Elisabetta48

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I bachi o presunti tali possono essere segnalati anche dagli utenti, attraverso mail della assistenza.
Sì. Io l'ho fatto due volte ma con Sms: via mail mi veniva sempre detto che avevano la casella già troppo piena e di riprovare più avanti.
Il suggerimento di andare da loro fisicamente è perchè loro potrebbero suggerire un ordine di operazioni che risolve il problema. Loro sono più in grado di noi di capire se è un baco oppure no. Se lo è, fanno anche direttamente loro la segnalazione, ma l'importante è che inquadrino bene il problema.
Suggerisco poi di prendere l'appuntamento perchè si va a colpo sicuro da un funzionario che ha mezz'ora tutta per noi.
 

basty

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Dalle specifiche:

Specifiche tecniche modello Redditi PF 2019
19
3.3 CONTRIBUENTI NON RESIDENTI
Qualora risulti compilato il codice dello Stato estero presente nel frontespizio nella sezione “Residente
all’estero” (campo 163 del rec. “B”) e non risulta barrata nel frontespizio la “Casella Schumacker”
campo 167 del record B:
La colonna 2 (utilizzo) dei righi del quadro RB non può assumere i seguenti valori: 1, 5, 6, 11 e 12.

Nel quadro RP, sezione I “Oneri detraibili” righi da RP1 a RP13 possono risultare compilati solo i
seguenti campi:
o Rigo RP7 e Righi da RP8 a RP13 con il codice “11”, 24”, “25”, “26” e”27” .
Nel quadro RP, sezione II “Oneri deducibili” righi da RP21 a RP33 possono risultare compilati solo i
seguenti campi:
o Rigo RP26 con il codice “7”, “12”, “21”
o Rigo RP24
Nel quadro RP, sezione III A, possono, inoltre, risultare compilati i righi da RP41 a RP47 solo se non è
presente il codice ‘13’ in colonna 2
Nel quadro RP, sezioni III B, IIIC, IV e VI possono, inoltre, risultare compilati i righi da RP51 a RP53,
da RP61 a RP66 e RP80
Non spettano le detrazioni per familiari a carico e pertanto non deve risultare compilato il rigo RN6
Il controllo determina lo scarto della dichiarazione con possibilità di conferma.

Non c'è quindi teoricamente mal funzione del SW. Semmai (ammesso e non concesso) una interpretazione unilaterale delle norme fiscali da parte Agenzia delle Entrate.

Si pone quindi il problema se debba considerarsi non residente o residente.
Modello 2 Parte III:
2. Il secondo passo: residente o non residente una volta verificato che avete l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure che siete interessati a farlo) dovete controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”. a questo scopo dovrete prima di tutto stabilire se nel 2018 potevate essere considerati non residenti in italia ai fini delle imposte dirette. ‘domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari. per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2018 nelle seguenti condizioni: n non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili); n non dovete avere avuto il domicilio in italia per più di metà dell’anno; n non dovete aver avuto dimora abituale in italia per più della metà dell’anno. siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del ministro delle finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in appendice. quindi, se avete trasferito la vostra residenza in uno dei paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siate effettivamente ivi residenti, dovete essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero. per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti internet dell’amministrazione finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999). sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’italia ed altri stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi. nei casi in cui entrambi gli stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le amministrazioni fiscali dei due paesi. in appendice, sono elencate tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dallo stato italiano con altri stati e tuttora in vigore (i testi delle convenzioni sono reperibili anche nel sito internet del ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo www.finanze.gov.it nella sezione “fiscalità internazionale”). in aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia all’unione europea (articolo 7, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’IRPEF si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia). a tal fine, la casella “non residenti schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in italia che si trovino nelle seguenti condizioni: n che il reddito prodotto in italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto; n che non fruiscano nello stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe. il decreto del 21 settembre 2015 del ministero dell’economia e delle finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente delle repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del tuir da parte del sostituto d’imposta. i soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

... con le conseguenze del caso: dalle istruzioni, sembrerebbe che se la residenza/domicilio in Italia è stata inferiore a 180gg, si diventa NON residenti tout court. E viceversa.
@Nemesis dove sei?
 
Ultima modifica:

alberto bianchi

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Se al telefono non ti hanno risolto il problema perchè non prendi appuntamento all'Agenzia delle Entrate qui di Parma e sottoponi a loro il caso?
Si, ci avevo pensato anche io , ma volevo essere più sicuro prima di contattarli. Ho fatto tutte le simulazioni possibili, aggiungi, togli, ripristina etc. Ma resta sempre la "incompatibilità" della riga 1 Quadro RB1, utilizzo "1" con gli interessi riportati nel quadro RP8. Se cambio il codice 1 dell'utilizzo, devo necessariamente eliminare gli interessi di RP8-10.
Suggerisco poi di prendere l'appuntamento perchè si va a colpo sicuro da un funzionario che ha mezz'ora tutta per noi.
Seguirò il tuo suggerimento, di cui ti ringrazio.
Si pone quindi il problema se debba considerarsi non residente o residente.
Modello 2 Parte III:
Tra l'altro per i trasferimenti in Italia, ti vengono richiesti tutti i dati, nuovo indirizzo
e data della variazione, mentre per i trasferimenti all'estero viene richiesto solo l'indirizzo, località, stato estero, e codice fiscale estero, senza la data di variazione, .
 

