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tanks

Ospite
Può l'amministratore addebitare, anche ai condomini in regola con le quote, i vari interessi di mora accumulati sulle forniture (Acqua, luce ecc.) pagate in ritardo per colpa di alcuni condomini ritardatari?
Grazie e saluti
 

Giovanni de Matteis

Nuovo Iscritto
Ma non scherziamo..... chi paga in ritardo ne sopporta le conseguenze. Ma, il Condominio non ha un fondo cassa di riserva per sopperire a tali eventualità ? Se non c'è sarebbe opportuno istituirlo se c'è bisogna chiedersi perchè l'amministratore non lo ha utilizzato.
 

Panti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Appunto, perchè non lo ha utilizzato e se non c'è l'ha ( visto le condizioni economiche del condominio ), non è affatto efficiente come amministratore,comunque l'amministratore si dovrebbe tutelare e sopratutto tutelare i condomini puntuali, recapitando un avviso ai condomini inadiempenti,spiegando loro che in caso di ritardo nei pagamenti, pagheranno solo loro, altrimenti si corre il rischio di far pagare tutti. controllate condomini! controllate!!!
 

pinomaga

Membro Attivo
Proprietario Casa
Un'alternativa ai mancati pagamenti dei condomini potrebbe essere il fondo cassa residuo, o meglio se io non pago la mia quota, l'amministratore la sottrae dal mio fondo cassa residuo e ovviamente mi informa di ciò. Per questo è opportuno che in tutti i condomini ci sia la gestione di un fondo cassa, proprio per far fronte a questi inconvenienti.
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
Caro tanks, nella prossima assemblea, sarebbe il caso di mostrare al disinvolto quantoi evidentemente incapace amministratore una delle tre dita della statua di Santu 'Ronzu. Puoi immaginare quale!
 

busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve ragazzi, ma esiste una % di interesse da chiedere per i condomini che pagano in ritardo. Esempio: la bolletta condominiale che scade il 1/01/2015 e viene pagato 3 mesi dopo, quanto può addebitare l'amm/re al condominino?
 
O

Ollj

Ospite
Contrariamente da quanto riportato vox populi, in mancanza di delibera unanime e/o disposizione contrattuale del regolamento di condominio, al moroso sono addebitabili solo gli interessi legali. L'eventuale delibera, a maggiranza, che disponesse diversamente sarebbe radicalmente nulla.
Ergo. l'amministratore di Condominio, se autorizzato a maggioranza dall'assemblea, applicherà al moroso l'interesse legale previsto nel periodo in cui si realizzò il ritardo; attualmente 0,5%
 

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