Da sottolineare che
la riforma del condominio, recepisce anch'essa l'indicazione legislativa di abbassamento del quorum necessario, nelle delibere sulle innovazioni dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, infatti il novellato art. 1120 c.c. stabilisce che per le relative delibere assembleari è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 1136 comma 2 c.c. , e cioè sono valide le
deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio .
non è vero perché lo ha alzato la Legge n.°13/1989 “Abbattimento delle barriere architettoniche” prevedeva una maggioranza 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentassero
1/3 dei millesimi di proprietà.
La mia opinione già espressa su questo argomento, già proposto una volta, è che se l'ascensore o elevatore idraulico si installa all'interno del fabbricato ed in modo particolare nella tromba delle scale non ci saranno problemi;
se invece si installa all'esterno potrebbero insorgere problemi, che non sono certamente legati al decoro dell'edifico così come definito
DEFINIZIONE DI “DECORO ARCHITETTONICO”
E' stata la giurisprudenza ad enucleare il significato di "decoro architettonico", definendolo come l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità.
L'azione del condomino a tutela del decoro architettonico, in quanto estrinsecazione di una facoltà insita nel diritto di proprietà, è imprescrittibile.
Quando si installa un ascensore/elevatore sull'esterno del fabbricato bisogna stare attenti ai seguenti principi:
- Cassazione civile Sentenza 13/06/2005, n. 12705 La menomazione nel godimento di una cosa materiale prevale sull'handicap fisico.
- Cass. 5 novembre 2013 n. 24760 Se l'ascensore "limita" la visuale dalle finestre di una proprietà privata nel condominio va rimosso.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 8957 depositata in cancelleria il 7 luglio 2014 ha dichiarato la nullità di una delibera assunta nel corso di un assemblea condominiale avente a oggetto l’installazione di un ascensore nel cortile comune.specie i giudici milanesi hanno ritenuto che
l’eccessivo ingombro dell’ascensore nel cortile e la vicinanza ad alcune finestre avrebbe richiesto ai singoli condomini un sacrificio (sia dal punto di vista del pregiudizio estetico sia dal punto di vista del pregiudizio economico)
superiore alla normale tollerabilità. Ecco quindi la ragione per la quale il Tribunale di Milano ha ritenuto invalida la decisione del Condominio inibendo di fatto l’installazione dell’ascensore.