d’uso gratuito nell’appartamento a lui intestato e volevo sapere quali rischi potrei incorrere visto che prima di entrare,d’accordo con lui,sto ristrutturando appartamento . Ossia: potrebbe tornare da un momento all’altro e dire “fra un mese fuori dai *******i che è’ mio l’appartamento “
Grazie
poi mi pare che lei abbia parlato col condizionale del comodato, quindi ad oggi non c'è neanche quello?dunque andiamo con ordine.
primo, se non è separato, e lui "intesta" alla sua attuale compagna l'appartamento, lo puo fare se fa un vero e proprio atto di vendita con tracciamento di denaro, il che non lo esime da un eventuale ricorso per simulazione, se l'atto non è proprio di vendita, e siccome è rogato in regime civile di coniugato, anche se separato ( ma è separato giudizialmente, consensualmente o di fatto?), deve devolvere alla famiglia il ricavato, a tanto fa riferimento il nuovo codice della famiglia.
seondo: in caso di premorienza del padre, e ripeto c'è solo una separazione, ma non per colpa del coniuge superstite, quest'ultimo ha gli stessi diritti come se fosse regolarmente coniugato, cioè in presenza di un solo figlio, al coniuge va la metà del fabbricato l'altra metà al figlio. se i figli sono due o piu, al coniuge superstite va 1/3 del fabbricato e ai figli, i restanti due terzi divisi per il totale dei figli.
terzo: mi pare di aver capito che lei, "d'accordo" con il padre abbia fatto sta ristrutturazione a sue spese. se l'accordo è solo verbale, temo che lei potrebbe incasinarsi parecchio sia col padre che con l'ente locale che rilascia le necessarie autorizzazioni, in quanto una autorizzazione per lavori edili, quando non è presentata dal proprietario o avente diritto, deve essere accompagnata da un atto di assenso dello stesso. stento a credere che ci siano autorizzazioni ( cila, scia, pdc ecc ecc) rilasciate senza il consenso del proprietario. in ogni caso conservi fatture di tutti i lavori, da quelli edili agli impianti alle spese tecniche, e si ricordi di tutti i bonifici che ha fatto a tutte le imprese. è ovvio che la proprieta e sino a prova contraria ,rimane del genitore padre, a meno che lei ci abita , la mantenga, paga tutti i servizi, ristruttura e si comporta da proprietario per un ventennio, senza alcun "disturbo" del possesso, allora puo sperare nel diritto di usucapione.
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