basty

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Si, ci avevo pensato anche , ma volevo essere più sicuro prima di contattarli. Ho fatto tutte le simulazioni possibili, aggiungi, togli, ripristina etc. Ma resta sempre la "incompatibilità" della riga 1 Quadro RB1, utilizzo "1" con gli interessi riportati nel quadro RP8. Se cambio il codice 1 dell'utilizzo, devo necessariamente eliminare gli interessi di RP(-10.
Inevitabile, visto come hanno specificato il funzionamento agli estensori del SW. (vedi citazione specifiche).

per i trasferimenti all'estero viene richiesto solo l'indirizzo, località, stato estero, e codice fiscale estero, senza la data di variazione, .
Su questo punto avevo notato una situazione curiosa leggendo il sito AIRE.
Da qualche parte è scritto che il cittadino deve comunicare (entro un certo nr di giorni) il trasferimento residenza all'estero.
Dall'altra scrivono una frase di ambigua interpretazione dove si dice che non devono iscriversi all'AIRE ..
  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
Come leggerlo? Che per il 2018 non doveva ancora iscriversi? e quindi non dichiarare la residenza estera fino al compimento di un anno completo?
Temo che tu sia incappato in una lacuna fiscal-legislativa. Sono curioso di conoscere l'epilogo. Mi sa che sia materia da interpello.

Facendo poi il combinato con le istruzioni sulla permanenza delle detrazioni che hai citato all'inizio per gli iscritti all'AIRE, almeno per il primo anno fiscale, (sempre che ricordi ed abbia inteso bene) verrebbe proprio da pensare quanto sopra detto.

p.s.: in "gioventù" ho lavorato per 18 mesi continuativi negli USA, in trasferta: in tali condizioni mi era stato detto che non potevo iscrivermi all'AIRE (con i conseguenti benefici fiscali); cosa di cui avevano invece usufruito altri miei colleghi, il cui contratto prevedeva il formale distacco all'estero c/o ditta estera.
 

alberto bianchi

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Da qualche parte è scritto che il cittadino deve comunicare (entro un certo nr di giorni) il trasferimento residenza all'estero.
E' il Consolato Italiano che trasmette all'Agenzia delle Entrate il trasferimento all'Estero, ed infatti nel Cassetto Fiscale risulta che mia figlia è stata iscritta all'Aire in data 08/06/2018, ma nella Dichiarazione Precompilata non risulta alcuna data pur avendo avuto la variazione nel corso dell'anno fiscale 2018. Inoltre la richiesta di iscrizione all'Aire deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento. Avendo cominciato a lavorare nella prima settimana di marzo, di conseguenza nel 2018 avrebbe superato i 182 giorni all'estero.
Continuiamo più tardi, ora devo uscire.
Grazie
Ciao
 

alberto bianchi

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Sono stato all'Agenzia delle Entrate e il problema è in fase di risoluzione.
Il tutto nasce da una errata comunicazione (causale del mutuo) fatta dalla banca erogante all'Agenzia delle Entrate con la certificazione degli interessi pagati nel corso del 2018 (purtroppo c'era stato anche per l'anno 2017) per la compilazione delle dichiarazioni precompilate.
In sostanza, per farla breve, la banca aveva comunicato:
- Interessi su mutuo per "costruzione" prima casa (RB8 - Cod. 10)
invece di:
- Interessi per "acquisto" Prima Casa" ((RB7)

L'errore è probabilmente dovuto al fatto che c'è stato un "accollo" parziale di un mutuo richiesto dall'Impresa costruttrice in data antecedente.
Nei prossimi giorni porterò in visione il Rogito da qui risulta chiaramente che si tratta di "acquisto" di un appartamento completamente finito, con tutte le certificazioni del caso, inclusa l'Ape Cl. Energetica B, immediatamente abitabile, come in effetti è avvenuto con il trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio.
Per l'oggetto della discussione:
Per ora gli interessi sul mutuo sono detraibili solo per l'anno in cui si diventa Non Residente.
 

basty

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Si, ma se ricordo bene, il problema era anche la compilazione della dichiarazione: se il contribuente si dichiara residente all'estero, non può indicare il COD 1 per il fabbricato che per qualche mese è stato effettivamente abitazione principale. Come si risolve questo passaggio?
 

alberto bianchi

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Inserendo gli interessi nel rigo B7 invece di B8, mi sparisce il "blocco" della dichiarazione, per cui posso arrivare fino alla liquidazione delle imposte. Devo chiarire ancora se l'ammontare degli interessi deve essere riferito ai soli 2 mesi o all'intero anno. Penso che sia corretto (accettato) l'importo annuale, quello pagato entro il 31/12/2018.
 

basty

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Proprietario Casa
Per la verità non capisco molto perché parli di righi RB: il quadro B riguarda dati sullimmobile. Credo che gli interessi sul mutuo vadano sul quadro oneri detraibili RP
 

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