2. Il secondo passo: residente o non residente una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. a questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2018 potevate essere considerati non residenti in italia ai fini delle imposte dirette. ‘domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari. per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2018 nelle seguenti condizioni: n non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili); n non dovete avere avuto il domicilio in italia per più di metà dell’anno; n non dovete aver avuto dimora abituale in italia per più della metà dell’anno. siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del ministro delle finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in appendice. quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero. per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti internet dell’amministrazione finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999). sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’italia ed altri stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi. nei casi in cui entrambi gli stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le amministrazioni fiscali dei due paesi. in appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo stato italiano con altri stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito internet del ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo
www.finanze.gov.it nella sezione “fiscalità internazionale”). in aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia all’unione europea (articolo 7, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’IRPEF si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia). a tal fine, la casella “non residenti schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in italia che si trovino nelle seguenti condizioni: n che il reddito prodotto in italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto; n che non fruiscano nello stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe. il decreto del 21 settembre 2015 del ministero dell’economia e delle finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente delle repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del tuir da parte del sostituto d’imposta. i soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.