La scrittura privata non è sufficiente a garantire il fiduciante ; in tale negozio fiduciario il diritto a riottenere l'immobile è soggetto a prescrizione decennale. La sentenza sotto commentata riferisce di una signora (fiduciante) che acquistò una casa e la intestò ad una amica intima (fiduciaria ) facendole contestualmente firmare una scrittura privata in cui detta amica riconosceva di non essere la vera proprietaria, ed impegnandosi a cedere a terzi o restituire l'appartamento su semplice richiesta della reale proprietaria ( la signora fiduciante). Quest’ ultima, trascorsi più di dieci anni, avanzò le sue pretese ma la fiduciaria negò l’adempimento , motivando tale diniego con l’intervenuta prescrizione che rendeva i diritti della scrittura privata non più esigibili da parte della fiduciante.
Trascorsi dieci anni senza che la fiduciante richieda la restituzione, oppure il pagamento dell'affitto né tantomeno proceda alla messa in mora, perde ogni potere sulla cosa. Come conseguenza la fiduciaria (che nel caso in specie nel frattempo aveva occupato l'appartamento senza pagare mai un euro) potrà rifiutarsi di adempiere all’impegno assunto e trattenere per sé l’immobile .
È quanto emerge dalla sentenza 3648/11, emessa dalla decima sezione civile del Tribunale di Roma. A parere dei Giudici Capitolini la contro dichiarazione firmata dalla sola fiduciaria, è un atto unilaterale e non un contratto fra due soggetti tal che, trascorsi più di 10 anni ed intervenuta la prescrizione , và data ragione alla fiduciaria che ha trattenuto l’immobile per sé reclamando la validità della compravendita e l’inefficacia della scrittura privata.
La vicenda, spiegano i giudici, si inquadra nella fattispecie del negozio fiduciario che si realizza attraverso il collegamento di due negozi ben distinti: il primo ,esterno, che ha efficacia verso i terzi (vale a dire la compravendita dell’ immobile e la sua trascrizione in Conservatoria ); il secondo "interno" diretto a modificare l'esito del primo attraverso una scrittura privata che impone al fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante (o a un terzo da questi designato). Secondo i Giudici , nel caso, l'azione di simulazione data dal secondo atto (autonomo rispetto al primo) è ormai prescritta essendo trascorsi pu’ di dieci anni senza che nel frattempo sia stato proposto alcun atto interruttivo.
Dunque nel caso esaminato, risultato vano il tentativo di chiedere la condanna dell'ex amica all'esecuzione specifica di concludere il contratto (che come visto tale non è ) e al versamento dei canoni di locazione mai pagati, la fiduciante dovrà rassegnarsi a perdere tutto . Passati dieci anni dalla compravendita, il suo diritto a ottenere l'adempimento di quanto previsto dalla scrittura privata risulta prescritto e pertanto non più esigibile , mentre il diritto di proprietà dell'immobile (quello purtroppo imprescrittibile) si è ormai consolidato e costituito in capo alla fiduciaria.
Trascorsi dieci anni senza che la fiduciante richieda la restituzione, oppure il pagamento dell'affitto né tantomeno proceda alla messa in mora, perde ogni potere sulla cosa. Come conseguenza la fiduciaria (che nel caso in specie nel frattempo aveva occupato l'appartamento senza pagare mai un euro) potrà rifiutarsi di adempiere all’impegno assunto e trattenere per sé l’immobile .
È quanto emerge dalla sentenza 3648/11, emessa dalla decima sezione civile del Tribunale di Roma. A parere dei Giudici Capitolini la contro dichiarazione firmata dalla sola fiduciaria, è un atto unilaterale e non un contratto fra due soggetti tal che, trascorsi più di 10 anni ed intervenuta la prescrizione , và data ragione alla fiduciaria che ha trattenuto l’immobile per sé reclamando la validità della compravendita e l’inefficacia della scrittura privata.
La vicenda, spiegano i giudici, si inquadra nella fattispecie del negozio fiduciario che si realizza attraverso il collegamento di due negozi ben distinti: il primo ,esterno, che ha efficacia verso i terzi (vale a dire la compravendita dell’ immobile e la sua trascrizione in Conservatoria ); il secondo "interno" diretto a modificare l'esito del primo attraverso una scrittura privata che impone al fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante (o a un terzo da questi designato). Secondo i Giudici , nel caso, l'azione di simulazione data dal secondo atto (autonomo rispetto al primo) è ormai prescritta essendo trascorsi pu’ di dieci anni senza che nel frattempo sia stato proposto alcun atto interruttivo.
Dunque nel caso esaminato, risultato vano il tentativo di chiedere la condanna dell'ex amica all'esecuzione specifica di concludere il contratto (che come visto tale non è ) e al versamento dei canoni di locazione mai pagati, la fiduciante dovrà rassegnarsi a perdere tutto . Passati dieci anni dalla compravendita, il suo diritto a ottenere l'adempimento di quanto previsto dalla scrittura privata risulta prescritto e pertanto non più esigibile , mentre il diritto di proprietà dell'immobile (quello purtroppo imprescrittibile) si è ormai consolidato e costituito in capo alla fiduciaria.