adimecasa

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Professionista
RobertoB67 hai centrato il problema, ora sarà farlo digerire ai condomini dei piani alti e proprietari delle cantine ciao vi farò sapere,
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Purtroppo questi problemi succedono negli stabili condominiali dove non si è approvato adeguatamente un Regolamento di Condominio, il quale preveda ...
- ... le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, ... (cc art. 1138)
lasciando le cose al caso, cosicchè prima o poi succedono delle discussioni o dubbi sulla giusta ripartizione delle spese.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Purtroppo questi problemi succedono negli stabili condominiali dove non si è approvato adeguatamente un Regolamento di Condominio, il quale preveda ...
- ... le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, ... (cc art. 1138)
lasciando le cose al caso, cosicchè prima o poi succedono delle discussioni o dubbi sulla giusta ripartizione delle spese.
Esatto.:stretta_di_mano:

RobertoB67 hai centrato il problema, ora sarà farlo digerire ai condomini dei piani alti e proprietari delle cantine ciao vi farò sapere,

avevamo detto qualcosa di diverso noi?:shock:
Due sono gli elementi oggettivi che devi valutare.
Il primo se negli atti e/o nell'elaborato planimetrico-elenco subalterni assegnati lo scivolo risulta bene non censibile privo di subalterno.
Il secondo la mancanza di tabella dedicata.
Se entrambi gli elementi sussistono il bene potrebbe considerarsi condominiale e comune a tutti.
Anche i "beni comuni" possono essere censibili (vedi garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere...)

Art. 1117 c..c. - Parti comuni dell'edificio-
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio SE IL CONTRARIO NON RISULTA DAL TITOLO:
1)...
2)...
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso comune...
 

RobertoB67

Membro Junior
Proprietario Casa
Esatto.:stretta_di_mano:



avevamo detto qualcosa di diverso noi?:shock:

Anche i "beni comuni" possono essere censibili (vedi garage condominiale, cantina condominiale, alloggio del portiere...)



Certo,infatti,se lo fossero questo caso avrebbe avuto soluzione immediata in quanto ogni singolo proprietario nel proprio atto,titolo,avrebbe indicati i subalterni dei beni comuni di sua appartenenza in quota millesimale con facile individuazione e contestuale esonero o inclusione nella tabella di riparto spesa.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Infatti, e purtroppo la mancanza delle tabelle e/o di un regolamento ben scritto, provoca prima o poi discussioni o dubbi, come ho detto in precedenza, la responsabilità è un po di tutti, innanzitutto dei condomini che non hanno approvato la ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino (vedi titoli), e anche un po dell'amministratore che visionando le caratteristiche dello stabile, prima di accettare l'incarico, non si è accorto di questa mancanza e/o non l'ha mai proposta all'assemblea, spiegando ai condomini che in caso di discussioni il problema si sarebbe posto o riproposto.
Come dire, meglio prevenire che curare :)
 

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