lagigia56

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Proprietario Casa
buon giorno a tutti
ho una semplice domanda da porre. se un inquilino ritarda il pagamento dell'affitto di oltre un mese e questa pratica diventa un'abitudine si può chiedere gli interessi per il ritardo nel pagamento?
Se sì in che misura?
un grazie a chi vorrà aiutarmi
 

eleonora buda

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392

Puoi valutare se inviare una raccomandata tipo questa:

Raccomandata A.R.

OGGETTO: richiesta di pagamento e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.

Io sottoscritto …………………………….. , in qualità di proprietario dell’appartamento sito in ……………., alla via …………………………, n. ……, a lei concesso in locazione con contratto stipulato il __/__/__ e registrato a …………………. il __/__/__ al n. __________, con la presente La invito a mettersi in regola con il versamento degli affitti mensili, come previsto dal contratto in essere.

Nulla riscontrando, entro … giorni dalla presente, mi vedrò costretto, mio malgrado, e senza ulteriore avviso, a tutelarmi nelle sedi opportune, con aggravio di spese a suo carico.


Distinti saluti.

Per esperienza personale..............e visti i tempi che corrono...........se anche il versamento del canone è ritardato, ma comunque pagato, potresti prima sollecitare verbalmente il conduttore alla regolarità dei versamenti senza rischiare di inasprire i rapporti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
si può chiedere gli interessi per il ritardo nel pagamento?
Sì, e gli interessi decorrono dal giorno della formale costituzione in mora del conduttore, salvo diversa pattuizione contrattuale, come previsto dal secondo comma dell'art. 1282 c.c.[DOUBLEPOST=1396353299,1396353259][/DOUBLEPOST]
si può chiedere gli interessi per il ritardo nel pagamento?
Sì, e gli interessi decorrono dal giorno della formale costituzione in mora del conduttore, salvo diversa pattuizione contrattuale, come previsto dal secondo comma dell'art. 1282 c.c.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Di questi tempi sei già fortunato anche se ritarda il pagamento del canone di qualche giorno. Conosco un proprietario di numerosi immobili, mio collega e carissimo amico, che mi ha confidato che sta riducendo gli affitti dei locali commerciali agli inquilini che non navigano in buone acque. Questo perché se l'inquilino dovesse abbandonare, difficilmente troverà la fila dei richiedenti per subentrare. L'accordo prevede che superata la crisi ripristineranno l'importo precedente. Poi, in relazione agli interessi, se ti fai i conti si parla di briciole. Cerca di capire se c'è o ci fa, poi comportati di conseguenza.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
l'inquilino diventa moroso dopo i 20 gg. dalla scadenza della rata, e solo da quella data potresti calcolare gli interessi, ma visto il tempo che corre, ritieniti fortunato se paga in ritardo ma almeno paga, devi solo fare il suo commercialista e tenere in evidenza tutti i ritardi di pagamento e ogni tanto aggiornarli
 

lagigia56

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Proprietario Casa
è ragionevole e condivisibile quanto mi state consigliando. peccato che la banca a cui giro questa entrata a copertura di un finanziamento, non la pensa così anzi al primo giorno di ritardo mi applica già il massimo scoperto
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Non mi risulta che le banche abbiano un'anima, le accomuno alle sanguisughe. Purtroppo, soltanto i dipendenti pubblici ed i pensionati hanno la certezza di ricevere quanto loro dovuto. Di questi tempi ci si deve affidare al fato.
 
J

JERRY48

Ospite
Evviva! Si possono recuperare soldi con i nuovi interessi legali!
Nuovo tasso dal 2014.
Il tasso di interesse legale, che per due anni è rimasto al 2,5%, scende di un punto e mezzo percentuale, tornando così al livello del 2010.
Il nuovo saggio di interesse legale è stato fissato, con apposito decreto ministeriale,nella misura dell' 1% a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Ricordiamo che le modalità di aggiornamento del tasso di interesse legale sono disciplinate dall' Art. 1284 del Codice Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. Inizialmente il suo valore era determinato con leggi ordinarie mentre dal 1999 ad oggi le variazioni sono stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 

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