mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
L'aumento ISTAT lo puoi riprendere quando vuoi poiché è un tuo diritto. Il fatto di averlo "sospeso" (quindi "congelato") non vuol dire averlo "annullato".
Come vedi nei due articoli della Legge che ti ho riportato, dopo i primi sei anni il contratto si rinnova automaticamente alle stesse condizioni per altri sei anni, fatti salvi gli aumenti ISTAT ovvero l'unica variazione che puoi applicare.
In alternativa non c'è che da chiudere, di comune accordo, il contrato in atto e stipularne un altro.
Gli unici casi in cui il proprietario può comunicare il diniego a rinnovare il contratto dopo i primi sei anni sono quelli elencati ai punti a), b), c), d) dell'art. 29.
Solo alla scadenza del 12mo anno, invece, con preavviso da comunicare all'inquilino almeno un anno prima, il proprietario può negare il rinnovo del contratto alle stesse condizioni ma, nel caso che l'attività svolta dall'inquilino comporti contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori (non so se è il tuo caso), il proprietario è tenuto a corrispondere all'inquilino, in caso di diniego, un'indennità di avviamento pari a 18 mensilità dell'ultimo canone percepito.
 

celefini

Membro Attivo
Proprietario Casa
In alternativa non c'è che da chiudere, di comune accordo, il contrato in atto e stipularne un altro.
Caro Mapeit, volevo sapere, se comunque ci doveva essere una comunicazione da parte del locatario, dodici mesi prima della scadenza dei primi sei anni, nel quale mi si richiedeva una variazione del canone, o se l'eventuale accordo, da me accettato può essere preso in considerazione alla data di scadenza. Cioè, non essendoci stata alcuna richiesta di revisione del canone nei termini, se ve ne sono, posso eventualmente rifiutare ,se postuma , la loro richiesta ?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Il locatario può chiederti una riduzione del canone quando vuole, non occorre aspettare nessuna scadenza, ma tu non sei affatto obbligata a concedergliela ... anzi, hai il diritto di aumentare il canone annualmente dell'incremento 75% ISTAT consentito.
Quindi, se il conduttore ti chiede una diminuzione del canone e tu non gliela concedi, lui ha due scelte:
1) Può recedere dal contratto dandoti preavviso di sei mesi per gravi motivi in qualsiasi momento ex art. 27 della Legge 392/78. In questo caso lui se ne va e tu non gli devi nessuna indennità.
2) Può rimanere nei locali pagandoti il canone contrattuale più gli aumenti ISTAT che tu gli hai applicato.
 

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